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2011 – Applicazione del decreto legislativo n. 204
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Titolo: Molto fumo, poco arrosto
Lo scorso 1° luglio è entrato in vigore il decreto legislativo n. 204 di recepimento della direttiva europea. Molte delle disposizioni in esso contenute richiedono, per la loro applicazione, un regolamento da parte del ministero dell'Interno che doveva essere emanato entro lo stesso 1° luglio ma che non si è visto (e che presumibilmente vedrà la luce non in tempi brevi). Al suo posto il giorno 24 giugno è stata diffusa da parte del ministero dell'Interno una circolare, che pubblichiamo in forma integrale, che di fatto sospende gli effetti del decreto legislativo proprio in quelle parti non direttamente applicabili. Per comodità del lettore forniamo qui di seguito il nuovo quadro giuridico che si è delineato dopo l'uscita della circolare.
NORME GIÀ APPLICABILI: nuove definizioni di arma da fuoco, parte, parte essenziale, munizione, tracciabilità, intermediario e armaiolo; rilascio della carta europea ai cittadini U.E. anche non residenti; denuncia dell'acquisto armi entro 72 ore (ma non per via telematica); inasprimento delle sanzioni pecuniarie e detentive; liberalizzazione dei caricatori (che non sono più parti di armi).
NORME NON APPLICABILI FINO ALL'USCITA DEL REGOLAMENTO: licenza di intermediario nel settore armi; tenuta dei registri degli armaioli in formato elettronico; certificazione sanitaria per il rilascio del nulla osta; comunicazione ai familiari del rilascio del nulla osta o di una licenza di porto d'armi; richiesta ogni sei anni ai detentori di armi (non titolari di licenza di porto d'armi) di certificazione medica; norme sulle softair; norme sulla tracciabilità; norme sulla disattivazione/demilitarizzazione; modalità di custodia delle armi; detenzione di un massimo di 200 cartucce per i possessori di armi lunghe camerate per un calibro da arma corta. I campi di tiro privati finora autorizzati proseguono normalmente la loro attività.
Scarica il .pdf della versione integrale del nuovo provvedimento, con i commenti a modifiche e integrazioni.
1° parte decreto
2° parte decreto
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2011 - Importazione ed esportazione di armi da e verso la Repubblica di San Marino
2009 - Poligoni privati al chiuso
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MINISTERO DELL'INTERNO - 557/PAS. 16278-10089(11)
Roma 8 settembre 2009
Oggetto: poligono di tiro privato al chiuso. Parere
Alla QUESTURA DI Genova Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.
L'attività di sparo con armi da fuoco all'interno dipoligoni privati al chiuso non risulta attualmente disciplinata da alcuna normativa vigente.
Non rientra quindi, tra te competenze di codesto ufficio il rilascio di alcun tipo di autorizzazione.
Semmai, potrebbe essere il Comune a verificare il rispetto delle normative ambientali ed urbanistiche, relative all'inquinamento acustico ed atmosferico; per quanto riguarda, invece, l’omologazione delle gallerie di tiro, unico ente certifìcatore in materia è da ritenersi il Banco Nazionale di prova. |
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2007 - Munizioni TSN
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - 557/PAS.15555-10089(3) - Roma 5 febbraio 2009
Oggetto: Tiro a Segno Nazionale, Sezione di Avellino.
Riferimento nota n. 888/13B/P.A., del 3.09.2007
In relazione al quesito posto con la nota in riferimento, si rappresenta quanto segue.
La possibilità, per le Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, di detenere cartucce per armi da fuoco era stata originariamente prevista dal R.D. 21 novembre 1932, n. 2051, che, all’art. 72, consentiva l’acquisto, presso le direzioni d'artiglieria o i distetti militari di zona, delle munizioni necessarie ad un mese di attività e, comunque, mai in quantità superiore alle diecimila.
Tale disposizione, quindi, si inquadrava in un sistema di autorizzazioni e controlli (da cui discendevano le correlate responsabilità), di cui era pienamente garante, anche in relazione alle dichiarate finalità addestrative affidate alle Sezioni del T.S.N., il Ministero della Guerra.
Il quadro normativo e regolamentare, oggi, è profondamente cambiato.
Il prelievo delle munizioni necessarie alle attività istituzionali e sportive delle Sezioni del T.S.N. non avviene più presso strutture militari, ma tramite normali canali commerciali e, dunque, si deve necessariamente ritenere non applicabile a tale ipotesi, il predetto sistema di “approvvigionamento controllato”.
Pertanto, fermo in ogni caso quanto disposto dagli artt. 25 e 31 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 sulla tenuta dei registri di carico e scarico delle munizioni e degli esplosivi detenuti e quanto stabilito dalla circolare di questo Ministero n. 559/C.4932.10089(3), del 19 luglio 2000, relativamente alle modalità di utilizzo delle munizioni all’interno dei poligoni, si deve ritenere che, attualmente, il deposito di munizioni o esplosivi (questi ultimi da intendersi unicamente come “polvere nera”) - destinati al caricamento delle sole armi comuni da sparo e delle repliche di armi ad avancarica per l’uso immediato delle stesse presso le strutture del T.S.N. - per quantitativi eccedenti quelli normalmente previsti dall’art. 97 del Regolamento del T.U.L.P.S., debba, essere autorizzato dal Prefetto ai sensi dell’art. 47 del citato T.U..
E ciò anche al fine di garantire al meglio le esigenza di P.S. connesse alla custodia delle munizioni e quelle di pubblica incolumità derivanti dal deposito di materie esplodenti, con l’osservanza, quindi, dei limiti indicati dalla Commissione Tecnica Provinciale, e comunque entro il limite di carico massimo da fissarsi in 10000 munizioni (da calcolarsi anche tenuto conto dei rapporti di conversione di cui al D.M. 23.09.1999) in relazione alle effettive necessità mensili della Sezione e dell’idoneità tecnica dei locali destinati allo stoccaggio dei prodotti.
IL DIRETTORE l’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale |
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2008 - Rinnovo porto d'armi Tiro a Volo
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi ed Esplosivi
557/PAS.50.777/E/08 del 25 novembre 2008
Oggetto: Licenza di porto di fucile uso tiro a volo - obbligo di iscrizione ad un campo di tiro a volo. Riferimento nota Div. P.A.S. Cat. 6/F-ss, del 01.10.2008
ALLA QUESTURA DI GENOVA
Div. Polizia Amministrativa e Sociale
Sez. 1A - Ufficio Armi
In esito al quesito posto con la nota in riferimento si rappresenta quanto segue.
In effetti, come anche ricordato da quest'Ufficio in alcune FAQ pubblicate sul sito internet della Polizia di Stato, la norma con cui è stata introdotta nell'ordinamento la licenza di porto di fucile uso tiro a volo (legge 18 giugno 1969, n. 323) non ha previsto, quale condizione per il rilascio del titolo, la verifica dell' effettiva pratica della disciplina sportiva del tiro a volo.
All'atto della presentazione dell'istanza per il primo rilascio della licenza, richiedere al cittadino l'iscrizione ad un'associazione sportiva per l'esercizio del cui sport occorre possedere armi, potrebbe apparire come un inutile aggravio del procedimento amministrativo.
Se lo scopo della richiesta, infatti, è quello di verificare l'effettivo interesse del soggetto per la disciplina sportiva del tiro a volo, la stessa apparirebbe immotivata, atteso che, l'interessato, non possedendo armi o titoli idonei a trasportarle, non potrebbe, di fatto, praticare la predetta disciplina sportiva che richiede l'uso di armi.
Si concorda, invece, sull'impostazione generale di codesta questura, per quanto attiene i successivi rinnovi delle licenze in parola.
L'art. 8 della legge 18 aprile 1975, nr. 110, infatti, nel trattare degli accertamenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, prevede espressamente che, per ottenere un Nulla Osta di acquisto sia necessario indicare nell'istanza la motivazione; lo stesso non viene detto per le licenze di porto d'armi, apparendo scontato che la finalità di ogni singola licenza sia l'esercizio dell'attività che con essa si autorizza (difesa personale, caccia e tiro a volo).
Al riguardo, va tenuto presente anche quanto previsto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.
In tale contesto appare, quindi, legittimo, da parte dell'Autorità di P.S., verificare la consistenza delle motivazioni insite nell'istanza.
Se si richiede il rinnovo di una licenza che abilita all'esercizio di discipline sportive con armi da fuoco, pertanto, si deve essere in grado di dimostrare che nei sei anni precedenti, in cui si era titolari della licenza che abilita all'acquisto ed al trasporto di armi, si sia effettivamente praticata una consentita attività sportiva.
A tale scopo, tuttavia, si deve ritenere valida qualsiasi idonea documentazione che attesti la frequenza di un poligono o di un campo di tiro autorizzato, anche indipendentemente dal tesseramento ad una Federazione sportiva, poiché scopo della richiesta, appunto, non è quello di dimostrare l'esercizio dello sport a livello agonistico, ma la mera pratica di un'effettiva attività sportiva di tiro a volo, comunque denominata.
IL DIRETTORE - Area Armi ed Esplosivi (Aliquò) |
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2008 - Uso di armi da fuoco da parte dei minori
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
557/PAS.50.105/E/08
Roma 16 aprile 2008
Oggetto: Tiro sportivo accademico. Possibilità di utilizzo di armi da fuoco da parte dei minorenni.
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
E, PER CONOSCENZA:
AL C.O.N.I. ROMA
ALL’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO ROMA
L’Unione Italiana Tiro a Segno ha chiesto chiarimenti circa la possibilità per i minorenni, di praticare, all’interno dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale, discipline sportive accademiche che comportino l’uso di armi da fuoco.
La normativa vigente, invero, ove sistematicamente interpretata nel suo complesso, non sembra frapporsi aprioristicamente a tale possibilità.
Benché la legge sull’attività venatoria abbia, infatti, escluso la possibilità di rilasciare licenze di porto di fucile uso caccia a favore dei minori e l’art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, nr. 110 punisca coloro che consegnano loro armi da fuoco, la possibilità di far utilizzare ai minorenni tali armi all’interno dei poligoni delle Sezioni del TSN resta espressamente prevista dalle norme istitutive del Tiro a Segno Nazionale.
In particolare, l’art. 2 del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, recante “Modificazioni alle vigenti norme sul tiro a segno nazionale”, aveva previsto, tra i compiti propri dell’Ente, “l’allenamento e perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro”.
Inoltre, nello statuto dell’Unione Italiana Tiro a Segno, approvato con decreto del Ministro della Difesa del 31 maggio 2001, all’art. 8, è prevista espressamente la possibilità di tesserare i maggiori degli anni 14 per l’esercizio di discipline sportive con armi da fuoco.
Nel rispetto del diritto al pieno sviluppo della persona umana e della tutela dei giovani, già, peraltro, oggetto di specifica previsione da parte della Costituzione della Repubblica Italiana, la possibilità di far praticare sport con armi da fuoco ai giovani è stata ora inserita anche nel nuovo testo della Direttiva 477/91CE (già approvato ed in corso di pubblicazione), che, entro particolari limiti, all’art. 5 stabilisce la possibilità per gli Stati di prevedere una deroga al generale divieto dell’uso delle armi da parte dei minori degli anni 18, proprio per consentire la pratica di attività sportive.
D’altronde, i regolamenti sportivi internazionali delle Organizzazioni riconosciute dal C.I.O. prevedono la partecipazione dei minori alle competizioni con armi da fuoco.
Tanto premesso, al fine di dare piena attuazione alle norme sopra richiamate e per garantire la preparazione sportiva dei giovani atleti in vista delle competizioni internazionali, si precisa che, un’interpretazione sistematica del citato art. 20 bis, alla luce delle altre disposizioni richiamate, consente l’uso delle armi da fuoco, da parte dei maggiori degli anni 14, all’interno delle strutture dei poligoni delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
In tale situazione, infatti, purché il giovane sia costantemente seguito sulla linea di tiro da un istruttore federale con specifica preparazione finalizzata all’allenamento dei tiratori juniores, si deve ritenere che l’arma non sia a questi “consegnata”, ma semplicemente affidata in via temporanea dall’istruttore, che ne rimane responsabile per tutta la durata della sessione di tiro e che, sostanzialmente, ne mantiene il possesso.
Tenuto conto, però, di quanto previsto dalla legge 11 marzo 2002, n. 46, con la quale è stato ratificato il Protocollo delle Nazioni Unite del 6 settembre 2000, collegato alla “Convenzione dei diritti del fanciullo”, al fine di dare piena ed incondizionata tutela ai principi posti a protezione dei minori, e che impongono l’adozione di misure tendenti ad escludere in modo assoluto che i medesimi possano essere addestrati all’uso militare (o di polizia) delle armi, è necessario che i modelli ed i calibri delle armi da destinare alla pratica sportiva degli stessi, al pari delle tipologie d’addestramento, così come proposti dall’Unione Italiana Tiro a Segno, siano preventivamente approvati da questo Ministero, il quale sia dalla legge (art. 31 L. 110/75) che dallo Statuto dell’U.I.T.S. (art. 1, comma 3, del D.M. 31 maggio 2001) è individuato come organo di controllo e di indirizzo per tutte le attività di tiro svolte all’interno delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale.
IL MINISTRO
(AMATO)
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2006 - Detenzione munizioni arma corta (3)
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Circolare 557/PAS.13772-10171(1) del 6 novembre 2007 - OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. T.U.L.P.S. – Requisiti personali.
La Questura di Ferrara ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
In particolare, si chiede di sapere se tale licenza possa essere rilasciata a favore di qualsiasi persona autorizzata, con licenza comunale (assoggettata al regime di “Dichiarazione di Inizio Attività”) a svolgere l’attività di Direttore o Istruttore di Tiro, oppure se tale possibilità debba essere riservata ad una più ristretta categoria di soggetti.
Al riguardo, quest’Ufficio ritiene che la licenza in parola possa essere rilasciata esclusivamente a favore di “Istruttori di Tiro” abilitati dall’Unione Italiana Tiro a Segno, a seguito della frequenza di apposito corso di formazione, i quali possono svolgere anche le funzioni di Direttore di Tiro.
Il solo Direttore di Tiro, infatti, ha come propria funzione quella di assicurare il rispetto delle procedure di sicurezza sulla linea di tiro, non rientrando tra i suoi compiti quello di impartire nozioni pratiche circa l’impiego delle armi da fuoco e, men che meno, ha la necessità di utilizzare quantitativi di munizioni superiori a quelli normalmente detenibili.
Per quanto riguarda, inoltre, la categoria dei tiratori sportivi che svolgono attività agonistica, a favore dei quali è stata prevista la possibilità di rilasciare le licenze di deposito munizioni in questione, si ritiene che, per costoro, non possa essere ritenuta sufficiente, ai fini della concessione del titolo, la sola esibizione del tesserino federale che ne attesti la qualifica di agonista.
Tale documento, infatti, non prova che la persona partecipi effettivamente a competizioni sportive di livello tale da richiedere una particolare costanza ed intensità degli allenamenti, adeguati a giustificare la detenzione di 1500 munizioni.
Si ritiene, pertanto, necessario che, per poter ottenere la licenza di cui trattasi, l’interessato esibisca, oltre all’attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva di riferimento inerente il suo tesseramento quale tiratore agonista per l’anno in corso, anche idonea documentazione dalla quale si evinca che lo stesso ha partecipato effettivamente a competizioni di livello nazionale o internazionale nell’anno precedente. |
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2006 - Obiettori di coscienza
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
557/PAS.10880-12982(5) Roma, 22 novembre 2007
OGGETTO: obiettori di coscienza; modifica della legge 230/98.
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
Come è noto, dal 6 settembre 2007 è entrata in vigore la legge 2 agosto 2007, nr. 130, con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla legge nr. 230, dell’8 luglio 1998, in materia di obiezione di coscienza.
In particolare, il nuovo testo dell’art. 15 consente ora, a coloro che sono stati ammessi a prestare il servizio civile, di detenere ed usare le armi ed i materiali esplodenti “non dotati di significativa capacità offensiva” che verranno individuati con un apposito Decreto del Ministro dell’Interno.
L’art. 17 ter, inoltre, ha previsto la possibilità, per chi ne faccia richiesta e trascorsi 5 anni dalla prestazione del servizio civile, di ottenere, da parte dell’“Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”, un apposito provvedimento di revoca dello status di “obiettore”. Tale provvedimento consente di rimuovere i divieti posti in materia di armi ed esplosivi di cui al predetto art. 15.
Tanto premesso, per chiarire i numerosi dubbi sull’applicazione della norma qui esposti, si rappresenta che, nelle more dell’emanazione del previsto decreto, a parere di quest’Ufficio appare possibile consentire, a favore degli obiettori di coscienza che non abbiano ottenuto la prevista revoca dello status, la detenzione e l’uso delle sole armi a modesta capacità offensiva individuate dal D.M. 362/2001, mentre, per tutti coloro che esibiranno la “presa d’atto” rilasciata dal citato Ufficio, le SS.LL. potranno procedere al rilascio delle richieste licenze in materia di armi o esplosivi, ferma restando la verifica di tutti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente.
Per il Capo della Polizia
IL DIRETTORE
L’Ufficio per L’Amministrazione Generale
(CAZZELLA) |
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2006 - Canne intercambiabili per carabine
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557/PAS.50-235/E/04 del 30 ottobre 2006
Sono state presentate istanze all’Ufficio del Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo con le quali veniva richiesta l’iscrizione in nota a Catalogo di canne intercambiabili per carabine che si differenziano da quelle originali per la sola presenza di un freno di bocca, realizzato mediante foratura della volata della canna.
La suddetta richiesta è stata portata all’esame della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi la quale, nella seduta del 5 ottobre 2006, ha espresso il parere, condiviso da questa Amministrazione, in base al quale si ritiene che la richiesta di iscrizione in nota a Catalogo possa essere accolta solo nei casi in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) la realizzazione delle canne intercambiabili o la modifica di quelle originali deve essere stata eseguita da soggetti titolari di licenza di fabbricazione armi;
2) è possibile realizzare tali canne solo se destinate a carabine a ripetizione semplice ordinaria con chiusura ad otturatore girevole-scorrevole;
3) le canne intercambiabili devono avere la stessa lunghezza e lo stesso calibro di quelle originali;
4) il freno di bocca deve essere realizzato con la sola foratura della canna, senza possibilità, quindi, di applicarlo tramite filettatura o incastro;
5) le operazioni eseguite sulla canna originale devono essere certificate da colui che le ha realizzate, che deve produrne apposita certificazione da consegnare al proprietario dell‘arma;
6) come previsto dalla normativa Cip, le canne che subiscono la modifica in parola devono essere presentate al Banco Nazionale di Prova (a cura dei proprietario dell’arma o del fabbricante che ha realizzato la canna) che provvederà a sottopone a nuova prova forzata ed alla conseguente punzonatura.
Per tutti i casi che non soddisfino le condizioni sopra indicate, non sarà possibile procedere all’inserimento della nota a catalogo, ma si renderà necessario attribuire un nuovo numero di iscrizione nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da sparo.
L’eventuale realizzazione della modifica in parola non rispondente ai criteri sopra indicati e per la quale non sia stata richiesta ed ottenuta l’iscrizione della nota in Catalogo, pur non potendosi considerare come alterazione d’arma, ex art. 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110 (in tal caso, infatti, le dimensioni dell’arma rimangono invariate e non si ottiene alcun incremento della potenzialità di offesa se l’arma non ha funzionamento semiautomatico), andrebbe comunque a modificare il prototipo in origine catalogato, apportando delle variazioni meccaniche e balistiche che, ai sensi dell’art. 7, comma 5, della legge citata, richiederebbero l’iscrizione in Catalogo del diverso modello di arma.
Si rammenta, inoltre, che la canna modificata, pur prevista dalla nota a Catalogo, ma non provvista del punzone di “Riprova”, non sarebbe rispondente ai requisiti previsti dall’art. 11 della legge 18 aprile 1975, nr. 110.
IL DIRETTORE
L’ufficio per l’Amministrazione generale
(CAZZELLA) |
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2006 - Detenzione munizioni arma corta (2)
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Ministero dell'Interno
Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006 – Detenzione di munizioni per arma corta – Limiti art. 97 Reg. T.U.L.P.S.
Ufficio per l'amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale – Area armi ed esplosivi - Settore I – Roma
Con nota n. prot. 15328.25402.2006/Area I ^ del 4 c.m., codesta Prefettura ha chiesto di conoscere se la licenza che autorizza il deposito di un quantitativo di cartucce per arma comune da sparo superiore ai limiti stabiliti dall'art. 97 T.U.L.P.S. – rilasciata ai soggetti che svolgono attività agonistica di tiro – possa contestualmente autorizzare anche il trasporto delle cartucce stesse da parte dei predetti che, generalmente, si trovano nella necessità di trasportare ai poligoni di tiro un numero di cartucce superiore a quello consentito.
Al riguardo, nel confermare i contenuti della circolare 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004, ad oggetto "Detenzione cartucce per armi comuni da sparo. Quesito", si ritiene che, anche tenuto conto delle esigenze di snellimento dell'azione amministrativa, la suddetta licenza di cui agli artt. 51 T.U.L.P.S. e 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S., possa altresì autorizzare il titolare al trasporto delle munizioni oggetto della licenza stessa, nel quantitativo massimo ritenuto sufficiente a soddisfare le giornaliere esigenze di allenamento del richiedente, che si ritiene, comunque, non possa eccedere il numero di 600 cartucce.
Peraltro, la possibilità di racchiudere in un'unica licenza prefettizia l'autorizzazione alla detenzione e al trasporto di munizioni è stata già a suo tempo richiamata nella circolare n. 559/C.117464.10171 (1) del 1° ottobre 1992.
Resta fermo che, ove con la licenza di deposito cartucce si intenda autorizzare anche il relativo trasporto, questo deve essere espressamente indicato nella licenza stessa, con la prescrizione che il suddetto trasporto, finalizzato esclusivamente all'esercizio della pratica sportiva, può essere effettuato solo da coloro che siano in grado di esibire, in occasione di controlli da parte delle Forze di Polizia, un'iscrizione in corso di validità a una sezione del Tiro a Segno Nazionale ovvero ad associazioni sportive per la pratica di discipline che prevedano l'uso delle armi, i cui campi di tiro risultino autorizzati allo sparo ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.
Pertanto, seppure la licenza di deposito di un maggior quantitativo di munizioni possa essere rilasciata, oltre che ai citati soggetti che svolgono attività agonistica (istruttori di tiro o tiratori agonisti), anche ai periti balistici e a coloro i quali hanno interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali, così come chiarito con circolare n. 557/PAS.6340-10171(1) del 29 maggio 2006, l'estensione dell'autorizzazione al trasporto di cartucce appare rilasciabile solo a favore dei praticanti l'attività sportiva.
Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale
Dr. Cazzella |
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2006 - Variazione munizioni in denuncia
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
557/PAS.10611-10171.(1) Roma, 7 agosto 2006
OGGETTO: Articolo 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. – Variazione in diminuzione di munizionamento regolarmente detenuto.
- Quesito.
ALLA QUESTURA DI O R I S T A N O
(Rif. cat. 6D/2006/PASI del 5 luglio 2006)
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
e, per conoscenza
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI R O M A
AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA R O M A
Si fa riferimento alla nota suindicata, con la quale codesta Questura ha qui segnalato che, il Tribunale di Oristano, con decreto penale di condanna n. 482/05, divenuto esecutivo il 18.11.2005, ha condannato una persona imputata di aver omesso di denunciare all’Autorità di P.S., ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., la riduzione del numero delle cartucce in suo possesso.
Al riguardo, tenuto conto che la problematica in questione riveste certamente interesse generale, appare opportuno ribadire l’orientamento che questo Ufficio ha più volte espresso in merito, in riscontro alle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Questure e dalle Associazioni dei cacciatori, nei termini che seguono.
Come è noto, l’art. 38 T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denunciare all’autorità di p.s. le armi, le munizioni e le materie esplodenti.
Più precisamente, poi, l’art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S., prescrive che deve essere denunciata all’autorità di p.s. competente qualsiasi variazione nella specie e nella quantità delle munizioni.
Le finalità alla cui tutela è preposta tale ultima norma sono quelle di porre l’autorità di p.s. – in relazione alle esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica – nella condizione di conoscere le persone che detengono munizioni nei limiti dei quantitativi autorizzati (ovvero, senza licenza del Prefetto fino a un massimo di 200 cartucce per pistola o rivoltella e fino a un massimo di 1500 cartucce per fucile da caccia caricate a polvere, ex art 97 Reg. cit.).
Essa, peraltro, non obbliga il detentore al costante e permanente mantenimento della quantità delle munizioni precedentemente denunciate.
Ne deriva che – come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. dell’1.12.1993) – l’obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse.
Pertanto, è parere di questo Ufficio, anche alla luce dell’orientamento della Suprema Corte, che una eventuale variazione in decremento (così come il reintegro) dei materiali di cui trattasi non debba essere denunciata, in quanto non pregiudica la ratio della norma in esame.
Le Questure sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di voler dare, nei modi ritenuti più opportuni, tempestiva diffusione del contenuto della presente circolare agli Uffici periferici. |
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2006 - Detenzione munizioni arma corta (1)
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi
557/PAS.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006
OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec. T.U.L.P.S.. Quesito.
ALLA QUESTURA
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
FERRARA
E, per conoscenza
ALLE PREFETTURE – U.T.G. LORO SEDI
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
La Questura in indirizzo ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
Nel ribadire quanto evidenziato nella circolare n. 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004 e dalle disposizioni di cui all’art. 97 citato, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma , ovvero che “Per tenere in deposito . . . omissis . . . cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli am_articoli 50 e 51 della legge”, questo Ufficio ritiene che, essendo in presenza di diversi titoli autorizzatori, il totale delle cartucce per arma corta detenibili sarà rappresentato dalla somma dei totali ammessi in detenzione da ciascun titolo, ovvero le 200 ex art. 97 Reg. esec. T.U.L.P.S. aggiunte alle 1500 autorizzate dal titolo Prefettizio.
Nel caso di specie si è ritenuto che, in considerazione del modesto quantitativo di polvere da sparo contenuta nel predetto numero di munizioni (che di solito sono per arma corta) non sia necessario predisporre un idoneo locale di deposito.
Sono, altresì, giunte lamentele, da parte di associazioni di categoria, circa il previsto limite temporale della licenza. Questo Ufficio, in passato, ha ribadito più volte il principio secondo il quale per questa licenza di deposito dovesse trovare applicazione la generica previsione di cui all’art. 13 del T.U.L.P.S. inerente la durata annuale delle licenze di polizia. L’art. 97 del Reg. T.U.L.P.S., richiama espressamente una licenza, quella prevista dall’art. 51, che ha carattere permanente.
Tanto premesso, tenuto conto delle diverse finalità delle due autorizzazioni ed i differenti presupposti da verificarsi ai fini del rilascio, laddove, nel primo caso viene valutata l’idoneità del locale di deposito, mentre nel secondo si tiene esclusivamente conto dei requisiti soggettivi del richiedente, si ritiene di poter contemperare le due diverse esigenze prevedendo che la licenza, concessa ai sensi dell’art. 51 T.U.L.P.S. sia, come previsto dal legislatore, permanente, salvo possibilità di revoca quando vengano meno nel titolare i presupposti che ne consentirono il rilascio.
Pertanto, le SS.LL. potranno prevedere una cadenza periodica di accertamento dei requisiti, per verificarne la sussistenza.
Per quanto riguarda, inoltre, le categorie di soggetti che possono essere autorizzate al deposito di munizioni ex art. 51, si ritiene che tra essi possano essere inclusi i periti balistici e tutti coloro che hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
(Cazzella) |
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2006 - Campi di tiro privati
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MINISTERO DELL'INTERNO - Ufficio per l'Amministrazione generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - Area Armi ed Esplosivi - 557/PAS.5899-10089(13) Roma 19 Aprile 2006
Oggetto: Associazione Tiro Dinamico Versilia. Apertura di un campo di tiro nel comune di Massarosa, loc. Quieta.
ALLA QUESTURA DI LUCCA
In relazione alla nota Cat.23/PAS/06, del 6 marzo 2006, si rappresenta che la problematica relativa all'apertura di poligoni privati non è, al momento, disciplinata da alcuna normativa specifica.
Al riguardo, è parere di quest'Ufficio che la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S. sia attualmente l'unica norma che possa consentire l'apertura e l'esercizio dei predetti impianti sportivi, soprattutto in considerazione del fatto che, come indicato da codesto Ufficio, la struttura in parola sorge in prossimità di strada pubblica.
Poiché la norma citata indica quale Autorità di P.S. competente al rilascio quella “locale”, che nel caso specifico è il Sindaco, si deve ritenere corretta la procedura indicata dagli artt. 19 e 20 della legge 15/2005.
Tanto premesso, in considerazione del fatto che l'attività in questione è, per l'anno in corso, già stata avviata, si possono solo esprimere delle considerazioni che potranno essere utili all'atto del rinnovo annuale della licenza stessa.
In tale circostanza, l'Autorità locale di P.S. dovrà valutare le necessità connesse al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale e, quindi, in relazione alla particolare natura dell'attività svolta, apporre le prescrizioni ritenute utili allo scopo.
Inoltre, ai fini della corretta determinazione da parte dell'Autorità di P.S. si ritiene necessario che all'istanza dell'interessato sia allegata la seguente documentazione:
• pianta del sito dove dovrà sorgere il poligono, contenente il progetto delle linee di tiro, con l'indicazione delle variazioni altimetriche dell'area;
• perizia tecnica sottoscritta da un perito balistico iscritto all'albo del Tribunale, con la quale si dichiari la sicurezza dell'impianto in relazione alla tenuta dei “parapalle”, sia frontali che laterali, nonché in caso di accidentale fuoriuscita di proiettili, tenuto conto delle prestazioni balistiche dei calibri per i quali si intende consentire l'uso;
• regolamento per l'esercizio del poligono. Esso dovrà individuare sia il responsabile del campo, che le figure dei “Direttori di Tiro”, indicando quali sono le loro funzioni e le qualifiche che essi debbono possedere per esercitare tale attività;
• dichiarazione di impatto ambientale dell'impianto con indicate le attività ordinarie di bonifica del piombo di risulta.
Qualora non sia stato già fatto all'atto del rilascio della licenza, è opportuno che in fase di rinnovo sia apposta come prescrizione la tenuta sul campo di un “registro delle presenze”, vidimato dall'Autorità Provinciale di P.S. con le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento del T.U.L.P.S..
Questo deve necessariamente essere presente in ogni poligono, sia per consentire ai tiratori lo “scarico” delle munizioni, sia per permettere alle Forze di Polizia un controllo sui frequentatori dell'impianto.
Quanto sopra, comunque, non esclude la possibilità da parte di codesta Autorità di P.S. di eseguire controlli sull'esercizio del poligono e sulle persone che lo frequentano, al fine di verificare la regolarità dei titoli di trasporto delle armi e di detenzione delle munizioni.
IL DIRETTORE
L'Ufficio per L'Amministrazione Generale
(CAZZELLA) |
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2006 - Bolli sulle licenze di collezione
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONEGENERALE
557/PAS.755-10171(3) Roma, 13 febbraio 2006
Alle questure di Terni-Trento-Cuneo
Ai questori della Repubblica Loro sedi
OGGETTO: licenza di collezione armi. Applicazione marche da bollo.
Le Questure in indirizzo hanno rivolto a quest'Ufficio quesiti inerenti la licenza di collezione di armi comuni da sparo. Al riguardo si sottolinea che tali provvedimenti, previsti dall'art. 10, 8° comma, della legge 18 aprile 1975, nr. 110, in relazione all'art. 47 del Regolamento del T.U.L.P.S., a seguito della modifica introdotta dal D.P.R. 311/2001, hanno carattere permanente.
Ne consegue che le licenze in parola non sono più soggette a rinnovo annuale. A differenza delle licenze per collezione disciplinate dal D.M. 14 aprile 1982 (armi antiche, artistiche e rare di importanza storica), il cui carattere permanente era già stato previsto dall'art. 11 del citato decreto, per le quali l'obbligo di comunicazione delle variazioni sussiste solo quando si tratti di variazioni sostanziali (fermo restando, ben inteso, l'obbligo di denuncia di ciascuna arma detenuta, come prescrive l'art. 7, comma 5, del suddetto Decreto), per le collezioni di armi comuni da sparo ogni variazione deve formare oggetto di preventiva comunicazione al Questore, il quale potrà apportare, alla licenza stessa, oltre alle variazioni approvate, le eventuali prescrizioni del caso, a norma dell'art. 9 T.U.L.P.S.
Si precisa in proposito che l'intenzione di aggiungere un nuovo pezzo alla propria collezione di armi comuni da sparo, come detto, deve essere preventivamente comunicata al Questore, affinché possa verificare l'ammissibilità dell'iscrizione (che si tratti, cioè, di armi comuni da sparo, che non siano già presenti nella raccolta esemplari aventi lo stesso numero di iscrizione al Catalogo Nazionale, salvo documentate differenze rilevanti ai fini collezionistici, secondo le indicazioni già impartite al riguardo) ed affinché possa valutare, alla luce delle successive variazioni, l'idoneità delle prescrizioni impartite per la custodia.
Entrambe le verifiche e valutazioni paiono comportare un concreto esercizio della potestà provvedimentale delle SS.LL.; conseguentemente il regime fiscale non può che essere quello previsto dal D.M. 20.8.1992, recante “Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo”, in forza del quale sono soggetti al pagamento di tale imposta (nella misura attuale di Euro 14,62) sia l'istanza indirizzata alla Pubblica Amministrazione che il successivo atto adottato dall'Autorità di P.S. sia in occasione del primo rilascio del titolo, che delle successive variazioni.
Poiché nel caso di variazione “in detrazione”, ossia per la cancellazione delle armi dalla raccolta, il momento valutativo appare attenuato, soprattutto con riferimento alle fattispecie sopra ricordate, questo Dipartimento ha interessato la competente Agenzia delle Entrate per verificare se l'imposta sia dovuta anche in tale circostanza, per cui si fa riserva di successive istruzioni. Resta inteso che, nelle more, le SS.LL. continueranno ad esigere l'imposta di bollo anche per le variazioni in detrazione.
Il direttore l'ufficio per l'amministrazione generale
(Cazzella) |
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2006 - Bolli sui registri am_armerie
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Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale
Circolare telegrafica urgentissima 557/pas.12501.10100(1)1.
Si comunica che con parere n. 954-10755/2006 del 9 febbraio u.s. l'agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso (settore fiscalità indiretta e Internazionale ufficio registro ed altri tributi indiretti) ha fornito risposta, nei termini che di seguito si riassumono, ad una Istanza di interpello formulata da questo dicastero, al fine di chiarire se all'atto della bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle am_armerie o dei depositi esplosivi, previsti rispettivamente dagli artt. 35 e 55 t.u.l.p.s., sia dovuta la tassa di concessione governativa e/o se i predetti registri debbano essere assoggettati all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 ogni cento pagine.
Il predetto ufficio nella citata risposta ha chiarito che i registri in parola non sono ricompresi ne' tra quelli di cui all'art. 2215 del Codice civile, ne' tra quelli indicati all'art 16 della tariffa allegata al d.p.r. n. 642/1972.
Tanto premesso, l'agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere nel senso che i registri di cui agli artt. 35 e 55 t.u.l.p.s., all'atto della vidimazione da parte dell'autorita' di p.s., non sono soggetti ad alcuna imposta.
Roma, 10.2.2006 557/pas 47817 |
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2006 - Guardie Particolari Giurtae
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Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Prot: nr 557/PAS.17719.12982(3) Roma, 25 GEN 2006
OGGETTO: Legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 – Art. 10 recante disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'Interno. Semplificazioni concernenti le guardie particolari giurate. Chiarimenti.
In relazione a specifici quesiti relativi alla circolare, pari numero ed oggetto, del 21 dicembre 2005, si rappresenta che, come espressamente ivi indicato, le modifiche apportate al secondo comma dell'art. 138 T.U.L.P.S. perseguono innanzitutto finalità di semplificazione dell'azione amministrativa. Ciò non esclude che, fermo restando le incidenze sul regime lavoristico, di norma non inferiore al biennio, possano continuare a trovare applicazione le indicazioni a suo tempo fornite nei casi in cui, per motivate esigenze connesse, ad esempio, alla tipologia del servizio o alla durata dell'appalto, le guardie giurate risultino assunte con contratti di durata inferiore ai due anni, conformemente a quanto previsto dal CCNL di categoria.
Pertanto, codesti Uffici rilasceranno, qualora ne sussistano le condizioni, le autorizzazioni richieste con validità biennale, salvo poi a revocarle al momento della risoluzione del contratto tra la guardia giurata e l'istituto di vigilanza.
Resta inteso che i titolari degli istituti di vigilanza dovranno dare immediata notizia della risoluzione del rapporto di lavoro, restituendo i decreti e le licenze di porto d'armi delle guardie che cessano il servizio, così come disposto dall'art. 259 del Reg. d'Esecuzione al T.U.L.P.S., la cui violazione – si ricorda – costituisce illecito di rilevanza penale.
Peraltro, sempre nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, per quel che concerne la licenza di porto d'ami, la stessa potrà essere sospesa fino alla data di scadenza biennale, in modo da consentire, nel caso di nuova assunzione del titolare nell'arco dei due anni, il rilascio immediato della licenza e della nuova approvazione della nomina a guardia giurata, senza ulteriori incombenze burocratiche salvo la verifica delle eventuali notizie in atti.
Resta inteso che in tal caso, ed in generale per il rinnovo dei porto d'armi delle guardie giurate, la tassa di concessione governativa, già pagata all'atto del rilascio del titolo sospeso, dovrà essere corrisposta, nella misura individuata dal D.M. 28.12.1995, solo all'atto del rinnovo biennale del titolo stesso, ciò anche a mente del parere espresso dal Ministero dell'Economia Agenzia delle Entrate - in relazione all'interpello proposto da questa Amministrazione in tema di tasse di concessione dovute per l'esercizio di attività relative ai metalli preziosi – trasmesso con la circolare nr.557/PAS.13984.12020(4) del 3.11.05, secondo cui, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. nr.641/1972, “…la tassa di rinnovo è dovuta quando gli atti venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere…”. |
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2006 - Armi alle Polizie Municipali
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'A MMINISTRAZIONE GENERALE, Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Area Armi ed Esplosivi – Settore I - 557/PAS. 14767.12982(10)8 Roma.
OGGETTO: - Modalità di acquisto delle armi di cui possono essere dotati gli addetti alla Polizia Municipale con qualifica di agenti di p.s.. - Compilazione del modulo di rilevazione armi, mod. 38, nel caso di armi acquistate dai Comuni.
Pervengono a questo Ufficio alcuni quesiti, anche da parte di amministrazioni locali, volti a conoscere se per l'acquisto delle armi, da parte dei Comuni e Province, per la relativa dotazione agli addetti alla polizia municipale o locale, con qualifica di agenti di p.s., sia necessario il nulla osta all'acquisto di cui all'art. 35 T.U.L.P.S..
È stato, inoltre, chiesto quale debba essere la corretta procedura di inserimento nel sistema informatico interforze SDI, mediante la compilazione del mod. 38, di tali armi acquistate.
Quanto al primo quesito, si osserva preliminarmente che il D.M. 4 marzo 1987, n. 145, recante “Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”, non disciplina espressamente le modalità di acquisto delle armi in questione.
Tuttavia, il relativo art. 2 (Rinvio ai regolamenti comunali), stabilisce che i regolamenti comunali - nel determinare i servizi nei quali gli addetti alla polizia municipale portano le armi senza licenza, nonché i relativi termini e modalità di espletamento – debbono osservare, tra l'altro, le disposizioni vigenti in materia di acquisto delle armi e delle munizioni.
A tale ultimo riguardo, si rammenta che la vigente normativa, segnatamente l'art. 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevede la deroga all'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge in materia di armi, parti di esse, munizioni od esplosivi, (e, quindi, anche della necessità di richiedere il n.o. ex art. 35 del T.U.) per le sole Forze Armate e Corpi Armati dello Stato.
Si ritiene, quindi, che l'acquisto delle armi da parte dei Comuni o delle Province, in quanto Enti locali, debba necessariamente subordinarsi, oltre che al presupposto dell'espletamento delle procedure di formazione della volontà dell'Ente con le relative delibere degli Organi collegiali competenti, al conseguente rilascio del nulla osta ex art. 35 T.U.L.P.S..
In particolare, si fa presente che, ogni istanza al Questore per l'acquisto delle armi in parola, dovrà essere presentata, corredata della copia delle relative delibere, dal Comandante del Corpo, o, in alternativa, dal Sindaco (o dal Presidente della Provincia) pro-tempore, ovvero da un dipendente del Comune con qualifica dirigenziale da quest'ultimo delegato, in nome e per conto dell'Ente (comune o provincia), ed in tali termini si dovrà provvedere al conseguente rilascio del N.O..
In relazione, poi, al secondo quesito, si rappresenta che la compilazione del modello 38 (di cui si allega, ad ogni buon fine, il modello di ultima adozione), per il successivo inserimento nello SDI, dovrà avvenire indicando, nel riquadro relativo Acquirente o Detentore – Società/Ente, il nome del Comune (o della Provincia) nello spazio dedicato alla Ragione Sociale (scrivendo Comune di . . Provincia di . . .) e, nello spazio dedicato al relativo rappresentante, il nominativo del soggetto a cui è stato rilasciato il nulla osta.
Ciò in quanto solo l'inserimento di entrambi i dati richiamati (es. Comune – Sindaco pro-tempore) può consentire, in sede di accertamenti di Polizia giudiziaria, di individuare, in tempo reale, non solo l'appartenenza di un'arma, oggetto di accertamenti, ad un Ente locale, ma anche il funzionario che può dare notizie ufficiali sulle sorti delle armi stesse.
Nel caso di avvicendamenti di responsabili, dovrà essere aggiornato il modello con i relativi adempimenti formali.
Per completezza, va inoltre osservato che il limite numerico delle armi comuni da sparo, previsto dall'art. 10 della legge 110/75, per il privato, nel numero massimo di tre, non trova applicazione nella fattispecie in esame, dovendosi, invece, applicare quanto previsto all'art. 3 del citato D.M. 145/87, ove è indicato sia il numero complessivo delle armi di cui si possono dotare i Corpi di polizia municipale, ovvero pari al numero degli addetti (con qualifica di agenti di p.s.), maggiorato fino al del 5%, o almeno di un'arma.
Si richiamano, infine, tutti gli obblighi di gestione e custodia delle armi in dotazione ai Corpi di Polizia municipale/locale previsti dagli am_articoli 11 e successivi del più volte menzionato D.M. 145/87, sia se assegnate in via continuativa ai dipendenti sia se custodite all'interno di am_armerie all'uopo istituite.
I Signori Prefetti avranno cura di portare a conoscenza del contenuto della presente l'Amministrazione provinciale e quelle comunali delle province di rispettiva competenza.
I Signori Questori dovranno provvedere, oltre alla vigilanza sulla corretta gestione delle am_armerie, alla revisione dei dati concernenti le armi degli Enti locali già inserite nel sistema informatico SDI, affinché sia data piena attuazione alle previsioni della presente circolare anche per i pregressi acquisiti. |
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2005 - Semplificazione Guardie Particolari Giurate
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UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale Prot: nr 557/PAS.17719.12982(3) Roma, 21 dicembre 2005
OGGETTO: Legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 – Art. 10 recante disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'Interno. In particolare: semplificazioni concernenti le guardie particolari giurate.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale nr. 280 del 1° dicembre 2005, è stata pubblicata la legge 28 novembre 2005, nr. 246 che, perseguendo la specifica finalità di semplificare l'azione amministrativa, all'art.10 interviene, fra l'altro, sul secondo comma dell'art. 138 del T.U.L.P.S., concernente l'approvazione prefettizia della nomina delle guardie particolari giurate.
La “novella” apportata al citato art. 138 dispone che l'approvazione in parola ha validità biennale e che, contestualmente, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, fra cui, innanzi tutto, la richiesta dell'interessato, la connessa licenza per il porto d'armi a tassa ridotta, prevista dall'art. 256 del Regolamento di esecuzione dello stesso T.U.L.P.S., con validità di pari durata.
L'intento semplificatorio della disposizione è, evidentemente, quello di stabilire una cadenza meno ravvicinata degli accertamenti richiesti per l'approvazione della nomina della guardia particolare giurata e di far collimare tali accertamenti con quelli previsti per il rilascio della licenza di porto di pistola, quando richiesta, prevedendo una pari periodicità. Con la semplificazione, tuttavia, la disposizione appena illustrata persegue anche la finalità di sottrarre gli accertamenti di cui si è detto al rischio della “routine”, restituendo agli stessi quella accuratezza che la natura dei compiti attribuiti alle guardie giurate e la previsione di un servizio armato necessariamente esigono. Sotto questo profilo, giova, infatti, ricordare che ai requisiti di cui all'art. 138 T.U.L.P.S. si aggiungono, nel contesto autorizzatorio qui in esame, quelli richiesti dall'art. 43 dello stesso Testo Unico. Indirettamente, la nuova disposizione incide, inoltre, sul “regime lavoristico” del personale interessato, escludendo, anche alla luce del secondo comma dell'art. 256 del Regolamento, prima richiamato, che la nomina di guardia particolare giurata possa essere effettuata nei confronti di dipendenti il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a due anni.
Quanto detto non esclude, ovviamente, l'interruzione del rapporto stesso per mancato superamento del periodo di prova o per gli altri motivi ammessi dall'ordinamento, con conseguente immediato ritiro del decreto di approvazione della nomina e del porto d'armi. In ragione di quanto sopra, a far data dal 16 dicembre 2005, i nuovi decreti di approvazione della nomina a g.p.g. e le connesse licenze di porto d'armi, avranno durata biennale ed andranno rilasciati contestualmente, mentre le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della nuova legge assumeranno la validità biennale in occasione dei rinnovi alla prevista scadenza annuale.
A quest'ultimo riguardo, le SS.LL. avranno cura di rinnovare entrambi i titoli autorizzatori contestualmente, di norma in occasione del rinnovo del primo di essi.
Resta inteso che le SS.LL. disporranno una periodica azione di controllo finalizzata a verificare, durante il periodo di validità degli indicati titoli di polizia, la permanenza, in capo ai destinatari, dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza dei Presidenti delle Province le innovazioni recate dalla disposizione sopra menzionata, relativamente ai procedimenti di attribuzione della qualifica di guardia giurata trasferiti alla competenza delle amministrazioni provinciali. Si aggiunge che, con il medesimo articolo 10 di cui si è detto, la legge n. 246 indicata in oggetto interviene anche nella nota questione concernente l'annotazione delle operazioni di vendita degli oggetti preziosi (art. 128 del T.U.L.P.S.), ripristinando, anche sotto il profilo formale, il significato attribuito alla norma dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 1963.
E', in altri termini, definitivamente chiarito che sono sottoposte agli obblighi di identificazione e registrazione previste dall'art. 128 T.U.L.P.S., solo le operazioni concernenti la compravendita di preziosi usati. La nuova norma non incide sulle disposizioni specificamente finalizzate alla prevenzione del riciclaggio, per cui nulla è innovato relativamente agli obblighi di identificazione e registrazione concernenti le operazioni su oggetti preziosi – usati o nuovi - di valore superiore a 12.500 euro, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 625/1979, come successivamente modificato, e degli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 374/1999. |
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2005 - Vigilanza privata
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale NR.557/PAS.9963.10089.D(10) Roma, 18 novembre 2005
OGGETTO: rapporto di lavoro definito “collaborazione coordinata e continuativa a progetto e/o a programma” di cui alla legge Biagi. Applicabilità allo specifico settore della vigilanza privata.
Sono da più parti giunte segnalazioni relative al tentativo effettuato da alcuni istituti di vigilanza di utilizzare guardie particolari giurate per i servizi di competenza instaurando un rapporto di lavoro “atipico”, mediante i cosiddetti contratti di “lavoro a progetto” definiti dalla legge - delega 14.2.2003, n.30 e disciplinati nel Titolo VII, Capo I del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276, attuativo della stessa.
Al riguardo si rappresenta che l'art.4, 1°comma, lettera c), punto 1 della legge di delega citata, in riferimento a siffatta tipologia di lavoro, ha previsto che dai relativi contratti “risultino la durata, determinata o determinabile della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.…”.
Il decreto legislativo di attuazione ha poi esplicitato dette caratteristiche stabilendo in modo dettagliato la forma che deve assumere tale tipo di rapporto lavorativo (art.62). Si osserva, in proposito, che il lavoro a progetto presuppone fasi e momenti distinti ed articolati che non paiono rinvenirsi nella vigilanza, la quale deve considerarsi piuttosto una singola prestazione che, a seconda del tipo di tutela, deve essere assoggettata a specifiche regole tecniche e prefissati standards di sicurezza e tecnologici. Ma soprattutto preme sottolineare che le guardie particolari giurate, contrariamente a quanto prevede il tipo di rapporto di lavoro in argomento, non hanno alcuna autonomia, né possono assumere alcuna iniziativa in ordine all'espletamento del servizio a cui sono destinate.
Si richiama in merito la normativa recata dal RDL 26/9/1935, n.1952 (L.19/3/1936, n.508), artt.1,2,6, ove è delineato il potere di controllo del Questore sull'attività delle guardie giurate ed il servizio da esse svolto. Inoltre, l'impianto normativo del TULPS evidenzia una posizione di subordinazione sia funzionale che economica delle guardie giurate verso il titolare della licenza. In particolare ci si riferisce all'art.257 del relativo regolamento di esecuzione, ove è stabilito che, colui che richiede la licenza per gestire un istituto di vigilanza privata, deve allegare alla domanda “il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia”. In tal senso si pone anche il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione 1^ del 25 febbraio 2004, n.76/04, laddove sottolinea che in relazione alla richiesta di nomina delle guardie particolari giurate non può esservi dissociazione tra titolare della licenza ex 134 TULPS e datore di lavoro delle stesse. Altresì appare opportuno richiamare il parere prot. n.15 del 10 marzo 2005, con il quale il Ministero del Lavoro, esprimendosi su un quesito in materia analoga, ha precisato che la nozione di coordinamento riferita alla collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, “può essere utile a giustificare la responsabilità del committente (nel caso in specie trattasi del titolare dell'istituto di vigilanza privata) per l'attività svolta dal collaboratore (guardia particolare giurata) nell'ambito del rapporto contrattuale di riferimento”.
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di dover precisare che il rapporto di lavoro definito a progetto non può considerarsi compatibile con la specificità del settore della vigilanza privata e quindi essere applicato ai contratti per l'assunzione e/o l'impiego delle guardie giurate. |
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2006 - Modifiche all'art. 28 Tulps
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Circolare su L. 21 febbraio 2006 n. 49 - Modifica art. 28 T. U. am_leggi di P.S.
Ministero dell'Interno – Circolare 557/PAS/3418-10100(1) del 7 marzo 2006 – Modificazioni al DL 27 luglio 2005 n. 144
È omessa la parte a) relativa ai documenti e segni distintivi della polizia
b) Altre modificazioni all'art. 28 TULPS – Strumenti di autodifesa destinati all'armamento dei corpi armati e di polizia.
La licenza ex art. 28 TULPS è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita degli specifici strumenti, definiti “di autodifesa”, destinati all'armamento dei Corpi armati e di polizia.
Il riferimento va fatto innanzi tutto agli speciali indumenti di protezione (balistica o anti-deflagrazione) ed agli scudi specificamente realizzati per le forze dell'ordine, nonché a quegli “strumenti di autodifesa" contemplati da alcune am_leggi regionali per l'equipaggiamento della polizia municipale, che vanno ora ricompresi tra i materiali d'armamento destinati ai Corpi armati e di polizia.
A quest'ultimo riguardo si precisa che essi potranno essere adottati dai Corpi di polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase avanzata di elaborazione, destinato ad integrare il decreto del Ministro dell'interno dei 4 marzo 1987 n. 145, concernente l'armamento della polizia municipale.
Si fa quindi riserva di ulteriori indicazioni in proposito, precisando, nondimeno fin da ora, che agli strumenti in questione vanno applicate le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti per gli altri materiali ad esclusivo impiego militare o di polizia e che per gli stessi è comunque esclusa la vendita individuale.
c) Altre modificazioni all'art. 28 TULPS – Modificazioni formali – Riparazione delle armi da guerra.
Le integrazioni apportate all'articolo 28 T.U.L.P.S. hanno reso necessarie alcune altre modificazioni dello stesso articolo dirette a meglio coordinarne le disposizioni: a tal fine nel primo comma è ora collocata la disciplina autorizzatoria relativa alle armi da guerra, alle uniformi e agli equipaggiamenti militari, che va ad integrarsi con quella della legge n. 185/1990 concernente, appunto i materiali d'armamento: nel secondo, invece. sono state riunite le norme concernenti la produzione e le altre attività relative ai documenti di riconoscimento, ai contrassegni caratteristici ed ai materiali d'armamento destinati ai corpi armati di polizia.
Sempre relativamente al comma 1, è stato inoltre stabilito che la licenza di fabbricazione delle armi da guerra "consente anche le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte".
Con riserva di più appropriate indicazioni per quanto concerne i sistemi d'arma, le armi complesse e comunque. quelle diverse dalle armi portatili da sparo, i Prefetti, nel rilasciare (o rinnovare), per queste ultime. le licenze di fabbricazione, avranno cura di:
1. iscrivere in licenza tutte le operazioni consentite;
2. prescrivere espressamente la scrupolosa osservanza degli obblighi di registrazione giornaliera di tutte le operazioni, sia produttive che commerciali, relative alle armi ed alle loro parti essenziali:
3. prescrivere espressamente, per quanto specificamente riguarda le attività di riparazione e manutenzione la dettagliata annotazione – in separato registro – di tutte le operazioni con particolare attenzione a quelle riguardanti canne, camere di cartuccia, percussori, estrattori, ecc.), nonché all’annotazione dei soggetti per conto dei quali l’arma viene riparata, assicurando un regime di “tracciabilità” non inferiore a quello previsto, per le armi comuni, dall’art. 35 del TU delle am_leggi di P.S. e dell’art. 54 del relativo regolamento di esecuzione, fatte salve le disposizioni di legge che prevedono una disciplina più rigorosa anche in attuazione di Convenzioni o altri strumenti di diritto internazionale.
Va comunque sottolineato che la norma non incide né sulle procedure stabilite dalla legge n. 185 del 1990 per il commercio dei materiali d’armamento, né su quelle stabilite dallo stesso art. 28 TULPS per l’importazione e l’esportazione delle armi da guerra escluse dalla predetta legge n. 185 che rimangono disciplinate dalle disposizioni in vigore, anche in applicazione dei divieti o delle limitazioni derivanti da strumenti di diritto internazionale. |
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2005 - Detenzioni munizioni per armi comuni da sparo
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Ministero dell'interno - 557/PAS.10171(1) Roma 22 luglio 2005 N. 058540
Oggetto: detenzione cartucce per armi comuni – quesito.
Sono qui pervenuti quesiti in merito alla durata della licenza di deposito di munizioni per armi comuni la cui possibilità di rilascio a favore di privati cittadini è stata prevista con la nota n. 657/B20013-10171(1), del 31 marzo 2004.
Al proposito si rappresenta che essa, come la generalità delle licenze di polizia, deve, ai sensi dell'art. 13 del T.U.L.P.S. , avere validità annuale .
Il rinnovo della stessa dovrà comunque essere subordinato alla verifica della permanenza delle specifiche condizioni che ne consentono il rilascio.
IL DIRETTORE
L'Ufficio per l'Amministrazione Generale: CAZZELLA |
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2004 - Armi vendute da Terni
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MINISTERO DELL'INTERNO - Parere nr. 557/PAS.50.374/E/04 del 17 novembre 2004, rivolto alla Questura di Asti
Le armi dismesse dal nostro Esercito sono state poste in vendita dallo Stabilimento Militare di Temi sulla base di una espressa autorizzazione di questo Ministero (di cui si allega copia) ed a seguito di tale atto, potevano essere acquistate e detenute soltanto da ditte produttrici di armi o da titolari di licenza di collezione, in forza dell'apposita condizione presente sull'atto di vendita redatto dall'ente militare, che ha esplicitamente escluso ogni propria responsabilità derivante dall'eventuale altro uso.
La predetta limitazione è logicamente riconducibile a ragioni di incolumità.
Pertanto, deve ritenersi legittima la detenzione "in sola collezione" di tali armi nello stato in cui si trovano, con esclusione di ogni eventuale altro uso, in forza dell’atto della pubblica amministrazione.
Nel caso in esame, non può non confermarsi l'obbligo della iscrizioni e delle punzonature, ove mancanti, per ogni altra utilizzazione compresa quella della commercializzazione.
Chi professionalmente pone in vendita prodotti, ha 1'obbligo di garantirne il buon funzionamento all'acquirente, ai sensi delle più recenti disposizioni comunitarie in materia di garanzia dei prodotti e dell'art. 1512 dei Codice Civile; nel caso delle armi, il loro buon funzionamento può essere accertato solo a seguito di prova forzata sa parte del Banco di Prova.
Tanto premesso si ritiene che l’attività intrapresa dalla ditta sia legittima solo laddove essa provveda a rendere le armi in parola conformi al dettato dell’art. 11 della legge 18 aprile 1975 n. 110 |
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2004 - Rinvenimento armi
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Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per l’amministrazione generale
557/PAS.9624-10100(2)1
Roma, 19 luglio 2004
Oggetto: Rinvenimento armi. Quesito
Alla Questura di Rieti
e per conoscenza
Ai Prefetti della Repubblica
Ai Questori della Repubblica
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
La Questura in indirizzo ha posto a quest’Ufficio un quesito circa le modalità di “regolarizzazione” delle armi rinvenute da privati cittadini.
A tale proposito si deve, in via preliminare, ricordare che l’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, nr 110, prevede che “chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta”.
Poiché, però, il cittadino potrebbe non avere titolo al trasporto di armi, l’arma rinvenuta potrebbe essere di tipo vietato (da guerra o clandestina) o, essere corpo di reato e come tale da sottoporre a perizie balistiche e dattiloscopiche, è opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto, dell’assistenza del personale dell’ufficio di polizia presso il quale lo stesso dovrà avvenire che, all’uopo, dovrà essere interessato, anche per le vie brevi, al fine delle necessarie intese.
Mediante le procedure concordate, l’arma è, così, posta dalla forza di polizia a disposizione dell’Autorità provinciale di P.S. (Questore).
In considerazione della particolare natura dei beni a cui si fa riferimento, tutte le norme del codice civile afferenti, devono però essere raccordate con le am_leggi di P.S., per cui, in tali casi, il Questore sostituisce il Sindaco quale autorità incaricata dalla predetta normativa a ricevere le cose oggetto di rinvenimento, per le specifiche competenze che la legge gli attribuisce in materia di armi.
Successivamente, colui che ha effettuato il rinvenimento, potrà, qualora interessato, diventare il proprietario dell’arma secondo le procedure in seguito descritte, ricordando, però, che la possibilità di acquisire e detenere un’arma può essere concessa solo ai titolari di una licenza di polizia in materia (porto d’armi o nulla osta), per i quali, quindi, l’Autorità di P.S. abbia verificato il possesso dei requisiti soggettivi (capacità tecnica e psico-fisica) previsti dalla normativa vigente.
Si possono prevedere due distinte ipotesi di rinvenimento, quello che avviene nella propria abitazione o nelle pertinenze di essa, diverso da quello che avviene, invece, su suolo pubblico.
Nel primo caso, sempre che non sia possibile con i successivi accertamenti giungere all’individuazione del proprietario del bene, possono trovare applicazione le norme sul “possesso” (art. 1140 e seguenti del Codice Civile).
Nell’altra ipotesi l’acquisto della proprietà è regolato dagli am_articoli 927-930 del Codice Civile.
Quindi, trascorso un anno dall’ultima pubblicazione all’albo comunale senza che nessuno si sia presentato in Questura a rivendicare la proprietà dell’arma, il ritrovatore ne diviene il proprietario.
Diverso ancora è il caso dell’acquisto per successione “mortis causa”, per il quale si procederà in modo analogo alle cessioni tra vivi.
Chi acquista la proprietà secondo le modalità di cui sopra potrà decidere se versare l’arma per la distruzione, detenerla personalmente o cederla a terzi, fermo restando che, se non può essere rilasciato il “nulla osta all’acquisto” l’arma deve essere ceduta o versata per la rottamazione.
Altra condizione per acquisire la disponibilità dell’arma è che questa sia “detenibile”, cioè: non clandestina, non alterata, non da guerra, conforme a quanto disposto dall’articolo 11 della legge 18 aprile 1975 nr. 110, e cioè provvista dei punzoni di un Banco di Prova riconosciuto e del numero di matricola, ricordando che non ricadono nei predetti obblighi le armi prodotte anteriormente al 1920, e per le quali si è accertato che non sono state, in passato, utilizzate per la commissione di reati.
Infine, chi subentra nel possesso dell’arma, dovrà, come d’ordinario, denunciarne la detenzione ai sensi dell’articolo 38 del T.U.L.P.S..
Giova ricordare che le armi detenibili da parte dei privati, sono solo quelle catalogate o classificate come comuni da sparo da questo Ministero.
Le armi che risultano iscritte nell’apposito Catalogo Nazionale delle armi comuni (disponibile sul sito internet della Polizia di Stato), o per le quali la Commissione Consultiva Centrale per il controllo della armi abbia, comunque, riconosciuto tale classificazione, qualora prive dei punzoni del Banco Nazionale di Prova, potranno essere presentate dagli interessati al predetto Ente, al fine della sottoposizione a prova di sparo forzata e, quindi, successiva punzonatura.
Qualora, invece, l’arma rivenuta non possieda i requisiti di detenibilità da parte dei privati, l’Autorità di P.S. che ne ha la disponibilità, prima di versarla alle direzioni di artiglieria per la rottamazione, dovrà interessare la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà, eventualmente, far assegnare la stessa ad un museo.
Il Direttore
L’Ufficio per l’Amministrazione Generale
(Cazzella) |
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2003 - Patteggiamento
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Ministero dell'Interno - Circolare nr. 6454 del 17 marzo 2003 - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c. d. patteggiamento). Riflessi sulle autorizzazioni di polizia.
Accade sovente che i provvedimenti, di diniego di autorizzazioni di polizia vengano motivati facendo esclusivo riferimento alla sussistenza, nei confronti del richiedente, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, istituto disciplinato dagli am_articoli 444 seg. C.p.p. (c. d. "patteggiamento").
Poiché si è avuto modo di rilevare che l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente depone per la non esaustività del mero rinvio a tale decisione quale circostanza sufficiente a denegare o revocare provvedimenti autorizzatori, si ravvisa l’opportunità di richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di soddisfare più compiutamente le esigenze motivazionali. Ciò al fine di prevenire contenziosi e conseguenti pronunce sfavorevoli che, oltre a vanificare l'operato dell'amministrazione, condannino la stessa al risarcimento del danno.
In particolare, le più recenti decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione non riconoscono alla sentenza di patteggiamento natura di vera e propria pronunzia di condanna, per l'assenza di una esplicita affermazione di colpevolezza dello imputato, anche se non ne negano il tratto comune costituito dal momento afflittivo della pena (Corte Cost., 06.06.1991, n.251; Cass.,Sez. Un., 08.05.1996, n. 11 e 18.04.1997, n.1). Anche presso la giurisprudenza amministrativa l'indirizzo favorevole alla equiparazione del patteggiamento a condanna ha subito una progressiva erosione a favore dell'orientamento in base al quale la non equivalenza della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna deriva dalla funzione stessa dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che non è quella di accertare, con gli effetti propri del giudicato, l'esistenza del reato, e, quindi, della colpevolezza, bensì quella di risolvere in tempi brevi il procedimento, con l'irrogazione della sanzione derivante dall'accordo tra le parti in giudizio, approvato dall'autorità giudicante (Cons. Stato, IV sez., 23.02.1999, n.188 e 20.09.2000, n. 4937).
A ciò va soggiunto che l’Avvocatura generale dello Stato ha recentemente osservato che, in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve ritenersi illegittima la revoca di una autorizzazione di pubblica sicurezza quando l'atto di ritiro sia basato in via esclusiva ed automatica su una sentenza di patteggiamento, senza alcuna valutazione autonoma di altro genere.
Dalle considerazioni esposte emerge la necessità che la motivazione dei provvedimenti di diniego e di revoca delle autorizzazioni di polizia non faccia esclusivo riferimento alla sentenza patteggiata e, soprattutto, che non faccia ad esso rinvio "tout court" quale elemento cardine di tipo ostativo che giustifichi in via esclusiva l'emanazione di atti inibitori, ma riponga il proprio fondamento in ulteriori elementi o circostanze che possano considerarsi, nella fattispecie, idonei a motivare il provvedimento negativo.
A tale proposito, si ritiene utile citare una recente pronunzia del TAR dell'Umbria con la quale il prefato organo giurisdizionale, nell'accogliere, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, un ricorso proposto avverso il rifiuto dell'istanza di porto di fucile per uso caccia, in quanto il richiedente era stato condannato con sentenza patteggiata per detenzione e porto abusivo d'arma, ha ritenuto carente di motivazione il provvedimento impugnato giacché la questura si era limitata a presupporre l'esistenza di una condanna che, invece, non è tale in senso tecnico e stretto. Nella circostanza il Tar, ha peraltro, osservato che "..il fatto che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di "patteggiamento" anziché "di condanna" non fa stato neppure in senso favorevole all'imputato... Rimane, cioè impregiudicato il potere-dovere della pubblica autorità di valutare autonomamente il fatto, avvalendosi anche delle risultanze del procedimento penale nella misura in cui si tratti di dati di fatto incontroversi. Tali valutazioni discrezionali dovranno essere adeguatamente motivate. (Tar Umbria , sez.I, 29.01.2002, n.52).
Tale orientamento risulta confermato anche dal Consiglio di Stato che ha da ultimo ribadito l'obbligo per l'amministrazione di motivare il provvedimento di diniego di un'autorizzazione, "da rapportare alla concreta situazione di fatto su cui il provvedimento stesso è destinato ad agire, anche con effetti duraturi nel tempo, ed all'autonoma valutazione dei fatti oggetto della sentenza emessa sul patteggiamento"(Cons. Stato, Sez. I, par. n. 2841 del 6 novembre 2002).
Alla stregua di tali argomentazioni, non potendosi ritenere sufficiente nei casi in questione la semplice menzione della sussistenza della sentenza patteggiata, occorrerà confortare gli eventuali provvedimenti di diniego o di revoca con i risultati di un' autonoma, ponderata valutazione di qualunque elemento che possa evidenziare, attraverso argomentazioni validamente sostenute, la legittimità del provvedimento adottato.
In particolare, potranno risultare utili tutte quelle circostanze idonee a determinare un “giudizio di affidabilità”, rimesso al prudente apprezzamento delle SS. LL., anche nella considerazione che il requisito della buona condotta può mantenere la propria rilevanza nei confronti dei soggetti interessati allo svolgimento di quelle attività (si pensi al settore delle armi, delle scommesse, delle attività concernenti i preziosi) che, in relazione alla necessità di salvaguardare le preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, vengono circondate da particolari cautele e, pertanto, sottoposte, ai fini autorizzatori, al vaglio dell’autorità di pubblica sicurezza.
Si rammenta al riguardo, che la Corte Costituzionale ha affermato che la latitudine di apprezzamento connessa al requisito della buona condotta esige “per non configgere con inderogabili esigenze di determinatezza e perché sia evitato il pericolo di sconfinare nell’arbitrio, una specificazione finalistica, riferita cioè a particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità correlate con il tipo di abilitazione o di autorizzazione richiesta” (Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 440). In materia di armi risulterà, infine, utile quella giurisprudenza che dà particolare risalto ai fatti comunque accertati, che nel prudente apprezzamento dell'autorità di pubblica sicurezza siano sintomatici di una possibilità di abuso.
Tanto si rappresenta come contributo per le determinazioni della SS. LL. |
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2003 - Licenze in materia di armi (2)
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Ministero dell’Interno – Circolare N. 557/B.9471-10100.2(4)l del 20 maggio 2003
Oggetto: Chiarimenti ed istruzioni in merito alle disposizioni di cui alla circolare 9 maggio 2003
In relazione ai quesiti finora pervenuti e allo scopo di agevolare l’attuazione della direttiva ministeriale indicata in oggetto, si ritiene opportuno fornire, qui di seguito, alcuni suggerimenti operativi.
Certificazione sanitaria
Essa dovrà corrispondere compiutamente al modello predisposto dal competente ministero e dovrà contenere l’espressa indicazione che l’interessato risulta in possesso dei requisiti previsti dal Dm 28 aprile 1998.
Attesa l’identità dei profili sanitari di interesse, analoga certificazione, formulata sulla scorta della medesima documentazione sanitaria, dovrà corredare anche le richieste di Nulla osta all’acquisto di armi. A tale proposito, le SS. LL. sono pregate di valutare l’opportunità di sensibilizzare al riguardo i competenti organi sanitari.
Revisione straordinaria delle certificazioni sanitarie
Poiché, per l’aggiornamento dei dati sanitari, non può prescindersi dalla collaborazione degli interessati e dalla disponibilità dei medici competenti, i sigg. questori assegneranno un termine, non inferiore a 30 giorni (e, comunque, non superiore a 90), commisurato alle esigenze locali. In relazione a tali esigenze e al numero dei soggetti interessati, le SS. LL. potranno, inoltre, scaglionare le richieste dando priorità alle persone che possiedono un titolo di polizia da più tempo e per le quali non sia prossimo il momento del rinnovo. Si precisa, infine, che trattandosi dell’attestazione di un requisito richiesto per la permanenza delle licenze, l’eventuale mancata presentazione non potrà che comportare il ritiro del titolo di polizia e, ricorrendone i presupposti, il divieto di detenzione delle armi; di quanto sopra dovrà darsi atto in calce al provvedimento.
Relativamente al bollo, si ritiene che la documentazione sanitaria di cui sopra debba esserne esente, atteso che la stessa, pur se rilasciata a richiesta di parte, accede a un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.
Revisione straordinaria degli altri requisiti
La revoca e il ritiro del titolo conseguiranno, inoltre, necessariamente, nei casi in cui, nel corso della verifica straordinaria, emergano fatti, eventi o condotte “che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti” dalle norme vigenti.
A tale proposito, nel ribadire l’assoluta necessità del tempestivo aggiornamento dei dati, si suggerisce alle SS. LL. di adottare le iniziative più appropriate in sede locale per conseguire gli aggiornamenti occorrenti per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
Ciò appare particolarmente utile, anche al fine di mirare appropriatamente i controlli, nei confronti dei detentori di armi che non siano titolari di licenze di porto delle stesse, relativamente ai quali le verifiche saranno comunque volte ad accertare se le armi stesse siano custodite, nel luogo a suo tempo dichiarato, con le opportune cautele e, nel contempo, se gli interessati diano ancora, per condizioni di salute o comportamento, piena garanzia di affidabilità.
Si ritiene opportuno precisare, infine, che, ferma restando la data del 30 giugno per la comunicazione dei dati salienti circa le iniziative adottate entro quella data, la revisione straordinaria proseguirà fino a conclusione delle operazioni, fornendo i successivi aggiornamenti con cadenza bimestrale.
Al fine di rendere più uniforme possibile la rilevazione delle notizie richieste, si prega di voler usare lo schema allegato.
Per il Capo della polizia
Il direttore dell’ufficio per l’amministrazione generale
Cazzella |
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2003 - Licenze in materia di armi (1)
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UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
N. 557/B. 9471-10100.2(4)1 Roma, 9 maggio 2003
OGGETTO: Licenze in materia di armi.
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D’AOSTA AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
e per conoscenza:
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI R O M A
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA R O M A
Recenti fatti criminosi, che hanno avuto gravi ripercussioni sulla sicurezza pubblica, confermano la necessità di una ancora più scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite da questo Ministero in ordine alla concessione delle autorizzazioni di polizia relative alle armi.
Nel richiamare, fra le altre, la circolare telegrafica n. 559/C20116-10171(1) del 27 settembre 1990, si evidenzia, in particolare, la necessità di assicurare sempre, al momento del rilascio di qualsiasi licenza di porto d’armi e per ogni nulla osta all’acquisto delle stesse, la scrupolosa verifica dei requisiti personali dei richiedenti e specificamente di quelli psico-fisici, attestati dalla apposita certificazione medica.
Le SS. LL. vorranno accertare, in proposito, che la certificazione provenga dai medici indicati dalle disposizioni vigenti e risponda compiutamente alle verifiche richieste dal decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, il cui testo è disponibile anche nel sito web del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Si attira l’attenzione, in particolare, sulle prescrizioni del competente Ministero circa l’assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, della personalità o comportamentali o di situazioni di dipendenza da sostanze psicotrope, alcool, stupefacenti, nonché sulla scrupolosità e completezza degli accertamenti medici occorrenti, che possono consentire all’organo sanitario di dare esaustiva certificazione.
Le SS. LL. disporranno che le medesime certificazioni, rilasciate con pari scrupolo, siano presentate ad ogni rinnovo del porto d’armi e ad ogni richiesta di nulla osta all’acquisto di armi.
Oltre alle prescritte attestazioni sanitarie ed agli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge, le SS. LL. valuteranno, inoltre, per i provvedimenti inibitori del caso, ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla norma, procedendo, nel caso di licenze già rilasciate, soprattutto quando si tratti di permessi di porto d’armi con validità di più anni, alla revoca del titolo ed alla eventuale adozione del divieto di detenzione.
Pari attenzione dovrà aversi nei casi di mera detenzione di armi, in relazione al pericolo che gli interessati possano portarle fuori della propria abitazione, in assenza di una specifica licenza o contravvenendo ai limiti di quella loro rilasciata.
Nella considerazione di quanto sopra e del giustificato allarme per la sicurezza pubblica che gli eventi recenti hanno provocato, le SS. LL. vorranno inoltre disporre una revisione straordinaria delle licenze già rilasciate, con puntuale verifica dei presupposti, chiedendo anche - ai titolari di licenza con validità pluriennale, a norma dell’art. 9 del TULPS - di esibire, entro un termine congruo, se non già fatto nei dodici mesi precedenti, una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi.
Dati aggiornati sull’esito delle revisioni e sui provvedimenti adottati saranno fatti pervenire al competente Ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza entro il 30 giugno prossimo.
IL MINISTRO
f.to PISANU |
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2003 - Patteggiamento
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Ministero dell'Interno - Circolare nr. 6454 del 17 marzo 2003 - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c. d. patteggiamento). Riflessi sulle autorizzazioni di polizia.
Accade sovente che i provvedimenti, di diniego di autorizzazioni di polizia vengano motivati facendo esclusivo riferimento alla sussistenza, nei confronti del richiedente, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, istituto disciplinato dagli am_articoli 444 seg. C.p.p. (c. d. "patteggiamento").
Poiché si è avuto modo di rilevare che l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente depone per la non esaustività del mero rinvio a tale decisione quale circostanza sufficiente a denegare o revocare provvedimenti autorizzatori, si ravvisa l’opportunità di richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di soddisfare più compiutamente le esigenze motivazionali. Ciò al fine di prevenire contenziosi e conseguenti pronunce sfavorevoli che, oltre a vanificare l'operato dell'amministrazione, condannino la stessa al risarcimento del danno.
In particolare, le più recenti decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione non riconoscono alla sentenza di patteggiamento natura di vera e propria pronunzia di condanna, per l'assenza di una esplicita affermazione di colpevolezza dello imputato, anche se non ne negano il tratto comune costituito dal momento afflittivo della pena (Corte Cost., 06.06.1991, n.251; Cass.,Sez. Un., 08.05.1996, n. 11 e 18.04.1997, n.1). Anche presso la giurisprudenza amministrativa l'indirizzo favorevole alla equiparazione del patteggiamento a condanna ha subito una progressiva erosione a favore dell'orientamento in base al quale la non equivalenza della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna deriva dalla funzione stessa dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che non è quella di accertare, con gli effetti propri del giudicato, l'esistenza del reato, e, quindi, della colpevolezza, bensì quella di risolvere in tempi brevi il procedimento, con l'irrogazione della sanzione derivante dall'accordo tra le parti in giudizio, approvato dall'autorità giudicante (Cons. Stato, IV sez., 23.02.1999, n.188 e 20.09.2000, n. 4937).
A ciò va soggiunto che l’Avvocatura generale dello Stato ha recentemente osservato che, in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve ritenersi illegittima la revoca di una autorizzazione di pubblica sicurezza quando l'atto di ritiro sia basato in via esclusiva ed automatica su una sentenza di patteggiamento, senza alcuna valutazione autonoma di altro genere.
Dalle considerazioni esposte emerge la necessità che la motivazione dei provvedimenti di diniego e di revoca delle autorizzazioni di polizia non faccia esclusivo riferimento alla sentenza patteggiata e, soprattutto, che non faccia ad esso rinvio "tout court" quale elemento cardine di tipo ostativo che giustifichi in via esclusiva l'emanazione di atti inibitori, ma riponga il proprio fondamento in ulteriori elementi o circostanze che possano considerarsi, nella fattispecie, idonei a motivare il provvedimento negativo.
A tale proposito, si ritiene utile citare una recente pronunzia del TAR dell'Umbria con la quale il prefato organo giurisdizionale, nell'accogliere, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, un ricorso proposto avverso il rifiuto dell'istanza di porto di fucile per uso caccia, in quanto il richiedente era stato condannato con sentenza patteggiata per detenzione e porto abusivo d'arma, ha ritenuto carente di motivazione il provvedimento impugnato giacché la questura si era limitata a presupporre l'esistenza di una condanna che, invece, non è tale in senso tecnico e stretto. Nella circostanza il Tar, ha peraltro, osservato che "..il fatto che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di "patteggiamento" anziché "di condanna" non fa stato neppure in senso favorevole all'imputato... Rimane, cioè impregiudicato il potere-dovere della pubblica autorità di valutare autonomamente il fatto, avvalendosi anche delle risultanze del procedimento penale nella misura in cui si tratti di dati di fatto incontroversi. Tali valutazioni discrezionali dovranno essere adeguatamente motivate. (Tar Umbria , sez.I, 29.01.2002, n.52).
Tale orientamento risulta confermato anche dal Consiglio di Stato che ha da ultimo ribadito l'obbligo per l'amministrazione di motivare il provvedimento di diniego di un'autorizzazione, "da rapportare alla concreta situazione di fatto su cui il provvedimento stesso è destinato ad agire, anche con effetti duraturi nel tempo, ed all'autonoma valutazione dei fatti oggetto della sentenza emessa sul patteggiamento"(Cons. Stato, Sez. I, par. n. 2841 del 6 novembre 2002).
Alla stregua di tali argomentazioni, non potendosi ritenere sufficiente nei casi in questione la semplice menzione della sussistenza della sentenza patteggiata, occorrerà confortare gli eventuali provvedimenti di diniego o di revoca con i risultati di un' autonoma, ponderata valutazione di qualunque elemento che possa evidenziare, attraverso argomentazioni validamente sostenute, la legittimità del provvedimento adottato.
In particolare, potranno risultare utili tutte quelle circostanze idonee a determinare un “giudizio di affidabilità”, rimesso al prudente apprezzamento delle SS. LL., anche nella considerazione che il requisito della buona condotta può mantenere la propria rilevanza nei confronti dei soggetti interessati allo svolgimento di quelle attività (si pensi al settore delle armi, delle scommesse, delle attività concernenti i preziosi) che, in relazione alla necessità di salvaguardare le preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, vengono circondate da particolari cautele e, pertanto, sottoposte, ai fini autorizzatori, al vaglio dell’autorità di pubblica sicurezza.
Si rammenta al riguardo, che la Corte Costituzionale ha affermato che la latitudine di apprezzamento connessa al requisito della buona condotta esige “per non configgere con inderogabili esigenze di determinatezza e perché sia evitato il pericolo di sconfinare nell’arbitrio, una specificazione finalistica, riferita cioè a particolari esigenze che l’accertamento deve soddisfare per le finalità correlate con il tipo di abilitazione o di autorizzazione richiesta” (Corte Cost. 16 dicembre 1993, n. 440). In materia di armi risulterà, infine, utile quella giurisprudenza che dà particolare risalto ai fatti comunque accertati, che nel prudente apprezzamento dell'autorità di pubblica sicurezza siano sintomatici di una possibilità di abuso.
Tanto si rappresenta come contributo per le determinazioni della SS. LL. |
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2002 - Demilitarizzazione e disattivazione
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Ministero dell’Interno – Circolare 20 settembre 2002, n. 557
Nuove disposizioni in materia di “demilitarizzazione” e “disattivazione” delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2002)
La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si e' nuovamente interessata delle problematiche inerenti la “demilitarizzazione” e la “disattivazione” delle armi da sparo ed ha ritenuto, al fine di semplificare le relative procedure, di armonizzare le disposizioni tecniche già impartite con le am_circolari n. 559/C.50106.D.94 dell'11 luglio 1994 e n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995 e di individuare procedure adattabili alla generalità delle armi, pur con le debite specificazioni per casi particolari. A tale scopo, la Commissione ha individuato accorgimenti tecnici di facile realizzazione e comunque irreversibili, eliminando procedure tecniche rivelatesi nella pratica di difficile realizzazione. Le disposizioni contenute nella presente circolare, pertanto, sostituiscono tutte le precedenti disposizioni emanate in materia.
1. Demilitarizzazione delle armi portatili.
Definizione e generalità.
Per “demilitarizzazione” si intende la trasformazione di un'arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.
1.a. L’intervento tecnico di “demilitarizzazione” deve essere effettuato da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche. Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente per territorio che intende attivare le procedure tecniche di “demilitarizzazione”.
La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua l’intervento. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
1.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di “demilitarizzazione”, ad operazione ultimata deve rilasciare all’interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l’arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all’originale del certificato deve essere consegnata a cura dell’interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento, le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
1.c. Le armi “demilitarizzate” devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione a cura del soggetto pubblico o privato che effettua l’intervento di “demilitarizzazione”. Tale verifica deve risultare dall’apposita relazione rilasciata dal Banco o dalla sezione. L’arma deve essere presentata al Banco nazionale di prova corredata della documentazione di cui al precedente punto 1.b. Intervenuta la verifica del Banco nazionale di prova, l’interessato deve presentare apposita istanza, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 16 agosto 1977, nell’ambito della procedura diretta alla iscrizione dell’arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo o di quella diretta all’attribuzione della classifica di arma comune. L’istanza deve essere corredata anche della documentazione di cui al precedente punto 1.b. nonché dell’apposita relazione rilasciata dal Banco nazionale di prova. All’assunzione della qualifica di arma comune il prototipo esaminato e le armi ad esso conformi seguono gli ulteriori adempimenti normativamente previsti per le armi comuni da sparo, ivi compresa l’apposizione dei punzoni del Banco nazionale di prova che certificano, fra l’altro, anche l’avvenuta verifica della correttezza delle operazioni tecniche di demilitarizzazione effettuate sull’arma.
1.d. Le armi “demilitarizzate” all’estero ed importate in Italia devono essere conformi alle prescrizioni nazionali e sono in ogni caso soggette alle suddette verifiche e prove presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia. L’importatore, all’atto della presentazione al Banco nazionale di prova, esibisce la certificazione, tradotta in lingua italiana, contenente le operazioni eseguite sull’arma, rilasciata dall’organismo estero che ha eseguito la demilitarizzazione. Il Banco nazionale di prova verifica la corrispondenza alle prescrizioni italiane delle operazioni effettuate. In caso di accertata corrispondenza, cura gli adempimenti di cui al precedente punto 1.c. In caso di mancata corrispondenza, previa notifica all’interessato, provvede ai sensi dell’art. 14 della legge n. 110/1975.
1.e. Le operazioni di “demilitarizzazione” devono impedire l’utilizzo dei componenti distintivi dell’arma da guerra.
Prescrizioni tecniche.
Le operazioni di “demilitarizzazione” devono riguardare le seguenti parti, meccanismi o congegni secondo le prescrizioni tecniche per ciascuno indicate.
L’arma portatile da guerra o tipo guerra può essere considerata “demilitarizzata” in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d’arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:
a) congegno di scatto; la trasformazione da tiro automatico a tiro semiautomatico deve essere effettuata in maniera permanente ed irreversibile. Inoltre deve essere effettuata l’asportazione e/o modifica dei componenti che consentono il funzionamento automatico e la modifica delle relative sedi;
b) tromboncino lanciagranate; se presente, deve essere tornito e portato al diametro di 20 mm e comunque modificato in modo da non poter assolvere alla propria funzione;
c) alzo per lancio granate; deve essere asportato;
d) caricatore; il caricatore deve contenere per costruzione il numero di cartucce previsto ai fini della classificazione o dell'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Per limitare la capacità del caricatore non sono ammessi perni passanti, piastrine saldate o altri accorgimenti;
e) calcio pieghevole e/o telescopico; non è consentito. Se presente deve essere bloccato in apertura in maniera permanente ed irreversibile.
2. Disattivazione.
Definizione e generalità.
Per “disattivazione” si intende l’operazione tecnica mediante la quale un’arma portatile da guerra o comune viene in modo permanente ed irreversibile resa inerte e portata allo stato di mero simulacro anche nelle sue parti essenziali.
2.a. L’intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:
per le armi da guerra, da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’art. 10, comma 5, della legge n. 110/1975, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche;
per le armi comuni dai soggetti già indicati per la disattivazione delle armi da guerra, nonché da soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.
Il possessore dell’arma deve comunicare per iscritto alla questura competente che intende attivare la procedura tecnica di “disattivazione”. La comunicazione deve indicare i dati identificativi e tecnici dell’arma (marca, modello, matricola, lunghezza della canna, calibro), nonché i dati identificativi del soggetto che effettua le operazioni tecniche necessarie. La comunicazione in argomento è assoggettata alle previsioni di cui al successivo punto 3 della presente circolare.
2.b. Il soggetto pubblico o privato che effettua la procedura di “disattivazione”, ad operazione ultimata deve rilasciare all’interessato apposita certificazione attestante le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Tale certificazione dovrà sempre accompagnare l’arma, anche in caso di cessione. Copia conforme all’originale del certificato deve essere consegnata a cura dell’interessato alla questura competente; in alternativa può essere consegnata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 contenente l’indicazione del soggetto che ha effettuato l’intervento, le operazioni eseguite sull’arma e la loro conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella presente circolare.
Prescrizioni tecniche.
L’arma portatile da guerra, tipo guerra e comune da sparo può essere considerata “disattivata” in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d’arte e contestualmente nello stesso esemplare le seguenti operazioni inerenti le diverse parti, sistemi o congegni:
a) sistemi di chiusura: devono essere fresati e/o forati longitudinalmente per tutta la lunghezza e per un diametro non inferiore a quello del fondello della cartuccia; devono altresì essere privati di una delle guide di scorrimento ove presenti, delle componenti interne e saldati interamente al castello mediante saldature a cordoncino;
b) canna/canne: deve provvedersi alla asportazione di parte della canna mediante fresatura della stessa passante fino all’anima, a partire dalla camera di cartuccia inclusa per una larghezza pari al suo calibro e per una lunghezza non inferiore al 30% della lunghezza della canna. Nella parte di canna non fresata deve essere inserito un tondino pari al diametro interno della canna, dal vivo di volata fino alla fresatura, che deve essere saldato alle estremità o bloccato mediante spina trasversale inserita in foro cieco e saldata. Deve inoltre provvedersi a rendere la canna inamovibile rispetto al castello o alla culatta mediante saldatura a cordoncino, oppure a mezzo di traversino passante d’acciaio temperato, di adeguato diametro, saldato alle estremità;
c) percussore, estrattore ed espulsore: devono essere eliminati o resi inservibili;
d) bipiede, affusti e congegni di puntamento: devono essere immobilizzati mediante saldatura a cordoncino;
e) baionetta: la baionetta facente parte dell’arma di tipo ripiegabile deve essere resa inoffensiva ai sensi dell’art. 4 della legge n. 36/1990 e immobilizzata in posizione di chiusura mediante saldatura a cordoncino;
f) pistone per recupero di gas: nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione, deve essere eliminato;
g) otturatore: per moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici, deve essere bloccato in posizione semi aperta;
h) caricatore: ove presente, deve essere saldato o incollato (solo nelle armi in tecnopolimero) nella sua sede, privato delle parti interne. Deve essere altresì effettuata la fresatura dei labbri;
i) tamburo delle armi a rotazione: devono essere fresate le pareti divisorie delle camere con frese di diametro di almeno 3/4 di quello delle camere stesse per una lunghezza non inferiore a 3/4 di quella del tamburo stesso che deve essere bloccato al fusto in modo irreversibile.
Inoltre, le armi automatiche e semiautomatiche sottoposte a disattivazione devono essere private di tutte le minuterie interne, riempiendo i vuoti così creatisi con materiale della stessa lega e natura di quello della struttura da riempire, saldato mediante cordoncino alle pareti della struttura stessa. Qualora l’arma sia caratterizzata da parti in tecnopolimero, l’operazione di riempimento dei vuoti interni dell’arma deve essere eseguita con adesivi strutturali.
Le predette operazioni devono rendere l’arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ed altresì rendere impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.
3. Disposizioni procedurali.
Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di “demilitarizzazione” o “disattivazione” di armi di cui ai precedenti punti 1.a e 2.a, le questure informano il Ministero per i beni e le attività culturali rivolgendosi alla Sovrintendenza ai beni artistici, storici e demoetnoantropologici competente per territorio, ai fini degli adempimenti di cui al decreto interministeriale 14 aprile 1982 (recante regolamento di applicazione per la tutela delle armi antiche, rare, artistiche e di importanza storica) e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (recante norme per la tutela dei beni culturali).
All’esito dei suddetti adempimenti, le questure provvedono, entro i novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a rendere nota la presa d’atto, ovvero a comunicare all’interessato il parere negativo espresso dall’amministrazione per i beni e le attività culturali. In tale ultimo caso, l’arma si intende soggetta alla “dichiarazione” di cui all’art. 7 del citato testo unico n. 490/1999. Intervenuta la presa d’atto può procedersi alle operazioni tecniche di demilitarizzazione e disattivazione.
I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni abilitati alla effettuazione delle operazioni di “demilitarizzazione” e di “disattivazione” delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all’art. 35 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l’altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Si invitano i sigg. prefetti ed i sigg. questori a prescrivere, ai sensi dell’art. 9 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, ai titolari delle licenze di cui agli am_articoli 28 e 31 del medesimo testo unico, l’obbligo, quando procedono all’attività di “demilitarizzazione” o di “disattivazione”, di rilasciare apposito certificato, riportante la matricola originaria dell’arma, che attesti l’operazione effettuata.
Come già evidenziato, ai sensi della normativa vigente (art. 1 della legge n. 110/1975 e art. 1 del decreto ministeriale 16 agosto 1977, n. 50001/10.CN/A - Gazzetta Ufficiale n. 264 del 28 settembre 1977) per le armi sottoposte a “demilitarizzazione” va comunque formalizzata istanza di catalogazione o classificazione dell’arma.
I possessori delle armi che siano state sottoposte alle operazioni di “demilitarizzazione” o “disattivazione”, devono procedere, rispettivamente, alla denuncia di detenzione di arma comune ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza o alla comunicazione dell’intervenuta trasformazione dell’arma denunciata in simulacro ai sensi dell’art. 58, comma 1, del regolamento esecuzione del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza.
Gli estremi delle certificazioni di cui al punto 2.b, costituiscono oggetto di inserimento, a cura delle questure, nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni riferite all’arma, mediante inserimento della voce “Arma disattivata”.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le armi “demilitarizzate” o “disattivate” prima dell’ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Le armi demilitarizzate o disattivate in data anteriore alla pubblicazione della presente circolare debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 559/C.50106.D.94 dell’11 luglio 1994 ed alla circolare n. 559/C.50106.D.95 del 21 luglio 1995.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I signori questori sono tuttavia invitati a volerne divulgare il contenuto con gli strumenti ritenuti più opportuni, in modo da consentirne la massima diffusione fra gli utenti del settore. Nel raccomandare, per quanto di rispettiva competenza, la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
Roma, 20 settembre 2002
Il Capo della Polizia direttore generale della Pubblica sicurezza
De Gennaro |
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2000 - Nulla osta all'acquisto
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Circolare del 29 settembre 2000 (Nr. 559/C.19673.10179(3)3 – Nulla osta all'acquisto armi ex art. 35 TULPS – Competenza al rilascio – No Vidimazione nelle altre province
Con la nota in riferimento la Questura di Arezzo ha richiesto chiarimenti in ordine alla competenza per il rilascio del nulla osta all'acquisto di Armi ex art. 35 T.U.L.P.S. in favore di richiedente domiciliato ma non residente nella provincia di propria competenza, nonché la vigenza degli adempimenti posti con circolare n. 10.20394/10179(3) del 10.3.1976.
Al riguardo si richiamano le considerazioni svolte con circolare n. 559/C.11112-XV.C.MASS(19) del 13 marzo scorso ad oggetto "Nulla osta all'acquisto di esplosivi ( ... ). Competenza al rilascio …)". In quella sede si è osservato come le norme che prevedono il rilascio del nulla osta all'acquisto delle armi e degli esplosivi non individuino in modo inequivoco l'autorità competente per territorio al rilascio di detto nulla osta, limitandosi ad indicarla nel questore. Al fine di supplire al silenzio normativo sulla competenza per territorio al rilascio del nulla osta all'acquisto di armi ex art. 35 T.U.L.P.S. si è ritenuto di dover fare riferimento, per analogia, alla previsione dell'art. 61 Reg. T.U.L.P.S. in materia di porto d'armi, la quale individua nel questore della provincia di residenza del richiedente l'autorità competente al rilascio di tale autorizzazione. Si è ribadito inoltre che il nulla osta all'acquisto di esplosivi è spendibile sull'intero territorio nazionale (vedasi anche circolare telegrafica 559/C-9526.XVA-MASS(I)-(042434) del 23.6.1998): tale considerazione è senz'altro riferibile anche al nulla osta all'acquisto delle armi.
Con riferimento poi alla attuale vigenza delle disposizioni sulla spendibilità del nulla osta all'acquisto di armi in altre provincie previa vidimazione del questore competente, di cui alla circolare n. 10.20394/10179 del 10-3.1976 ad oggetto "Acquisto armi - Vigilanza", si rileva come quelle disposizioni furono impartite in occasione di una emergente contingenza e ne fu suggerita l'applicazione attraverso il sistema prescrittivo ex art. 9 TULPS.
Potendo ritenersi cessati i motivi di opportunità che indussero all'emanazione di quelle direttive, si ritiene che, in ossequio ai criteri di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, possano considerarsi superate le disposizioni di cui alla lettera a) della suindicata circolare del 10-03-1976 - Si confermano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) di quel provvedimento.
In conclusione, si esprime l'orientamento che competente al rilascio dei nulla osta all'acquisto di armi sia il questore della provincia di residenza del richiedente. Si ritiene altresì che il nulla osta all'acquisto di armi possa essere speso nel termine di legge di 30 giorni dal rilascio nell'intero territorio nazionale senza l'ulteriore formalità della vidimazione del questore della provincia in cui esso è speso.
Con l'occasione si richiamano le disposizioni impartite con circolare n. 559/C.3159-10100(1)1 del 14 febbraio 1998 ad oggetto "Trasporto armi comuni da sparo" sub lettera f). |
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2000 - Reimmatricolazione di armi con matricola abrasa
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Circolare del 14 settembre 2000 (559/C.19937.10100(2)4(1) - Richiesta di reimmatricolazione di armi con matricola abrasa
Sono pervenuti a questo Ufficio quesiti in ordine alla legittimità della richiesta di riapporre su arma oggetto di furto con matricola abrasa e successivamente dissequestrate dal tribunale la matricola originaria, quando opportunamente accertata.
Preliminarmente si osserva che, ai sensi dell'art. 11 della legge 110/75, su ogni arma comune da sparo prodotta in Italia deve essere impresso in modo indelebile ed a cura del produttore il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì essere impresso sulle canne intercambiabili. Nulla si prevede, invece, per l'ipotesi di cui in premessa.
La prassi di apporre una nuova matricola su tali armi produce l'inconveniente di far figurare le stesse come se fossero di nuova fabbricazione, mentre esigenze di Ordine pubblico suggeriscono di evitare soluzioni di continuità nella "storia" dell'arma, riapplicando, ove possibile, la matricola originaria.
Peraltro, nella compilazione del modello 38 (ex 23), necessario per l'immissione delle armi nello Schedario Elettronico Nazionale delle armi da sparo, non è previsto l'inserimento di armi reimmatricolate a causa della matricola abrasa.
Alla luce delle considerazioni suesposte e della rilevata assenza di espressi divieti normativi, su conforme parere del Servizio III – Sistema informativo Interforze – Divisione II C.E.D. – Ufficio di Polizia Giudiziaria, si ritiene opportuno che sulle armi di cui in premessa sia riprodotta a cura del produttore la matricola originaria, quando inequivocabilmente accertata. |
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2000 - Acquisto armi e munizioni da parte dei TSN
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Circolare 559/C. 4932.10089(3) del 19 luglio 2000 – Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) – Acquisto di armi e munizioni.
Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale codesta Questura (Lodi) ha posto il quesito se l'acquisto di armi e munizioni, da parte del Presidente della Sezione del tiro a segno, per le esigenze della Sezione stessa, necessiti o meno del preventivo nulla osta ex artt. 35 e 55 T.U.L.P.S..
Al riguardo, preliminarmente si osserva che, ai sensi del R.D.L. 16 dicembre 1935 n. 2430, il Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) è Ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Le attività "istituzionali di allenamento al tiro e di certificazione (si pensi al rilascio della carta di riconoscimento ex art. 76 Reg. T.U.L.P.S., la c.d. carta verde, e del certificato al maneggio delle armi di cui all'art. 8 legge 110/75) si svolgono, di regola, in poligoni demaniali e, comunque, dichiarati agibili dall'autorità militare; tali attività sono soggette, a norma della legge n. 110/75, alla vigilanza degli organi dipendenti dal Ministero dell'Interno. Le Sezioni sono fornite di personalità giuridica di diritto pubblico a mente dell'art. 8 del R.D. 21 novembre 1932.
Il quadro normativo sopra esposto indica che l'attività istituzionale del sodalizio persegue fini di pubblico interesse e riveste carattere prevalentemente pubblicistico.
Il Presidente, nella sua qualità di rappresentante, in virtù del principio di immedesimazione organica e per espresso conferimento per statuto, pone in essere negozi di diritto privato o atti di natura pubblicistica imputabili all'ente stesso. Gli atti di natura pubblicistica si estrinsecano principalmente nell'organizzazione e nella gestione di attività rivolte al perseguimento dei fini istituzionali e in ulteriori atti a ciò strumentali; fra questi ultimi assume particolare rilievo l'acquisizione di armi e munizioni.
A tale specifico riguardo, l'art. 31 della legge 110/75 detta una disciplina peculiare in materia di acquisto e gestione delle. armi e delle munizioni da parte del T.S.N., in deroga alle previsioni poste per i privati.
Ed infatti, ai sensi di tale norma, al Presidente del T.S.N. è posto espressamente l'obbligo di tenere costantemente aggiornato "( ... ) l'inventario delle armi in dotazione ( ... ) con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini dell'art. 38 T.U.L.P.S.". Il Presidente del T.S.N. è, pertanto, dispensato dall'obbligo di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. - in quanto la tenuta dell'inventario tiene luogo della denuncia dì detenzione delle armi - e deve esclusivamente conservare tutti gli atti necessari a risalire all'origine delle armi detenute, quali atti di cessione da privati, di cessione ed accettazione per eredità, di rinvenimento o di acquisto presso fabbriche o am_armerie.
In materia di munizioni, poi, il combinato disposto dell'art. 31 legge 110/75 e dell'art. 1 legge 356/92, nel disciplinare la gestione e cessione di tali beni strumentali ai fini istituzionali del T.S.N., obbliga il Presidente alla sola tenuta del registro di carico e scarico delle munizioni con le indicazioni dei nominativi degli utilizzatori, i quali non sono peraltro tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina ordinaria.
Da tale particolare quadro normativo consegue in capo al Presidente del T.S.N. un'implicita legittimazione permanente ad acquistare armi e munizioni da destinare ai fini istituzionali dell'ente.
Va da sé che in tutti i casi in cui la persona fisica che riveste la qualità di Presidente del T.S.N. agisca iure privatorum, (= da privato, a titolo personale) gli atti compiuti soggiaceranno alla disciplina ordinaria. |
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2000 - Bollo su foto porto d'armi
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Circolare 559/C.23294.10100.A(1)1 del 17 luglio 2000 – Legalizzazione della fotografia per il porto d'armi e/o Carta europea d'arma da fuoco – Imposta di bollo.
Sono pervenuti a questo Ufficio numerosi quesiti con i quali si chiede se la legalizzazione della fotografia de richiedente il porto d'armi e/o la Carta europea d'arma da fuoco sia soggetta ad imposta di bollo.
Al riguardo, si rappresenta che non vi è alcuna norma che preveda espressamente l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo per detta operazione.
Come è noto, infatti, l'art. 2 comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, stabilisce che alla legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali provvede, a richiesta dell'interessato e se presentate personalmente, l'Ufficio ricevente, ma non fa alcun richiamo all'imposizione fiscale.
- Occorre comunque evidenziare che la legalizzazione di fotografie, cui fa riferimento il menzionato articolo, deve essere tenuta distinta dalla legalizzazione di firma, disciplinata dalla legge 1700/42 e dall'art. 15 della legge 4 gennaio 1968, nr.5
La legalizzazione di firma è un istituto finalizzato congiuntamente a due obiettivi:
attestare la qualità legale del pubblico funzionario che ha apposto la firma sugli atti o certificati ed attestare l'autenticità della firma come appartenente a quel funzionario o a quel pubblico ufficiale, in quanto apposta in presenza del funzionario legalizzante (in analogia a quanto avviene con l'autenticazione della firma).
La legalizzazione di foto, invece, attestando solo la corrispondenza tra l'immagine riprodotta nella fotografia e la persona cui si riferiscono le generalità riportate sull'apposito modulo non persegue alcuno dei predetti scopi.
Ciò premesso, lo scrivente è dell'avviso che le finalità della legalizzazione di firma, ovvero dell’autenticazione (rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dei D.M. Finanze 20 agosto 1992), non si riscontrano nella legalizzazione di fotografia e, pertanto, non ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'imposizione fiscale.
È appena il caso di aggiungere che a detta operazione sono chiamati a procedere, in primo luogo, gli addetti agli uffici destinatari delle foto, senza comunque escludersi la possibilità, per l'utente (quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica amministrazione, in analogia a quanto previsto dalla menzionata legge 15/68 per l'autentica di sottoscrizioni e di copie), di avvalersi degli uffici comunali.
Le SS. LL. sono invitate a dare, nei modi ritenuti più opportuni, la massima diffusione tra gli Uffici dipendenti di quanto suesposto. |
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1999 - Ricarica di cartucce da parte di privati
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C. 16105.XV.H.MASS(39) del 27 marzo 1999
Oggetto: Quesito in merito all’applicazione delle disposizioni previste dall'art. 47 Tulps per l’attività di ricarica delle cartucce da parte di privati.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l’attività di ricarica di munizioni ad opera di privati, pur non essendo espressamente disciplinata, non incontra specifici divieti normativi. Essa pertanto non appare illecita, purché sia espletata alle condizioni di legge, con particolare riguardo alla legittimazione all’acquisto di esplosivo (art. 55 Tulps), agli obblighi di denuncia (art. 38 Tulps), ai quantitativi di polveri (5 kg), bossoli e inneschi (illimitati) e cartucce detenibili senza licenza (art. 97 Reg. Tulps e 38 Tulps) ed ai maggiori quantitativi detenibili con licenza prefettizia (art. 50 Tulps – art. 97/3 Reg. Tulps).
Si osserva infine che le disposizioni di cui alla L. 6.12.1993 n. 509 “Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile” riguardano esclusivamente le munizioni destinate al commercio e non già quelle frutto delle attività di ricarica privata.
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1999 - Bossoli sparati da arma da guerra
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Circolare del ministero dell’interno n. 559/C-50.133-E-99 del 22 marzo 1999
OGGETTO: Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Quesito.
ALL'ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO, DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E
MATERIALI.
Reparto Materiali per il combattimento.
Ufficio Armamento ROMA
Con la nota in riferimento codesto Ispettorato ha chiesto di conoscere se i bossoli risultanti dallo sparo di munizioni per arma da guerra portatile individuale debbano ricomprendersi tra le parti di munizioni da guerra ai sensi dell'art. 1, 3° comma, legge 18 aprile 1975, n. 110.
Al riguardo, si comunica che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta del 3 marzo 1999, considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati emessi dall'Amministrazione Difesa e di conseguenza una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che in relazione al 3° comma dell'art. 1 della legge 110/75, i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell'Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae".
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1998 - Imposta di bollo denunce
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Circolare del ministero dell’Interno n. 12206/559/C.22310-10171(3) del 27 giugno 1998
OGGETTO: Imposta di bollo per la denunzia di detenzione di armi e munizioni
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti l'assoggettabilità all'imposta di bollo della denunzia di detenzione di armi e munizioni prevista dall'art. 38 del TULPS.
Al riguardo, preliminarmente, si osserva che per espresso dettato normativo l'obbligo della conformità alla legge del bollo incombe nei soli casi di presentazione all'autorità competente di atti aventi natura di avviso o di dichiarazione. Si tratta quindi di determinare se la denunzia ex art. 38 del TULPS rientri o meno in una delle due categorie.
Non pare sostenibile che essa appartenga alla categoria degli avvisi: questi ultimi infatti, sono puntualmente individuati come tali dal Testo Unico (ad es. trasporto d'armi comuni o da guerra).
Questo ministero considera invece la denunzia alla stregua di una dichiarazione a mezzo della quale un privato cittadino porta a conoscenza del possesso di armi, munizioni od esplosivi l'autorità competente, provocandone l'esercizio del potere di verifica, il cui esito apparirà sull'esemplare "conforme alla legge sul bollo", così come recita l'art. 15 del regolamento al TULPS, con ciò ricomprendendo la denunzia ex art. 38 nelle previsioni dell'art. 15 del regolamento medesimo, ma al tempo stesso effettuando un inequivoco rinvio alla vigente normativa tributaria.
In sostanza con la prescrizione della conformità della denunzia alla legge sul bollo si statuisce un esplicito rinvio a profili meramente fiscali che, a questo punto, si configurano preminenti, avendo il TULPS esaurito la sua funzione con la prescrizione dell'obbligo della denunzia e con l'indicazione della forma e dei contenuti della dichiarazione (art. 58 Reg. TULPS).
Attualmente, come noto, l'imposta di bollo è regolata dal DPR 26-10-1972 n. 642 che, a differenza del precedente regime, non sottopone al tributo sin dall'origine i "certificati, attestazioni, dichiarazioni e processi verbali, licenze, permessi, autorizzazioni, diplomi, ecc. rilasciati da uffici pubblici" mantenendo l'imposizione unicamente per le istanze, le petizioni ed i ricorsi.
Ne consegue che la denunzia ex art. 38 TULPS, assumendo la forma della dichiarazione e non dell'istanza (né tanto meno della petizione o del ricorso, non essendo richiesta dal dichiarante l'emanazione di un provvedimento a proprio favore, anche a giudizio del Ministero delle Finanze, non è da includere tra gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall'origine.
A tale indirizzo le SS. LL. sono pregate di attenersi per quanto di competenza, adottando i provvedimenti divulgativi più opportuni al fine di uniformare la condotta degli organi, indicati nel comma 1 del citato art. 38, deputati alla ricezione delle denunzie.
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1998 - Trasporto di armi comuni da sparo
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C3159-10100 del 14 febbraio 1998
OGGETTO: Trasporto di armi comuni da sparo
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1998)
Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.
Premesso che il trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro "come oggetto inerte e non suscettibile d'uso" in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.
A) I titolari di licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S. (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto di armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
- portare il tipo o i tipi d'armi indicati nell'autorizzazione;
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della l. 110/75, così come modificato dall'art. 4 l. 21 febbraio 1990, n. 36.
B) I titolari di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo) possono:
- portare il tipo d'arma oggetto dell'autorizzazione;
- trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
C) I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.
D) I titolari della carta di riconoscimento di cui all'art. 76 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (c.d. carta verde) possono, percorrendo l'itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla Sezione (o Sezioni) del Tiro a segno Nazionale cui sono iscritti tutte le armi comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
E) I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del T.U.L.P.S. possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del D.M. 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).
F) I titolari di N.O. all'acquisto ex art. 35 T.U.L.P.S. possono trasportare dall'armeria al luogo di detenzione l'arma o le armi oggetto del N.O., o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i Sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.
G) I titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato della CE possono:
1) Qualora interessati all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio nel Paese di provenienza:
- introdurre (trasferire), trasportare sul territorio nazionale e riesportare (ritrasferire) entro un anno le armi lunghe da fuoco, iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della l. 157/92 nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
- portare nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette - osservato il disposto dell'art. 12/8 l. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e 12/12 (tesserino rilasciato dalla regione prescelta per l'esercizio dell'attività venatoria);
- e gli strumenti di cui al comma 6 dell'art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie).
2) Qualora interessati all'esercizio di attività sportiva:
- trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi da sparo, lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall'Unione Italiana Tiro a Segno o dalla Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte, così come modificato dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1);
- portare le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.
3) Qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:
- trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza);
- portare le armi consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).
H) I titolari dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono:
- importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi lunghe da fuoco, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della l. 157/92, nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;
- importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
- portare l'arma o le armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.
Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore a mente del 2° comma dell'art. 34 del T.U.L.P.S., osservate le modalità di cui all'art. 18 l. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. T.U.L.P.S. Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei). |
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1998 - Spray con Capsicum
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C-50.005-A-77(98) del 9 gennaio 1998
Classifica penna spray con principio attivo "CAPSICUM"
Sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti in merito alla classifica di una penna in grado di erogare estratto dei frutti di capsicum sotto forma di spray.
Al riguardo si rappresenta che la ditta "ELLE ENNE S.r.l.", con sede in Milano, ha chiesto di sottoporre all'esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi un prototipo di penna spray modello SAFEGUARD S (forma esterna: cilindrica; lunghezza: mm 136, circonferenza: mm 40; peso: gr 50; ad aria Compressa: gr 31,35; principio attivo: CAPSICUM gr. 2,48 – peso netto complessivo della sostanza spray: gr 33,83) - prodotta dalla ditta SPRING TIME con sede in TAIPEI (Cina).
Lo strumento funziona sia come una normale penna stilografica che come erogatore di una piccola quantità di estratto dei frutti di CAPSICUM, sotto forma di spray, contenuto in una ridotta cavità all'interno del corpo della penna.
Il Consesso nelle sedute del 27 febbraio 1997 e 26 marzo 1997, esaminato il prototipo dello strumento in questione e tenuto conto delle anzidette caratteristiche, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che lo stesso non è classificabile arma comune in quanto non ha attitudine a recare offesa alla persona, ai sensi dell'art. 2 della Legge 18 aprile 1975, n 110, così come modificato dall'art. 1 della Legge 21 febbraio 1990, n. 36.
Pertanto, il predetto strumento potrà essere liberamente commercializzato purché conforme per morfologia e caratteristiche al modello sopra descritto.
Con l'occasione si informa, altresì, che nessun altro prodotto similare è stato a tutt'oggi declassificato dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
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1997 - Storditori elettrici
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C-50.652-E-97 del 10 dicembre 1997
Vendita di strumenti destinati all'autodifesa (storditori elettrici).
Sono pervenuti a questo Dipartimento quesiti in merito alla collocazione giuridica degli apparecchi o strumenti ad emissione di onde elettriche. Al riguardo si rappresenta che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi ha a suo tempo esaminato i seguenti prototipi degli strumenti in argomento per i quali ha espresso i pareri di seguito
specificati:
- Storditore elettrico modello NOVA XR 5000. Richiesta di classifica della Ditta PREMIER NEW STUDIO S.a.s., con sede in Bologna.
Classificato "ARMA COMUNE" nella seduta del 29 gennaio 1988, in quanto strumento in possesso dei requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l'offesa alla persona (art. 2 L. 110/75 in relazione all'art. 30 del T.U.L.P.S.).
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso strumento, nella seduta n. 148 del 30 giugno 1989.
2- Strumento elettronico ad emissione di onde elettromagnetiche, sonore e ad effetto luminoso, denominato THUNDER modello 945 SP e modello DC. Richiesta di classifica della Ditta GEDACO di Roma.
Classificato "ARMA COMUNE" nella seduta n. 197 del 27 novembre 1992, a norma dell'art. 2 L.110/75 e in relazione all'art. 30 del T.U.L.P.S., in quanto in possesso dei requisiti di funzionamento e destinazione di impiego per l'offesa alla persona.
Tale parere è stato ribadito, per lo stesso strumento, nella seduta n. 206 del 18 giugno 1993, a seguito di richiesta della Ditta WELT ELECTRONIC S.r.l. di Firenze.
Considerato che talune ditte pubblicizzano la possibilità dell'acquisto di strumenti di produzione estera, similari a quelli anzidescritti, si ritiene opportuno far rilevare la necessità che le ditte interessate alla loro importazione e commercializzazione producano preventiva istanza alla Divisione Armi ed Esplosivi del Servizio Polizia Amministrativa e Sociale.
Le istanze saranno sottoposte al parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, a norma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ciò posto, si precisa che degli strumenti in questione è vietato il porto ai fini della difesa personale, in quanto non rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 2 della L. 18 aprile 1975 n. 110 e 42 del Testo Unico delle am_leggi di Pubblica Sicurezza. Sarà opportuno, pertanto, attuare in ambito locale accurati controlli del fenomeno al fine di fornire le necessarie indicazioni del caso agli operatori del settore, onde prevenire comportamenti non conformi alle disposizioni in materia vigenti. |
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1997 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C-50.065-E-97 del 7 maggio 1997
Oggetto: Art. 13 legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.
È stato chiesto l’avviso di questo ministero in merito all’interpretazione dell’art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio – laddove al comma 1 testualmente statuisce:
“L’attività venatoria è consentita ... omissis ... con il fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40”.
In particolare, è stato posto il quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate dalla norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l’esercizio dell’attività venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96 ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l’esercizio dell’attività venatoria:
A) – I fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;
B) – I fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
Sono escluse dell’attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo. |
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1997 - Softair (2)
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Circolare n. 559/C.50.824.E.93(96) del 7 gennaio 1997
“Soft-Air” e strumenti da segnalazione acustica – Applicazione prescrizioni di cui al quarto comma dell’art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Precisazioni.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997)
Si fa seguito alla circolare pari numero del 31 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1996, con la quale veniva comunicata l’estensione della previsione di cui al quarto comma dell’art. 5 della legge n. 110/1975 agli strumenti da segnalazione acustica e alle cosiddette soft-air. In esito all’insorgenza di difficoltà interpretative si precisa quanto segue.
Come indicato nella circolare anzi richiamata, nel caso delle soft-air il tappo rosso deve con ogni evidenza essere del tipo parzialmente occlusivo, al fine di non vanificare il funzionamento dello strumento. Ciò comporta che detto tappo assumerà una foggia ad anello avvolgente la volata, con ciò assolvendo al disposto normativo, la cui ratio discende dall’esigenza di rendere immediatamente riconoscibile lo strumento come tale.
Tanto premesso, udito al riguardo il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, si comunica che il dettato normativo si consumerà adempiuto con l’applicazione alla volata degli strumenti in argomento – in alternativa all’anello – di verniciatura rossa per mm 10; qualora la canna non sia sporgente la verniciatura potrà interessare la parte anteriore dello strumento per pari tratto.
Si prega le SS.LL. di rappresentare agli interessati che per l’adeguamento delle scorte di magazzino alle presenti disposizioni sono concessi giorni novanta a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente circolare, fermo restando l’obbligo dell’immediato adeguamento per gli strumenti in vendita.
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1996 - Softair (1)
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Circolare n. 559/C-50.824-E-93(96) del 31 ottobre 1996
“Soft-air” e “Strumenti da segnalazione acustica”. Applicazione prescrizioni di cui al comma quarto dell’art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110
(Pubblicata sulla G Ufficiale n. 264 del 11 novembre 1996)
L’art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, con modifiche introdotte dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla detenzione delle armi sulla detenzione delle armi, degli esplosivi e dei congegni assimilati) stabilisce che “I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. Devono inoltre avere l’estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un tappo rosso incorporato”.
Pervengono numerosi quesiti in merito all’obbligatorietà o meno dell’apposizione del tappo rosso all’estremità della canna di quella particolare tipologia di strumenti denominati “soft-air”, oggetti in questi ultimi tempi di particolare attenzione.
Tali strumenti, realizzati prevalentemente in materiale plastico, di massima costituiscono fedeli copie di armi da guerra o comuni da sparo; funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica.
Prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, ai fini di accertare – e se del caso escludere – ai sensi dell’art. 2, comma terzo, della legge n. 110/75 (così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 36/90), la loro attitudine a recare offesa alla persona.
Le soft-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla volata non superiore a 1 Joule) sono state inserite in apposito elenco trasmesso alle SS.LL. con nota n. 559/C.-50.824-E-93 del 19 giugno 1995.
Per quanto concerne la successiva immissione sul mercato o l’impiego prevalente delle soft-air (“giochi di guerra” o “war games”), con la circolare n. 559/C/10865.10179.A.(2) del 28 novembre 1995 sono state impartite direttive specifiche, cui si rimanda.
I riscontri forniti dai signori questori della Repubblica alla sopra citata direttiva hanno confermato la notevole diffusione dei predetti strumenti, nonché la diversità di atteggiamento da parte dei produttori e dei commercianti riguardo all’apposizione del tappo rosso alla volata. È emerso infatti che, in assenza di indicazioni in materia, molti fabbricanti e rivenditori commercializzano gli strumenti in argomento corredandoli – motu proprio – di tappo rosso parzialmente occlusivo o di colorazione rossa in volata.
Appare a questo punto utile rilevare che la Suprema Corte di cassazione, sezione I, con le sentenze del 30 maggio 1994, n. 1664, e 2 giugno 1994, n. 1911, ha ritenuto soggetti alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dall’art. 5 della citata legge n. 110/75 i congegni da sparo ad aria compressa per i quali, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sia stata ritenuta insussistente dall’apposita Commissione ministeriale, l’attitudine a recare offesa alla persona.
“Per giocattoli”, ha inoltre precisato la Cassazione, “devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l’infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attività ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini”.
Appare altresì utile rammentare la sentenza n. 3294, emessa dalla Suprema corte a sezioni riunite il 6 marzo 1992, che così recita: “Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L’uso o il porto fuori dalla propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti l’elemento costitutivo o circostanza aggravante”.
Tutto ciò premesso, preso atto dell’opportunità di fare chiarezza sulla materia e in aderenza alle conclusioni della Suprema corte, in vista della necessità di rendere gli strumenti in parola immediatamente riconoscibili come tali – evitando così che situazioni connesse al porto, trasporto, detenzione ed uso possano incidere negativamente sull’ordine e sulla sicurezza pubblica -, su conforme parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, si invitano le SS.LL. a partecipare, nelle forme ritenute più opportune, il contenuto della presente am_circolari alle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo da consentire a produttori e commercianti del settore di prendere atto che le soft-air devono sottostare alla disciplina dettata per le cosiddette armi giocattolo dal 4° comma dell’art. 5 legge n. 110/75.
Con l'occasione le SS.LL. avranno cura di rammentare che il termine “incorporato” riportato dalla legge n. 110/75 a proposito del tappo rosso – parzialmente occlusivo, nella fattispecie – va inteso nel senso di “intimamente connesso”, e pertanto non asportabile senza danno per la volata della soft-air.
I predetti obblighi dovranno essere estesi anche agli “Strumenti da segnalazione acustica” (armi da salve), declassificati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 110/75 dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, anch’essi assimilabili alle “armi giocattolo”, così come si evince, fra l’altro, dalla sentenza n. 1076 del 1° febbraio 1995, della Cassazione penale sez. I. |
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1996 - Più esemplari in collezione per ogni modello
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C-50.64 39-E-85 del 15 ottobre 1996
Questo ministero, sentito anche il parere della Commissione consultiva centrale delle armi e tenuto conto del disposto dell'art. 10, comma VI, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che consente la detenzione in collezione di non più di un esemplare per ogni modello d'arma, ritiene che pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni e i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma.
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1995 - Silenziatori
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Circolare del Ministero dell’Interno 14 gennaio 1996
Con frequenza pervengono a questo Ministero istanze di ditte autorizzate alla fabbricazione di armi da sparo, comuni o da guerra, intese ad ottenere licenze per la fabbricazione di silenziatori da apporre su modelli di armi di propria produzione.
Al riguardo si premette che, come è noto, il silenziatore non è parte essenziale di un’arma ma un accessorio inquadrabile – in senso lato – nel materiale di armamento, essendo in sostanza uno strumento destinato a ridurre gli effetti sonori dello sparo, che interessa anche le prestazioni balistiche e una parte essenziale dell’arma – la canna – il cui modello originale viene conseguentemente ad essere alterato. Occorre tener presente, infatti, che la canna originale dell’arma destinata a ricevere il silenziatore deve essere opportunamente adattata (esempio: mediante filettatura a vite) e che l’arma con il silenziatore, nel suo insieme, si presenta con caratteristiche dimensionali diverse rispetto ad un altro esemplare dello stesso modello, privo di silenziatore e non destinato a riceverlo.
Premesso inoltre che l’argomento ha già formato oggetto di circolare ministeriale n. 10.12538/10179 (7) del 20 agosto 1949, avente lo stesso oggetto, che si richiama, si comunica che un ulteriore elemento per cui non si ritiene possibile la produzione di silenziatori per armi comuni da sparo, è che non risulta, finora, iscritta in catalogo nessuna arma con tale accorgimento tecnico.
Per quanto attiene le armi da guerra o tipo guerra, viceversa, è ipotizzabile autorizzare la costruzione di silenziatori per le stesse, sempre che tale attività sia specificamente prevista nella licenza rilasciata ai sensi dell’art. 28 del TULPS e che la fabbricazione propriamente detta sia autorizzata, di volta in volta, per quantitativi determinati previa dimostrazione dell’esistenza di una commessa proveniente da Forze Armate o corpi Armati.
Sarà inoltre opportuno che i Prefetti, all’atto del rilascio, su delega di questo Ministero, della licenza di fabbricazione dei silenziatori, impongano ai fabbricanti, ai sensi dell’art. 9 del TULPS, di matricolare (9) progressivamente i silenziatori, con i conseguenti obblighi di registrazione.
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1995 - Demilitarizzazione e disattivazione delle armi
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Circolare n. 559/C.50106.D.95. del 21 luglio 1995
Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1995)
Nella seduta n. 9/95 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata della «demilitarizzazione» e «disattivazione» delle armi da fuoco individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da questo Ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell'11 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994.
1. Per la «demilitarizzazione».
1.a. L'intervento tecnico di «demilitarizzazione» potrà essere effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell’arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio.
La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie.
1.b. L'interessato alla «demilitarizzazione», ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.
1.c. Le armi «demilitarizzate» (che otterranno l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune, da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone VaI Trompia o di una sua sezione. La prova subita dovrà risultare da appositi marchi impressi sull'arma e sul caricatore, che per costruzione dovrà contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. L'arma dovrà essere presentata al banco di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.b.
Le armi «demilitarizzate» all'estero, secondo procedure conformi alle prescrizioni nazionali, ed importate in Italia saranno pure soggette a detta prova, solo qualora non portino il marchio di analoga prova già effettuata presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973, n. 993).
2. Per la «disattivazione».
2.a. L'intervento tecnico di «disattivazione» potrà essere effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie. Restano esclusi da tale obbligo coloro che sono autorizzati a produrre ab origine «simulacri di armi».
2.b. L'interessato alla «disattivazione», ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.
2.c. Le armi sottoposte a disattivazione dovranno essere private delle minuterie interne del gruppo di scatto. Il riempimento dei vuoti interni dell’arma dovrà essere eseguito per colatura con ottone fuso o con lega di antimonio. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in prevalenza di materiale plastico deformabile dal contatto con il metallo fuso, l'operazione potrà eseguirsi con resine epossidiche.
2.d. L'otturazione della canna dovrà essere effettuata con un tondino di acciaio della durezza minima di 65 HRC, introdotto a forzare, in maniera che interessi, senza soluzione di continuità', l'intera lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata e che abbia le due estremità terminanti a punta conica, con un angolo di trenta gradi.
2.e. Le saldature necessarie dovranno essere effettuate non per punti, ma per linee continue di almeno un centimetro, con elettrodi di elevata durezza compatibili con il materiale di cui è composta l'arma.
2.f. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai punti a, b, c, (pag. 25 della Gazzetta Ufficiale), suggeriva come eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative fra di loro. L'intervento di cui al predetto punto b, comunque dovrà essere effettuato mediante colata di ottone fuso o con lega di antimonio.
2.g. Sarà altresì obbligatorio modificare la camera di cartuccia praticando sulla stessa uno o più tagli longitudinali (ASOLE PASSANTI) dal vivo di culatta all'inizio delle rigature, asportando almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia.
Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1a, 1b, 2a, 2b, costituiranno oggetto di inserimento, a cura delle SS.LL., nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni tecnico-giuridiche di ogni singola arma (ad es. inserimento delle voci «ARMA DEMILITARIZZATA» O «ARMA DISATTIVATA»), secondo le procedure che l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia è incaricato a predisporre e diffondere.
Al fine di conseguire il monitoraggio della reale portata del fenomeno «demilitarizzazione» e «disattivazione» riferito in particolare al periodo 1977-1994, si invitano le SS.LL. a voler predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale - Divisione armi ed esplosivi), presso collezionisti, detentori, produttori, importatori e commercianti che abbiano già segnalato o possano segnalare gli estremi quantitativi e qualitativi di armi delle specie in questione.
Al riguardo si precisa che le armi demilitarizzate o disattivate prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977.
Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni in cui armi possedute legittimamente evidenzino modifiche tecniche non pienamente rispondenti alle specifiche antecedenti o successive al 1994, sarà cura delle SS.LL. informare gli interessati che potranno, entro il 30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle operazioni tecniche necessarie a conseguire l'effettiva demilitarizzazione o disattivazione.
Sarà cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali «Camere dì commercio, industria, artigianato e agricoltura» in modo da consentire, a queste ultime, dì comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle associazioni e categorie del settore.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
p. il Ministro: MASONE
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1993 - Rinvenimento di armi
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C.12224/10100(2) 1 del 21 luglio 1993
Rif. N. 0355 div.amSoc. Cat. F1/93 del 16 aprile 1993
Oggetto: rinvenimento di armi comuni da sparo
Alla Questura di Trento
Si fa riferimento alla nota sopraindicata con la quale si richiede di conoscere se un’arma comune, rinvenuta da privati cittadini in occasione di lavori di restauro o ristrutturazione di immobili di loro proprietà, possa essere regolarmente detenuta, qualora la stessa non risulti essere stata utilizzata per commettere reati, risulti munita di tutti i dati identificativi e non vengano accertate cause ostative soggettive.
Al riguardo, si è dell’avviso che il deposito delle armi, ai sensi dell’art. 20 della L. 18 aprile 1975 n° 110, presso l’ufficio locale di pubblica sicurezza, da parte del soggetto che le ha rinvenute, comporti un controllo, sia sull’arma, sia sulla persona che dovrà detenerla.
Qualora dai suddetti accertamenti si evincesse che non esistono cause ostative soggettive, l’autorità competente, nel momento del ricevimento della denuncia, potrà autorizzare la detenzione dell’arma, ricorrendo, se ne ravvisa l’opportunità, all’esercizio della potestà prescrittivi prevista dall’art. 9 del Tulps. Ad esempio, nel caso di soggetti che non posseggano l’idoneità al maneggio delle armi, c.d. capacità tecnica, di cui all’art. 8 della legge 110/75, potrà prescrivere che l’arma stessa possa essere detenuta senza il relativo munizionamento.
Firmato
Il Capo della Polizia.
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1993 - Tiro a Segno
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C.3742.10089(3) del 24 giugno 1993
Oggetto: "Attività di tiro a segno – Disposizioni applicative degli am_articoli 76 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S. e 31 della legge 18.4.1975 n. 110."
Da più parti è stato chiesto a questo Ministero di far conoscere se l'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n. 85 dettato a disciplina del trasporto, sul territorio nazionale, delle armi per uso sportivo, abbia abrogato l'art. 76 del regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S. che regola il movimento, a livello locale, de "l'arme di tiro" a mezzo di apposito documento c.d. "carta verde", rilasciato dal Presidente della Sezione di Tiro a Segno Nazionale e vidimato dall'Autorità di P.S. competente per materia.
Al riguardo è avviso di questo Ministero che le anzidette normative siano pienamente compatibili tra loro.
A sostegno di tale punto di vista occorre innanzitutto rifarsi ai lavori parlamentari della seconda Commissione della Camera dei Deputati, in sede legislativa, seduta del 12.3.1986, che indirizzarono chiaramente l'interpretazione delle norme nel senso che la legge n. 85/86 non ha inciso sulla normativa di cui all'art. 76 del regolamento.
In secondo luogo, si ritiene anche di evidenziare come la "carta verde" consenta, al suo titolare, l'esercizio dell'attività di tiro a livello amatoriale, diversamente dalla licenza di trasporto che, com'è noto, può essere rilasciata, previa presentazione, da parte dell'interessato, dell'attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un'Associazione di tiro iscritta a una Federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attività sportiva.
In altri termini, se si sostenesse l'abrogazione della "carta verde", per effetto della licenza di trasporto, si finirebbe per precludere l'attività sportiva anche al semplice iscritto alle Sezioni di Tiro a Segno.
In aggiunta a tali argomentazioni, riguardanti i diversi soggetti destinatari delle diverse discipline giuridiche, va anche sottolineato che, attraverso la licenza di trasporto, è possibile movimentare solo le armi riconosciute sportive ai sensi dell'art. 2 della legge n. 85/86, mentre la "carta verde" consente di movimentare, oltre le armi sportive, anche qualsiasi altra arma comune, legalmente detenuta.
A corollario di quanto sopraesposto, si fa presente che l'art. 31 co. 6 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ha reso più incisivo il controllo "de quo", attribuendo la vidimazione alla Autorità provinciale di P.S., secondo le competenze previste dagli artt. 42 e 44 del T.U.LL.P.S. e con l'osservanza delle procedure istruttorie stabilite per il porto d'armi.
Ciò non deve indurre a ritenere che i tesserini dei soci dell'Unione Italiana di tiro a Segno, vidimati dall'Autorità di P.S., siano equiparati al permesso di porto d'armi, abilitando i propri titolari soltanto al trasporto delle armi, scariche ed entro custodia (ex art. 100 Regolamento Statuto UITS).
Sempre nell'ambito dell'attività sportiva del tiro con armi è stato anche posto il problema circa le modalità del conseguimento, da parte degli aspiranti direttori ed istruttori di tiro, della c.d. "capacità tecnica", propedeutica al rilascio, ai sensi dell'art. 31 della legge 18.4.1975 n. 110, delle autorizzazioni prefettizie per l'esercizio di quelle funzioni. In particolare si chiede di conoscere se tale accertamento debba svolgersi presso le commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 49 del T.U.LL.P.S..
A questo proposito, si ritiene utile chiarire che l'art. 8 della stessa legge 110 prevede che coloro i quali esibiscono certificati di idoneità al maneggio delle armi, rilasciati dalla competente sezione del Tiro a Segno Nazionale, debbono sottoporsi all'accertamento tecnico della Commissione Tecnica Provinciale soltanto per l'esercizio dell'attività di fabbricazione, riparazione e commercio di armi.
Nel caso di specie, pertanto, sarà sufficiente che l'interessato, senza sostenere l'esame presso la ripetuta Commissione, produca, insieme a tale certificazione di idoneità, anche una dichiarazione del Presidente della Sezione di Tiro, dalla quale risulti che l'aspirante direttore o istruttore di tiro, per l'esperienza acquisita nell'esercizio del tiro e per l'accertata conoscenza dei regolamenti di tiro, è in grado di svolgere le predette funzioni.
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1993 - Decreto antimafia (3)
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Circolare telegrafica del ministero dell’Interno n. 559/C.117464.10171(1)
Le associazioni di categoria interessate al settore della produzione di armi e munizioni hanno fatto rilevare come la legge 7.8.1992 n. 356 di conversione del decreto legge n. 306 non ha trovato, a tutt'ora, applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale, segnalando, al riguardo, difformi condotte amministrative realizzate da alcuni uffici di P.S. Peraltro, anche alcune autorità provinciali di P.D. hanno evidenziato i propri dubbi interpretativi in merito all'applicazione dell'anzidetta normativa. In sostanza, le problematiche prospettate afferiscono l'attuazione dei commi 1, 6 e 8, art. 12, e specificamente alla possibilità di sottrazione delle cartucce per uso di caccia e di tiro a pallini dal limite quantitativo massimo di munizioni acquistabili annualmente, nonché dall'ambito della comunicazione mensile effettuata a cura dei rivenditori di munizioni; a ciò aggiungasi il dubbio interpretativo se il limite numerico di tre armi comuni da sparo detenibili senza licenza di collezione sia riferibile anche alle armi riconosciute sportive.
Al riguardo, ritienesi che le cartucce uso caccia e tiro a pallini, che, per effetto del decreto legge, risultavano assoggettabili alla succitata limitazione, possano ora ritenersi sottratte da ogni limite, dopo che, in sede di conversione del decreto, è stata aggiunta – al comma 1 – la previsione, relativa all'esenzione dal tetto per munizioni acquistate presso i poligoni dell'Unione Italiana Tiro a Segno Nazionale, che consente l'individuazione del tipo di munizioni assoggettate al ripetuto limite, cioè solo cartucce a palla. Detta interpretazione appare ancora più congrua valutando la "ratio" delle disposizioni in esame, finalizzata ad evitare il rifornimento di munizioni alla criminalità mafiosa ed è fuori discussione che le cartucce a pallini non siano funzionali alla realizzazione degli scopi criminali. È di evidente utilità sottolineare, in tale ambito, che le nuove disposizioni non intaccano la previgente normativa dettata in materia di detenzione di munizioni, che qui di seguito, ad ogni buon fine, sintetizzasi:
A) Cartucce a pallini: non sussiste l'obbligo della denuncia di detenzione sino a 1.000 cartucce (ex art. 26 legge n. 110/75); sussiste l'obbligo di denuncia ed è possibile tenere in deposito o trasportare cartucce da 1.001 a 1.500 (ex art. 97 regolamento esecutivo T.U.LL.P.S.); sussiste l'obbligo di denuncia di detenzione nonché di munirsi di licenza prefettizia per deposito e trasporto cartucce in quantità superiore a 1.500.
B) Cartucce con munizioni spezzate (non a pallini): sussiste l'obbligo di denuncia di detenzione; è possibile il deposito e il trasporto senza licenza per quantità di cartucce sino a 1.500.
C) Cartucce con munizione a palla: sussiste l'obbligo di denuncia; è possibile il deposito e il trasporto senza licenza per quantità di cartucce sino a 1.500.
D) Cartucce cariche per pistola o rivoltella: sussiste l'obbligo di denuncia sino a 200 cartucce; è possibile tenerle in deposito o trasportarle senza l'obbligo di licenza.
Si ritiene altresì che l'art. 5 della legge n. 110/75, a mezzo del quale si esclude dalla registrazione prevista ex art. 55 T.U.LL.P.S. la vendita al minuto di cartucce da caccia a pallini, sopravviva alla disposizione del co. 6 dell'art. 12, nel senso che le predette cartucce non debbono essere oggetto di comunicazione mensile relativa alle munizioni acquistate. In tale contesto si sottolinea l'assenza di disposizioni esplicite al riguardo e per ovvie ragioni di opportunità amministrativa che la comunicazione in parola va effettuata dai rivenditori finali di armi e munizioni e non anche dai venditori intermedi.
Comunicasi infine che, alla stessa stregua delle armi uso caccia, è stata inoltrata apposita richiesta al Consiglio di Stato per conoscerne il parere circa la possibilità di ricomprendere le armi riconosciute sportive nel limite delle tre armi comuni da sparo detenibili ex art. 12 co. 8, ovvero sostenerne completa liberalizzazione. Pertanto, si fa riserva di far conoscere, appena possibile, l'avviso del succitato organo consultivo.
Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono invitate di tenere comportamenti amministrativi in linea con i sopraesposti orientamenti previe intese con le locali autorità giudiziarie, segnalando a questo ministero eventuali inconvenienti che dovessero incontrare al riguardo.
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1992 - Decreto antimafia (2)
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C.117464.10171(L) del 5 ottobre 1992
Pervengono a questo Ministero notizie anche da parte di associazioni di categoria interessate al settore della produzione di armi e munizioni concernenti difformi condotte amministrative realizzate da alcuni uffici di P.S. in applicazione della legge 7.8.1992 n. 356 di conversione al decreto legge n. 308. In sostanza le problematiche prospettate afferiscono all'attuazione dei commi 1, 6 e 8, articolo 12, e specificamente alla possibilità di sottrazione delle cartucce per uso di caccia e di tiro a pallini dal limite quantitativo massimo di munizioni acquistabili annualmente, nonché dall'ambito della comunicazione mensile effettuata a cura dei rivenditori di munizioni. Altro problema concerne il limite di detenzione numerica delle armi riconosciute sportive.
Al riguardo, nel comunicare che è in corso relativamente a tale problematica apposita modifica alla normativa tendente a ripristinare lo specifico limite numerico di detenzione di 6 unità, si ritiene di evidenziare in relazione alle cartucce per uso di caccia e tiro a pallini, che esse, assoggettate per effetto del decreto legge n. 306 alla succitata limitazione, possano ora ritenersi sottratte da ogni limite, dopo che in sede di conversione del decreto, è stata aggiunta – al comma 1 – la previsione, relativa all'esenzione dal tetto per munizioni acquistate presso i poligoni dell'Unione Italiana Tiro a Segno Nazionale, che consente l'individuazione del tipo di munizioni assoggettate al ripetuto limite, cioè solo cartucce a palla. Peraltro a detta interpretazione induce anche la considerazione che l'eventuale limitazione numerica di dette cartucce, apposta sui permessi di porto d'armi e sui nulla osta all'acquisto di armi con regolamenti o prescrizioni, andrebbe a intervenire in un settore ove sono già previste limitazioni da parte del legislatore (art. 26 della legge n. 110/75). A questo proposito è di evidente utilità sottolineare che le nuove disposizioni non intaccano la previgente normativa dettata in materia di detenzione di munizioni, che qui di seguito, ad ogni buon fine, si sintetizza:
A) Cartucce a pallini: non sussiste l'obbligo della denuncia di detenzione sino a 1.000 cartucce (ex art. 26 legge n. 110/75), sussiste l'obbligo di denuncia ed è possibile tenere in deposito o trasportare cartucce da 1.001 a 1.500 (ex art. 97 regolamento esecutivo T.U.LL.P.S.); sussiste l'obbligo di denuncia di detenzione nonché di munirsi di licenza prefettizia per deposito e trasporto cartucce in quantità superiore a 1.500.
B) Cartucce con munizioni spezzate (non a pallini): sussiste l'obbligo di denuncia di detenzione; è possibile il deposito e il trasporto senza licenza per quantità di cartucce sino a 1.500.
C) Cartucce con munizione a palla: sussiste l'obbligo di denuncia; è possibile il deposito e il trasporto senza licenza per quantità di cartucce sino a 1.500.
D) Cartucce cariche per pistola o rivoltella: sussiste l'obbligo di denuncia sino a 200 cartucce; è possibile tenerle in deposito o trasportarle senza l'obbligo di licenza.
Si ritiene altresì che l'art. 5 della legge n. 110/75, a mezzo del quale si esclude dalla registrazione prevista ex art. 55 T.U.LL.P.S. la vendita al minuto di cartucce da caccia a pallini, sopravviva alla disposizione del co. 6 dell'art. 12, nel senso che le predette cartucce non debbono essere oggetto di comunicazione mensile relativa alle munizioni acquistate. In tale contesto si sottolinea l'assenza di disposizioni esplicite al riguardo e per ovvie ragioni di opportunità amministrativa che la comunicazione in parola va effettuata dai rivenditori finali di armi e munizioni e non anche dai venditori intermedi.
Premesso quanto sopra le SS.LL. sono invitate a tenere comportamenti amministrativi in linea con i sovraesposti orientamenti provvedendo a interessare su tutto quanto precede le locali autorità giudiziarie, segnalando a questo Ministero eventuali diversi avvisi che dovessero incontrare al riguardo.
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1992 - Decreto antimafia (1)
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C.117454.10171(1) del 25 agosto 1992
OGGETTO: Disposizioni in materia di armi ed esplosivi
Di seguito alla circolare pari numero del 17 giugno scorso applicativa del D.L. 8.6.1992, n. 306 intitolato "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa", si comunica che sulla G.U. N. 185 del 7.8.1992 è stata pubblicata la legge n. 356 di conversione dell'anzidetto provvedimento.
Al riguardo si attira l'attenzione delle SS.LL. sulle modifiche apportate dalla nuova legge al testo originario dell'art. 12 del D.L. convertito, concernente il settore delle armi e degli esplosivi.
In particolare è stato disposto al co. 1 che nel computo delle munizioni di cui è consentito l'acquisto non vanno tenute in considerazioni quelle acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'U.I.T.S., purché vergano utilizzate nell'ambito degli stessi poligoni. A tale proposito si rappresenta la necessità che i Presidenti delle anzidette strutture, già obbligati, ai sensi e per effetto dell'art. 31 della legge 18.4.1975 n. 110, alla tenuta del registro di carico e scarico delle munizioni vendute, curino acché i tiratori dichiarino l'immediata utilizzazione in loco del munizionamento acquistato.
Per quanto riguarda le comunicazioni relative all'acquisto ed alla vendita delle armi, registrate ai sensi dell'art. 35 del T.U.L.P.S., di cui al co. 4, esse andranno effettuate mensilmente invece che giornalmente e non più all'Autorità di P.S. bensì all'Ufficio di Polizia territorialmente competente.
Le innovazioni di cui al precedente co. 4 valgono anche per i venditori di materie esplodenti, citati al co. 6, che, pertanto, devono comunicare mensilmente all'Ufficio di polizia competente per territorio tutte le operazioni di acquisto e vendita di materie esplodenti oggetto di registrazione ex art. 55 del T.U.L.P.S.. Si sottolinea a tale proposito che la disposizione di questo comma amplia il contenuto della comunicazione, che deve riguardare tutti i casi di acquisto di tutti gli esplosivi, comprese le munizioni.
Per quanto concerne, infine, il testo definitivo del co. 8 che modifica la lettera del co. 6 dell'art. 10 della Legge 18.4.1975 n. 110 consentendo la detenzione delle armi comuni da sparo nel numero di tre esemplari, è in via di predisposizione una richiesta di parere al Consiglio di Stato, finalizzata ad ottenere chiarimenti circa la referibilità di detto limite anche alle armi da caccia individuate dall'art. 13 della Legge 157/92.
Per quanto concerne, invece, le armi riconosciute sportive ex Legge 85/86, esse, unitamente alle altre comuni da sparo, rientrano inequivocabilmente nel suddetto limite numerico di detenzione. Pertanto coloro che siano in possesso di un numero eccedente le tre unità e che non ottengano autorizzazione alla collezione, dovranno disfarsi dei ripetuti manufatti nei modi consentiti dalla normativa vigente.
Si fa riserva di diramare in merito alla detenzione delle armi da caccia le disposizioni del caso non appena il citato organo consultivo esprimerà il proprio avviso al riguardo.
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1992 - Balestre (2)
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C.22590.10179(17)1 del 22 aprile 1992
OGGETTO: Regime autorizzatorio della balestra.
Sono pervenuti a questo Ministero, da parte di alcune Questure nonché di operatori commerciali ed associazioni folkloristiche quesiti connessi alla concreta applicazione della circolare pari numero del 16 gennaio scorso diramata in materia di balestre.
Al riguardo va precisato che attraverso detta norma interna, che rispecchia l'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in base al quale le balestre sono da classificare tra le armi proprie, si è inteso preservare l'utenza del settore da eventuali, ulteriori iniziative dell'autorità giudiziaria che, già in passato, ha ritenuto penalmente perseguibili la detenzione e il porto di balestre, come, peraltro, si evince dalle pronunce della Suprema Corte.
Va detto, poi, che la Commissione Centrale delle Armi, in sede consultiva, ha espresso l'avviso – contro il suesposto orientamento – di annoverare gli anzidetti strumenti tra le armi improprie, cioè quelle capaci, solo occasionalmente, di recare offesa alla persona, evidenziando, tra l'altro le difficoltà pratiche di riservare agli stessi la disciplina prevista per le armi da sparo, con particolare riguardo alla loro catalogazione ed immatricolazione.
Questo Ministero, pur prendendo atto del parere della Commissione Consultiva Centrale Armi, non può che attenersi al citato orientamento della Corte di Cassazione. Tuttavia, considerato che sono attualmente in commercio balestre, quali ad esempio quelle del tipo ornamentale, ovvero decorativo, o anche impiegate in manifestazioni storico-folkloristiche le quali, in ragione delle proprie caratteristiche di costruzione e strutturali che non ne consentono l'uso individuale e per lo scopo cui sono destinate, non sono da ricomprendere tra le balestre indicate dalla Corte, manifesta l'avviso di confermare le disposizioni della circolare citata in apertura ed, allo scopo di chiarire le considerazioni sopra menzionate, precisa a titolo riassuntivo:
- che le balestre del tipo ornamentale ovvero decorative debbano ritenersi sottratte alla disciplina autorizzatoria, dettata in materia di armi, dal T.U.L.P.S., dal relativo regolamento e dalle am_leggi speciali, sempreché rechino congegni di sparo disattivati oppure con sistemi di lancio realizzati in maniera approssimativa e tali da far ritenere che esse non siano naturalmente idonee a recare offesa alla persona;
- che, altrettanto, debbano sottrarsi alla disciplina autorizzatoria vigente le balestre usate nelle manifestazioni storico-folkloristiche che:
a) risultino costruite con tecniche artigianali d'epoca;
b) presentino dimensioni rilevanti;
c) non consentano di essere armate a mano ma attraverso apposito martinetto e/o argano;
d) necessitino di un apposito cavalletto o bancaccio per il tiro;
- che tutte le altre balestre, annoverabili, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, tra le armi proprie, non siano soggette agli obblighi di catalogazione ed immatricolazione sanciti dagli am_articoli 7 e 11 della Legge 18.4.1975 n. 110 in quanto non rientranti nelle categorie di armi di cui agli am_articoli 1 e 2 della stessa legge. |
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1992 - Balestre (1)
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C.22590.10179(17)1 del 16 gennaio 1992
OGGETTO: Regime autorizzatorio della balestra.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione, con alcune pronunce ha sollevato la questione relativa al regime autorizzatorio a cui assoggettare le balestre.
Dette decisioni sono state adottate a seguito di iniziative da parte di alcune Procure della Repubblica che hanno penalmente perseguibili la detenzione e il porto degli anzidetti strumenti. In particolare, è stata invocata, in quelle sedi, l'applicazione degli am_articoli 697 e 699 del c.p..
Ciò stante, questo Ministero, che, in passato, ha ritenuto le balestre assoggettabili all'art. 45 del Regolamento del T.U.L.P.S. e all'art. 4 della legge 110/75, in quanto strumenti da punta e da taglio per uso sportivo, non portabili senza giustificato motivo, ritiene, ora, di dover sottolineare l'opportunità che le condotte autorizzatorie poste in essere dalle SS.LL. nel settore "de quo" non possono non tener conto anche delle decisioni della Suprema Corte.
Pertanto, i ripetuti strumenti, alla stessa stregua delle armi comuni da sparo, non possono non sottostare alla disciplina dettata in materia dal T.U.L.P.S., dal relativo Regolamento e dalla Legge 110/75 per quanto concerne in particolare il loro acquisto, trasporto, la loro detenzione e commercializzazione. Per quanto concerne invece il porto degli stessi manufatti, esso deve ritenersi, ai sensi dell'art. 42 del T.U.L.P.S., assolutamente vietato fuori dagli ambiti consentiti.
Va da sé, infine, che l'eventuale riconoscimento di una Federazione Sportiva per il tiro con la balestra, da parte del CONI, faccia rientrare detti strumenti nella disciplina della Legge n. 85/86, più nota come Legge "Lo Bello".
Le SS.LL. sono invitate a dare massima diffusione alle disposizioni fin qui esposte, nei confronti dei commercianti, dei fabbricanti e di tutta l'utenza in generale che abbia il possesso di balestre ai fini di regolare le rispettive posizioni.
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1990 - Parti essenziali armi comuni da sparo
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Ministero dell’Interno – Circolare N. 559/C.50.9569-E-89 del 2 novembre 1990
Oggetto: Consorzio Armaioli Bresciani – Quesito relativo alla fabbricazione ed altre operazioni riguardanti le parti non fondamentali di armi comuni.
L’Associazione indicata in oggetto, con la nota che si allega in copia, ha chiesto di conoscere se per la fabbricazione, la vendita e l’esportazione di alcuni particolari che compongono l’organizzazione meccanica delle armi è necessario essere muniti di licenza di P.S. a termini di legge e regolamento di Pubblica Sicurezza.
Questo Ministero, preso atto della richiesta di cui trattasi, ha interessato del problema la Commissione Consultiva Centrale delle armi, giusto il disposto di cui all’art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificato dall’art. 2 della legge 16 luglio 1982, n. 452, la quale, nella seduta del 30 luglio 1990, ha espresso l’avviso, condiviso da questo Dicastero, che sono da ritenere parti essenziali di arma da sparo ai fini delle am_leggi di Pubblica Sicurezza, le seguenti:
la canna o le canne;
la bascula;
la carcassa o castello;
il serbatoio-caricatore;
il cilindro o tamburo;
il carrello otturatore.
Pertanto, tutti gli altri componenti non sono da ritenere parti essenziali di un’arma, in quanto non sono riferibili specificamente all’impiego nell’organizzazione meccanica della stessa.
Quindi, per la produzione di dette parti non essenziali di un’arma non è necessario munirsi di autorizzazione o licenza di polizia.
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1990 - Catalogazione armi comuni da sparo
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MINISTERO DELLE FINANZE – TELESCRITTO del 29 maggio 1990
OGGETTO: Legge 18.4.75, n. 110 - Catalogazione armi comuni da sparo.
FONTE: documento originale
4004/XIII - Il Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili ha comunicato allo scrivente che vengono immesse sul mercato armi comuni da sparo il cui numero di catalogo non corrisponde a quello attribuito per il tipo d'arma dall'apposita Commissione Consultiva e che è riportato nel catalogo nazionale per le armi comuni da sparo.
Si tratta di armi importate le quali, essendo già provviste di punzoni ufficiali di Banchi esteri riconosciuti dal Governo italiano, non vengono inoltrate per la prova al predetto Banco; esse sono inoltre già munite di numero di catalogo che è stampigliato dal fabbricante estero o dallo stesso importatore all'atto della nazionalizzazione.
Al fine di evitare il predetto inconveniente il quale comporta l'introduzione in commercio di armi che a rigore dovrebbero considerarsi clandestine (art. 23 legge 110/75) il citato Banco ha richiesto che tutte le armi in importazione soggette a catalogo (lunghe o corte, a canna rigata, compresi i fucili combinati) vengano ad esso sempre inviate: sia quelle prive di numero di catalogo per l'apposizione materiale dello stesso, e sia quelle eventualmente già provviste di numero per una verifica dell'esattezza del medesimo. Ciò naturalmente prescindendo dall'obbligo o meno di inviare al Banco le stesse armi per l'effettuazione della prova e della punzonatura previste dalla legge 23.2.1960, n. 166.
Risulta inoltre allo scrivente, da accertamenti effettuati – a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria –, che alcune dogane hanno consentito importazioni di armi comuni da sparo dando l'obbligo all'importatore di consegnare direttamente le armi al Banco Prova per la punzonatura.
In merito richiamasi l'attenzione sulla scrupolosa osservanza delle norme vigenti le quali prevedono che siano le dogane (a spese dell'importatore) a inviare le armi in questione al citato Banco con emissione di apposita bolletta A/20.
Ciò posto, si prega di impartire subito opportune istruzioni ai dipendenti dogane fornendo allo scrivente assicurazione di adempimento.
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1990 - Legge n. 36 del 1990
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C.6130.10100(2)E del 16 marzo 1990
Oggetto: Armi – Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati
La Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-1990 ha pubblicato la legge n. 36 del 21-2-1990 contente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni degli esplosivi, dei congegni assimilati.
Con esse si apportano alla vigente normativa sulle armi, con particolare riferimento alla legge 18-4-1975 n. 110, modifiche tendenti, da una parte, ad introdurre, in misura limitata, una maggiore liberalizzazione rispetto alla suddetta legge, per i casi che si sono dimostrati, in pratica, di scarsa incidenza sulla sicurezza pubblica e dall'altra regolamentare talune situazioni "ex novo" o istituti preesistenti in modo più rispondente alle attuali esigenze.
La legge in argomento consta di dieci am_articoli riguardanti segnatamente la disciplina degli strumenti lanciarazzi (art. 1), dei giocattoli riproducenti armi (art. 2), della detenzione e collezione di armi comuni da sparo (artt. 3 e 4), della detenzione, collezione e trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa alla persona (art. 5), del porto di fucile per uso caccia (art. 6), del porto d'armi senza licenza dell'autorità per alcune categorie di persone (artt. 7 e 8), dell'importazione e del porto delle armi in dotazione a personale di polizie straniere (art. 9), nonché la sanatoria di determinate situazioni di detenzione illegale di armi (art. 10).
In particolare l'art. 1 della legge ha come oggetto la nuova disciplina degli strumenti lanciarazzi che continuano, come nella legislazione previgente, che continuano ad essere considerati armi comuni da sparo, pur potendo, alla stregua delle armi ad aria compressa, essere escluse da detta categoria, allorquando la Commissione Consultiva Centrale delle Armi ne accerti, in relazione alle caratteristiche loro proprie, l'inidoneità a recare offesa alle persone. In tale contesto va segnalata anche l'esclusione dalla disciplina ordinaria del porto e della detenzione di arma, allorquando vi sia un nesso finalistico tra gli strumenti lanciarazzi e le esigenze di soccorso, salvataggio o protezione civile.
L'art. 2 della legge in esame da un lato aggiorna la sanzione pecuniaria a carico di chi produce o commercia giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 5 legge 110/75 (impiego di tecniche e di materiali tali da non consentire la trasformazione in armi, apposizione del tappo rosso che ne occluda parzialmente o totalmente la canna), dall'altro circoscrive chiaramente la sanzione ai soli soggetti indicati e non anche agli acquirenti o detentori dei giocattoli, peraltro, poiché il cennato contrassegno rosso può essere volontariamente soppresso o eliminato per dare al simulacro d'arma l'apparenza di piena offensività, il secondo capoverso dell'articolo attribuisce rilevanza penale al fatto allorché l'uso o il porto di un'arma è considerato elemento costitutivo di un reato o aggravante dello stesso. Il legislatore ha voluto evidentemente innovare i criteri tradizionali di applicazione delle aggravanti in questione, ritenendo che l'effetto intimidatorio di una imitazione sia pari a quello prodotto da un'arma vera.
L'art. 3 contiene l'esenzione per il collezionista dal conseguimento dell'idoneità al maneggio delle armi – c.d. capacità tecnica – prevista dall'art. 8 della legge 110/75.
La "ratio" della norma va ricercata nella disposizione di cui all'art. 10 legge 110/75, che stabilisce, come è noto, il divieto di detenzione del munizionamento per le raccolte e le collezioni di armi di qualsiasi tipo. Ne consegue l'inutilità di un requisito che può essere richiesto soltanto a chi si possa trovare, in qualche circostanza, ad utilizzare una delle sue armi per lo scopo primario per cui essa è stata costruita.
La nuova legge all'art. 4, in linea con la maggior liberalizzazione cennata in premessa, amplia da due a tre il numero delle armi comuni da sparo detenibili a seguito denuncia prevista dall'art. 38 del T.U.L.P.S.
L'art. 5 sottrae alla disciplina autorizzatoria vigente in materia di armi la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi bianche e da sparo antiche, divenute, per difetto ineliminabile della loro struttura o dei meccanismi fondamentali, inidonee a recare offesa alla persona.
L'art. 6 fa sì che il mancato pagamento della tassa di concessione governativa, per il porto di fucile per uso caccia, venga sanzionata amministrativamente, operandosi così una chiara distinzione tra titolo autorizzatorio valido per sei anni e tassa annuale di concessione governativa.
L'art. 7 allarga il novero delle persone che, per effetto dell'art. 73 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., possono portare senza licenza le armi previste dall'art. 42 stesso t.u.. Tale disposizione tiene conto dello "status" dei soggetti considerati che, attenendo a speciali compiti di giustizia, hanno necessità di un mezzo di difesa per la prevenzione di quei reati, soprattutto contro la vita e la incolumità personale, cui gli stessi sono esposti.
L'art. 7 rimette poi al Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri di Grazie e Giustizia, della Difesa, del Tesoro e delle Finanze, l'individuazione con decreto di quelle categorie di persone che, a cagione della esposizione a rischio dipendente dall'attività che svolgono o hanno svolto (per quelle collocate in quiescenza) nell'ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa o nell'esercizio di compiti di Pubblica Sicurezza, possano ottenere il rilascio del permesso di porto d'armi in esenzione di tassa. La "ratio" di tale agevolazione fiscale per il personale in servizio poggia sulle stesse considerazioni svolte a proposito di quello facilitato al porto di armi senza licenza, mentre per le persone collocate a riposo è connessa alla valutazione che per le stesse possano ancora sussistere i pericoli conseguenti al servizio già prestato.
L'art. 8 prevede, per gli appartenenti ai noti servizi di cui alla legge 801/1877, il porto senza licenza di armi portatili di qualsiasi tipo di cui siano muniti secondo le rispettive disposizioni interne di servizio.
L'art. 9 prevede che, a condizione di reciprocità, al personale appartenente alle forze di polizia ed ai servizi di sicurezza di altro Stato che venga in Italia, al seguito di personalità, possa essere consentito di introdurre e di portare le armi di cui sia dotato.
L'art. 10, relativo alle previsione di una sanatoria di natura analoga a quella prevista dall'art. 36 della legge 110/75, mira a consentire la legittimazione di situazioni presumibilmente venutesi a creare in epoca successiva alla scadenza della precedente sanatoria o comunque all'epoca non regolarizzate.
Il termine per provvedere alla denuncia o alla consegna delle armi è stato previsto in 180 giorni rispetto ai 60 della precedente sanatoria, per consentire a chiunque, anche in presenza di una tardiva informazione, di beneficiare del provvedimento in esame.
L'articolo in argomento contempla due distinte ipotesi di regolarizzazione. La prima riguarda il versamento di armi, o parti di esse, munizioni o esplosivi, di cui il cittadino debba disfarsi, versandole. In tal caso dovrà essere compilata ricevuta in duplice copia, come da allegato. Analoga procedura sarà seguita nel caso in cui lo stesso voglia comunque disfarsi di un'arma di cui sia legittimabile la detenzione.
Sembra opportuno evidenziare che devono essere versate tutte quelle armi, munizionamento ed esplosivi che non possono essere legalmente detenute ed in particolare le armi da sparo, da guerra e tipo guerra e parti di esse, cartucce, bossoli e proiettili destinati al caricamento di armi da guerra di cui all'art. 1 legge 110/75, le armi da sparo e le canne intercambiabili sprovviste dei requisiti di cui all'art. 11 della citata legge, così come richiamati dal successivo art. 23.
Detti requisiti di individuazione non sono necessari per le armi prodotte o importate antecedentemente al 1920, mentre per quelle prodotte o importate entro il 30-9-1979, il numero di matricola è il solo requisito indispensabile perché l'arma non sia considerata clandestina.
La seconda ipotesi concerne armi, munizioni ed esplosivi che possono essere legalmente detenuti e che il cittadino intende mantenere in proprio possesso.
In ordine a tale ipotesi la legge prevede la regolarizzazione mediante denuncia dell'arma.
Al riguardo si richiamano gli adempimenti di cui all'art. 38 del r.d. n. 773/1931 attraverso il modulo che si allega. Con l'occasione si rammentano gli obblighi di cui al quarto comma dell'art. 58 del r.d. n. 635/1940.
La denuncia così effettuata o il versamento dell'arma di cui all'ipotesi precedente sanano le situazioni illegittime, sempre che non sia iniziato l'accertamento penale nei confronti del trasgressore.
La presa d'atto delle denunce presentate in applicazione alla normativa in argomento non prevede il rilascio del nulla osta di cui all'art. 35 del T.U.L.P.S.. Tuttavia non esclude la possibilità di emissione di provvedimenti prefettizi in applicazione del successivo art. 39, qualora vi sia motivata necessità di vietare la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti a persone ritenute capaci di abusarne.
Si rammenta quanto espressamente previsto dal 2° comma dell'articolo in argomento in merito alla non richiesta indicazione della provenienza delle armi versate o denunciate
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1986 - Legge armi sportive
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C.7279 B-76 del 2 ottobre 1986
OGGETTO: Legge 25.3.86 nr. 85 contenente norme in materia di armi per uso sportivo.
La Gazzetta Ufficiale n. 77, del 3-4-1986 ha pubblicato la legge n. 85 del 25-3-1986 contenente norme in materia di armi per uso sportivo.
Da tale contesto normativo il settore delle armi riceve una nuova disciplina organica, in virtù di una più compiuta trattazione delle armi sportive, accennate e mai definite dal legislatore del 1975 agli artt. 2, 15, 16 e 22 della legge 110.
In particolare, la legge è composta da tre am_articoli, concernenti rispettivamente la detenzione, la definizione, la elencazione e il trasporto delle armi sportive.
DETENZIONE DI ARMI SPORTIVE
In relazione all'introduzione di questa ulteriore categoria di armi, l'art. 1 della legge 85/86, modificando la norma di cui al 6 comma dell'art. 10 della legge 110/75, richiamata anche dall'art. 5 della legge 452/82, stabilisce che, oltre a due armi comuni da sparo e sei da caccia, è possibile, in aggiunta, la detenzione di sei armi per uso sportivo.
Con la disposizione in parola, pertanto, si è voluto consentire oltre alla detenzione, già precedentemente prevista, delle armi da caccia (per la cui individuazione si è fatto esplicito rinvio all'art. 9 della legge 968/77, che elenca i mezzi consentiti per l'attività venatoria), anche la detenzione di sei armi per uso sportivo, soddisfacendo quindi le attese di quelle persone che nelle attività sportive impiegano armi comuni da sparo diverse di quelle da caccia.
DEFINIZIONE E ELENCAZIONE DELLE ARMI SPORTIVE
Delle armi in parola, la legge 85/86 ha provveduto a fornire una definizione che si poggia essenzialmente su due criteri: uno sostanziale, che attiene ai meccanismi ed alla struttura dell'arma, per cui la stessa non può che essere esclusivamente destinata all'uso sportivo; l'altro formale, dato dal riconoscimento ufficiale di tale destinazione, risultante da un apposito provvedimento del Ministero dell'Interno, emesso su conforme parere della Commissione Consultiva Centrale delle armi, dopo aver acquisito l'avviso delle Federazioni Sportive affiliate al Coni.
All'uopo si richiamano le modalità di cui al D.M. 16/8/1977 riguardanti l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e il rifiuto di iscrizione.
È stato, inoltre, previsto, quale mezzo di facile consultazione, l'istituzione, per queste particolari armi, di un apposito elenco da annettersi al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo che dovrà contenere:
a) le armi di nuova produzione o importazione per le quali è stata o viene contestualmente chiesta, a cura del fabbricante o importatore, l'iscrizione in Catalogo e alle quali viene assegnato un numero seguendo la numerazione progressiva;
b) la armi catalogate anteriormente alla presente legge e tuttora in produzione e in importazione, per le quali viene chiesta, a cura del fabbricante o importatore, il riconoscimento come arma sportiva.
Per le armi non più in produzione né in importazione o prive del numero di catalogo, purché prodotte o importate anteriormente al 1° ottobre 1979, nonché per i fucili da caccia con canna ad anima liscia e per le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, esclusi dalla catalogazione, ai sensi della legge 452/82, potrà essere chiesta, da chi ne abbia interesse, la classifica di arma comune ed il riconoscimento della qualifica di arma per uso sportivo.
TRASPORTO PER ARMI SPORTIVE
Per soddisfare le esigenze di coloro che praticano tale attività, si è ritenuto necessario introdurre un'apposita licenza di trasporto, valida su tutto il territorio nazionale, rinnovabile annualmente, rilasciata dal Questore della provincia in cui risiede il richiedente, previo accertamento dell'idoneità psicofisica e previa adeguata attestazione da cui risulti che l'interessato partecipa effettivamente ad attività sportive.
Coloro i quali sono già in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia o di porto di pistola per difesa personale possono trasportare, senza la prevista licenza di cui all'art. 3, 1o comma, della legge 85/86, le armi per uso sportivo, sia lunghe che corte.
In attesa che venga approntato l'apposito modulo di licenza, i Questori, su istanza degli interessati, potranno rilasciare provvisorie autorizzazioni al trasporto, redatte in carta legale.
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1985 - Cessione armi tra privati
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Circolare del ministero dell’Interno n. 559/C12182/10179(27) del 26 luglio 1985
OGGETTO: Cessioni di armi tra privati
Da più parti è stato chiesto a questo Ministero se l’atto di vendita o di cessione, a qualsiasi titolo, di armi comuni da sparo da parte del privato debba essere preceduto dal rilascio di autorizzazione di cui all’art. 31 del T.U. 18-6-1931 n. 773 delle am_leggi di P.S.
Siffatto problema sorge in quanto l’art. 9 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, che ha modificato l’art. 1 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, in materia di disposizioni per il controllo delle armi, prevede che "chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo, armi di guerra o tipo guerra o parti di esse...è punito con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da L. 800.000 a L. 4.000.000", mentre il successivo art. 7 della citata legge n. 895/67, riduce le pene ad un terzo "se i fatti ivi previsti si riferiscono ad armi comuni o parti di esse".
Dal combinato disposto dalle predette norme di legge, da parte di taluni si evincerebbe l’obbligo per il privato di munirsi di apposita licenza di Polizia anche per un singolo atto di vendita o comunque di cessione di armi comuni da sparo.
Al riguardo, non si ritiene di condividere la suesposta tesi, atteso che l’autorizzazione in parola si riferisce, secondo la più comune interpretazione, ad una attività commerciale a carattere professionale e o quantomeno, continuativo; tant’è che per il rilascio della stessa è previsto il pagamento di una tassa di concessione governativa particolarmente onerosa che, come tale, finirebbe per gravare eccessivamente nei confronti di chi non esercita abitudinariamente il commercio di armi.
Aggiungasi che la stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 2442 del 17-3-1984 (Ud. 15-2-1984), ha disposto che "il privato può vendere o cedere ad altro privato, che sia munito di permesso di porto d’armi, un’arma comune da sparo senza necessità di una specifica licenza di Polizia, ma deve darne avviso alla Autorità di P.S.".
Può in definitiva ritenersi che la citata attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, tra privati trovi adeguata disciplina non già nella normativa incriminatrice, di cui agli artt. 9 e 14 della succitata legge n. 497/74, bensì, con la modalità di cui all’art. 15 del Regolamento di esecuzione del cennato Testo Unico, nell’art. 4 del Decreto Legge 22 novembre 1956 n. 1274, convertito nella Legge 22-12-1956 n. 1452 che, ponendo a carico del cedente il solo obbligo dell’avviso all’Autorità di P.S. dell’avvenuta cessione, nondimeno, soddisfa quell’esigenza di polizia di prevenzione, connessa al controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale.
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1980 - Legge n. 110 del 1975
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Circolare del ministero dell’Interno n. 10.9876/10100 (2) 4 del 14 febbraio 1980
OGGETTO: Armi comuni da sparo – Disposizioni per l'attuazione della legge 18 aprile 1975 n. 110 – Quesiti.
Di seguito alle precedenti am_circolari riguardanti l'oggetto ed in relazione a perplessità interpretative segnalate da vari Uffici sulla disciplina vigente in materia di detenzione di armi comuni da sparo, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni:
1) Collezione di armi comuni da sparo.
La materia è disciplinata dall'art. 10, sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sulla cui interpretazione questo Ministero ha avuto già occasione di far conoscere il proprio parere con circolare numero 10.21050/10100 (2) 4 del 16 dicembre 1975.
Nel confermare le cennate direttive, con i chiarimenti con i chiarimenti appresso indicati ed in relazione alle disposizioni contenute sullo stesso argomento nella circolare n. 50.291/10.C.N/C 78, in data 29 settembre 1979, si ribadisce che le licenze di collezione riguardano tutte le armi comuni da sparo detenute dai privati in numero superiore a due, se comuni, e a sei se da caccia, con il limite di un esemplare del corrispondente modello ovviamente non opera nei confronti delle armi non catalogate o non catalogabili perché non più in produzione o importate prima della pubblicazione del Catalogo e che, comunque, si trovano già nella disponibilità dei privati, in base a denuncia regolarmente presentata ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza.
Questi ultimi, tuttavia, anche se le armi di cui dispongono siano non catalogate e quindi di modello formalmente non identificato, debbono munirsi ugualmente di licenza di collezione con l'osservanza del divieto previsto dal penultimo comma del citato articolo 10.
Onde evitare, peraltro, che le richieste di licenze di collezione per tale categoria di armi possano trasformarsi in espedienti per eludere i limiti quantitativi e qualitativi imposti dal legislatore, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che si proceda con il dovuto rigore alla istruttoria delle pratiche concernenti il rilascio dei titoli in argomento, atteso che, trattandosi di armi non iscritte né iscrivibili in Catalogo, viene a mancare nella specie la possibilità di detenzione secondo il principio restrittivo esplicitamente fissato dal legislatore nei riguardi delle armi di nuova fabbricazione o di importazione.
Giova comunque rammentare che per collezione, secondo il significato corrente del termine, si deve intendere una raccolta di oggetti realizzata o realizzabile in base ad un criterio di interesse storico, artistico, scientifico o eventualmente di altra natura, indicata dall'interessato.
Si impone, quindi, nell'esame delle istanze, la massima cautela onde accertare in via preventiva la liceità del fine ed evitare in tal modo di porre in essere un atto amministrativo (licenza di collezione) che sotto l'aspetto finalistico e del contenuto potrebbe essere in contrasto con l'ordinamento giuridico vigente e identificarsi, come già detto, in un espediente per eludere i divieti ed i limiti imposti dalla legge.
Occorre, pertanto, che l'interessato specifichi nella domanda con la quale chiede la licenza di collezione, il carattere (storico, tecnico, artistico, ecc.) cui intende riferire la propria collezione e che l'ufficio di pubblica sicurezza preposto alla istruttoria della pratica controlli la corrispondenza delle singole armi destinate alla collezione a tale carattere, acquisendo, se del caso, il parere della competente Sovrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che, a sua volta, può esprimersi, ove lo ritenga, sentito l'avviso dell'esperto di cui all'art. 32, comma nono, della legge 110/75.
Eventuali casi dubbi potranno ad ogni modo essere rappresentati a questo Ministero, che provvederà a richiedere il parere alla Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 110/75.
Resta inteso che le direttive di cui sopra non intendono turbare i diritti quesiti e pertanto esse troveranno applicazione soltanto in occasione del rilascio di nuove licenze o di autorizzazioni all'incremento di collezioni già autorizzate.
2) Detenzione di armi – limiti quantitativi ammessi senza licenza di collezione.
Come è noto, a norma dell'art. 10, sesto comma, parte prima, della legge 110/75, non si possono detenere in base a semplice denunzia ex articolo 39 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, più di due armi comuni da sparo e/o più di sei armi da caccia.
Circa il significato da attribuire alle espressioni "armi comuni da sparo" e "armi da caccia", usate dal legislatore nella citata norma, in passato si è ritenuto che le prime fossero da identificarsi nelle armi corte e le seconde in quelle lunghe.
La legislazione e le pronuncie giurisprudenziali successivamente intervenute impongono ora di rivedere tale parere; tenuto conto in particolare la disposizione contenuta nell'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, che indica espressamente quali siano le armi consentite per la caccia. Conseguentemente, appare incontestabile che tutte le altre armi indipendentemente dalla lunghezza di esse debbano essere sottoposte al fissato limite di due esemplari ai fini della detenzione previa semplice denunzia ai sensi del richiamato art. 38.
3) Armi sequestrate a norma dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1977 numero 968 – Custodia.
Come è noto, in attuazione dell'art. 28, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, gli agenti venatori che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, in casi di contestazione di violazioni alle disposizioni contenute nei punti a), b), c), d), e) ed f) del successivo art. 31, procedono al sequestro delle armi dei contravventori.
Premesso che, di fatto, la vigilanza venatoria viene esercitata soprattutto da agenti dipendenti delle Amministrazioni provinciali sembra evidente che la norma comporti, come conseguenza, l'afflusso negli uffici delle Amministrazioni medesime, di notevoli quantitativi di armi, sulla cui legittimità sono sorte perplessità anche da parte degli stessi enti interessati.
In relazione a quanto sopra, si ritiene che la cennata situazione possa trovare adeguata soluzione in un opportuno intervento dei competenti uffici di pubblica sicurezza, articolato come segue:
Gli Uffici di P.S., appena avuto notizia del sequestro di armi, direttamente dagli agenti operanti o, previa opportuna intesa, dall'ente da cui gli stessi dipendono, disporranno immediati accertamenti al fine di acquisire eventuali elementi per la revoca o la sospensione del porto d'armi e per proporre eventualmente al Prefetto della provincia la emissione del decreto del divieto di detenzione e di confisca dell'arma a norma dell'art. 39 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, contenente disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
Nel caso di infrazioni di lieve entità, per le quali l'Autorità di P.S. tenuto anche conto della precedente condotta del soggetto interessato, non ritiene di adottare i provvedimenti di cui sopra, l'arma sequestrata potrà, a cura degli uffici dell'Amministrazione provinciale, essere affidata, al fine di assicurarne la conservazione, allo stesso proprietario con divieto di uso garantito da sigilli, in attesa della definizione del relativo procedimento amministrativo.
Resta inteso che tale affidamento dovrà risultare da apposito verbale con esplicito riferimento agli artt. 650 e 349 C.P. e che ad ogni buon fine di detta operazione deve essere tempestivamente informata la competente Questura.
Le SS.LL. sono pregate di portare le prospettate linee procedurali a conoscenza, ai fini delle necessarie intese operative, degli enti locali interessati, cui sarà opportuno precisare che esse hanno il solo scopo di evitare concentramenti di armi nei rispettivi uffici e la possibile esposizione dei funzionari dipendenti a responsabilità penali, nonché civili per danni, connesse alla custodia dei materiali in argomento.
4) Importazione temporanea di armi comuni da sparo
Si ribadisce che l'importazione di armi comuni da sparo a norma dell'art. 31 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza può essere consentita soltanto per gli esemplari appartenenti a modelli di armi iscritte nel Catalogo, così come stabilito dall'art. 12 della legge 110/75.
Restano ferme, tuttavia, le agevolazioni previste dal decreto ministeriale 5 giugno 1978, consentente la temporanea importazione di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, in attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Con l'occasione si prega disporre opportuni ed articolati controlli presso gli importatori, allo scopo di accertare che le armi importate dopo la pubblicazione del Catalogo rechino il numero di iscrizione nello stesso.
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