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Legale

Acquisizione e detenzione di armi: cosa cambierà?

Il post-Catalogo è ormai regolato da una legge dello stato che esclude il ministero dell'Interno da una qualsiasi funzione nello stabilire se un'arma è “comune” o “da guerra”. Ora il Banco Nazionale di Prova sarà per legge l'arbitro della materia.

 

La legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (provvedimento noto come Spending Review pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012 – Supplemento ordinario n. 173 – ed entrato in vigore il 15 agosto 2012), contiene nell'Allegato, fra le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, la seguente disposizione:
“12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Per facilitare la comprensione del testo, abbiamo riassunto in un box i compiti del Banco citati dal nuovo provvedimento, mentre ricordiamo che la n. 241 del 1990 è la cosiddetta legge sulla trasparenza amministrativa.
Che cosa è successo? Intanto è chiaro a tutti – anche ai suoi nostalgici – che il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo è stato definitivamente soppresso: uscito dalla porta non è destinato a rientrare dalla finestra, come qualcuno avrebbe voluto. Quanto, poi, alla spinosa questione dell'individuazione del soggetto deputato a stabilire se un'arma sia “comune da sparo” oppure “da guerra”, la novella ha stabilito che sia solo ed esclusivamente il Banco Nazionale di Prova di Gardone Valtrompia (www.bancoprova.it) a farsene carico. Come si può notare, secondo la legge né il ministero dell'Interno e nemmeno la nota Commissione centrale consultiva hanno più voce in capitolo; la competenza del Banco è esclusiva anche per quanto riguarda l'attribuzione della qualifica di arma sportiva. Oltre a stabilire se un'arma è comune o da guerra, il Banco deve anche provvedere a verificare la corrispondenza delle armi che le sono sottoposte dai costruttori e dagli importatori a una delle categorie previste dalla direttiva europea del 2001 (come modificata nel 2008); sempre per comodità del lettore, abbiamo riprodotto in una tabella la classificazione comunitaria.
Come si svolge l'iter di classificazione? L’interessato deve presentare al Banco di Prova apposita istanza on line e successivamente cartacea, volta a ottenere la classificazione di arma comune da sparo. Effettuate tutte le verifiche, il Banco genera una scheda tecnica contente le caratteristiche dell’esemplare dell’arma e assegna a ognuna di esse un codice identificativo, il quale viene poi comunicato al richiedente. Il sito web del Banco è particolarmente chiaro riguardo a questa procedura e a tutti i suoi dettagli. Al momento le armi che hanno ottenuto la nuova classificazione sono oltre 1.300 ed è possibile consultarne l'elenco completo sempre sul sito Internet del Banco. Naturalmente restano ancora alcuni aspetti da chiarire della nuova norma, ma il primo commento che si può fare sulla situazione legislativa venutasi a creare è positivo. Ricordiamo infine che, dopo varie traversie parlamentari legate al taglio dei cosiddetti enti inutili, è stato definitivamente confermato che il Banco di Prova è un ente di diritto pubblico gestito da un consiglio di amministrazione che è nominato dal ministero dello Sviluppo Economico, a cui fa capo per quanto concerne la determinazione delle tariffe di prova di armi e munizioni.
Il consiglio di amministrazione consta di dodici componenti, rimane in carica quattro anni ed elegge il suo Presidente. Il Direttore del Banco è nominato dal ministero dello Sviluppo Economico, sentito il ministero della Difesa.

 

Legge n. 110 del 1975
Art. 11 – Immatricolazione delle armi comuni da sparo
1. Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale dell'arma (...) e a cura del fabbricante o assemblatore, l'anno e il paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto, il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale, nonché il numero di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. (...) A cura del Banco Nazionale di Prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro stato membro dell'Unione Europea.
2. Oltre ai compiti previsti dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L’operazione deve essere annotata con l’attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministro dell'Interno.

 

Le categorie previste dalla direttiva europea
Categoria A – armi da fuoco proibite
1. Dispositivi di lancio e ordigni per uso militare a effetto esplosivo.
2. Le armi da fuoco automatiche.
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili a espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o da tiro sportivo per le persone abilitate a usare tali armi.

 

Categoria B – armi da fuoco soggette ad autorizzazione
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione.
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce.
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica.

 

Categoria C – armi da fuoco soggette a dichiarazione
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6.
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria B, punti 4-7.
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

 

Categoria D – altre armi da fuoco
a. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.

b. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco; il meccanismo di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto oggetti distinti, rientrano nella
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