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2011 - Istituti di vigilanza privati e guardie particolari giurate
2006 L. 29 - Legge comunitaria 2005
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Testo del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle am_leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309». (G.U. n. 48 del 27-2-2006 - Suppl. Ordinario n. 45)
Art. 1-ter
(omissis)
3. All'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «sono proibite la raccolta e la detenzione» sono sostituite dalle seguenti: «sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita»;
b) al primo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte»;
c) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;
d) al quarto comma, le parole: «con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila».
Art. 4-ter.
Modifica dell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 |
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2006 L. 59 - Autotutela in un privato domicilio
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testo in vigore dal: 17-3-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Diritto all'autotutela in un privato domicilio
1. All'articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1899):
Presentato dal sen. Gubetti ed altri il 20 dicembre 2002.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 marzo 2003 con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 10 febbraio 2004; il 4, 16, 23 marzo 2004; il 1°, 7, 20, 21, 22 aprile 2004.
Relazione presentata il 27 aprile 2004 (atto n. 1899-A relatore sen. Caruso).
Esaminato in aula il 4 giugno 2004; il 6, 19 ottobre 2004; il 2 novembre 2004; il 9, 16, 17 febbraio 2005; il 18, 19 maggio 2005 ed approvato il 6 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5982):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 luglio 2005 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 21 luglio 2005; il 22 settembre 2005; il 4, 18, 19, 27 ottobre 2005.
Esaminato in aula il 28 novembre 2005; il 23 gennaio 2006 ed approvato il 24 gennaio 2006. |
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2006 L. 49 - Licenza fabbricazione
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LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005. (G.U. n. 32 del 8 Febbraio 2006)
(omissis)
Art. 9. (Modifiche all'articolo 55 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004)
1. All'articolo 55 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma:
1) le parole: "di qualsiasi genere" sono sostituite dalle seguenti: "di Iª, IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo B,";
2) dopo le parole: "dal Questore" sono inserite le seguenti: ", nonché materie esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità";
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
"Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria, gruppo D e gruppo E".
Art. 10. (Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. All'articolo 5, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "e dei giocattoli pirici" sono soppresse.
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2003 L 306 - Legge comunitaria 2003
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Legge 31 ottobre 2003, n. 306, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (G. U. n. 266 del 15-11-2003 - Suppl. Ordinario n.173)
Testo in vigore dal 30-11-2003
Art. 20.
(Modifiche all’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).
1. All’articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“2-bis. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all’Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388”.
Note all’art. 20:
- La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati». Il testo dell’art. 9, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:
«Art. 9. - 1. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.
2. L’autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.
2-bis. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all’Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388.».
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: «Ratifica ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni;
b) dell’accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l’atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli am_articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
c) dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli am_articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b);
tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990». |
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2002 L 39 - Legge comunitaria 2001
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Legge 1° marzo 2002 n. 39 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001 (estratto) (Pubblicata sulla G.U. 26 marzo 2002 n. 54/L)
Art. 33. (Modifiche agli am_articoli 134 e 138 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza).
1. Al testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 134, secondo comma, dopo le parole “cittadinanza italiana” sono inserite le seguenti: “ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea”;
b) all’articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
“I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani”;
c) all’articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole: “cittadino italiano” sono aggiunte le seguenti: “o di uno Stato membro dell'Unione europea”;
d) all’articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
“Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli am_articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico”.
Art. 34. (Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
“4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati”. |
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2001 - Decreto Min. Interno n. 362 - Aria-avancarica libere
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MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 9 agosto 2001, n. 362
Regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4-10-2001)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;
Visto l’articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 422/2000 le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili “erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule”;
Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità alle indicazioni contenute nelle citate am_leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione
1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art. 2.
Verifica di conformità
1. La produzione e l’importazione delle armi di cui all’articolo 1 è subordinata alla preventiva verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell’interno, ufficio per l’amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità, se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché le caratteristiche dell’arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati
in cui essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarità strutturale dell’arma. Il richiedente dovrà precisare se intende produrre o importare l’arma,
indicandone in quest’ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all’arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) una certificazione dell’energia cinetica erogata, misurata all’origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L’esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalità della persona incaricata dell’esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque detenga le armi di cui all’articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
Art. 3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all’articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 4.
Punzone di identificazione
1. Sulle armi di cui all’articolo 1 è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l’energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all’articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l’apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Art. 5.
Fabbricazione ed importazione
1. La fabbricazione e l’importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette all’autorizzazione prevista dall’articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L’importazione è altresì soggetta al disposto di cui all’articolo 12, comma primo,
della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Art. 6.
Esportazione
1. Chiunque intende esportare le armi di cui all’articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L’avviso deve contenere l’indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell’esportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare l’avviso all’atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell’avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorità' di pubblica sicurezza l’esportazione si intende autorizzata.
Art. 7.
Cessione
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è consentita a coloro che sono titolari dell’autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall’articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all’annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall’articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell’operazione, persona o ditta con la quale l’operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all’articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all’articolo 1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell’articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. È fatto divieto dell’affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.
Art. 8.
Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta all’obbligo di denuncia previsto dall’articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art. 9.
Porto
1. Il porto delle armi di cui all’articolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
Art. 10.
Trasporto
1. Il trasporto delle armi di cui all’articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
Art. 11.
Parti d’arma
1. Le parti delle armi di cui all’articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.
Titolo II
Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo
Art. 12.
Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Art. 13.
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle armi di cui all’articolo 12 si applicano le disposizioni dell’articolo 11 della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all’iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 12; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dell’esperto di cui all’articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all’estero, sono sottoposti a cura dell’importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. È vietata l’importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
Art. 14.
Porto
1. Il porto delle armi di cui all’articolo 12 è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Art. 15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli am_articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
Titolo III
Infrazioni al regolamento
Art. 16.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli am_articoli dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931, quando è accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o, se il fatto non concerne attività soggette ad autorizzazione, al questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 106 |
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2000 L 422 - Legge comuntaria 2000
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Legge 29 dicembre 2000, n. 422, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 – Supplemento Ordinario n. 14
Art. 27. (Modifica all'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526).
1. All’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante la legge comunitaria 1999, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
”3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule”. |
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1999 L 526 - Legge comunitaria 1999
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Legge 21 dicembre 1999, n. 526, “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999” (Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale numero 15/L del 18 gennaio 2000)
Articolo 11 (Modifiche all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).
1. All’articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n.110, dopo le parole: “modelli anteriori al 1890” sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per quelle a colpo singolo”.
2. All’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, e successive modificazioni, le parole: “le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte” sono sostituite dalle seguenti: “le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule,”.
3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
3-bis. Le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule
4. Le sanzioni di cui all’articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n.110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica l’energia entro il limite consentito;
b) l’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l’operazione sia registrata da parte dell’armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L’utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. L’utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo. |
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1997 dlgs 7 - Controllo esplosivi per uso civile
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Decreto Legislativo 2-01-1997, n. 7, “Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile”.
Art. 1
1. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell’allegato I.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato si provvede all’adeguamento dell’allegato I in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;
b) agli am_articoli pirotecnici;
c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli am_articoli 10, 11 e 12.
4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all’applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché all’adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell’impiego di esplosivi per la commissione di reati.
Art. 2
1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’allegato II.
2. È vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all' allegato V.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi sono:
a) per gli esplosivi prodotti in serie, l’esame “CE del tipo” effettuato con le modalità indicate nell’allegato V, lettera A), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell’importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell’allegato V;
b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell’allegato V, lettera F).
4. L’attestato di esame “CE del tipo” e la valutazione della conformità di cui all’allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all’articolo 53 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 4
1. Il Ministero dell’interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull’attività degli organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell’interno è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell’interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l’organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell' accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell’interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al ritiro dell’autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l’organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell’autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell’Unione europea.
Art. 5
1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall’allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente am_leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all’apposizione sugli esplosivi del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato che ha autorizzato l’apposizione della marcatura CE.
3. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la am_leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.
Art. 6
1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame “CE del tipo”, delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione, relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell’allegato V, lettere B), C), D) ed E).
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell’Unione europea, l’obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
3. Al secondo comma dell’articolo 55 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza è aggiunta alla fine la seguente frase: “e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell’attività.”.
Art. 8
1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell’Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell’Unione europea.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l’acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 2.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l’indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all’attestato di esame “CE del tipo” e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalità del trasferimento e l’itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l' acquisto e il deposito degli esplosivi.
4. L’autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell’arrivo, il titolare dell’autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest’ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l' ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.
Art. 9
1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell’Unione europea previa autorizzazione dell’autorità competente del luogo di destinazione e di apposito nulla osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi.
2. Il nulla-osta viene rilasciato quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto, nonché quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all’articolo 47 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza.
3. Nel nulla osta devono essere indicati gli estremi dell’autorizzazione di cui al comma 1.
4. L’autorizzazione e il nulla osta devono accompagnare gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
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1993 L. 388 - Accordo di Schengen
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Legge 30 Settembre 1993, n. 388
RATIFICA ED ESECUZIONE: A) DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALL'ACCORDO DI SCHENGEN DEL 14 GIUGNO 1985 TRA I GOVERNI DEGLI STATI DELL'UNIONE ECONOMICA DEL BENELUX, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ELIMINAZIONE GRADUALE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE COMUNI, CON DUE DICHIARAZIONI COMUNI; B) DELL'ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE DEL 19 GIUGNO 1990 DI APPLICAZIONE DEL SUMMENZIONATO ACCORDO DI SCHENGEN, CON ...
Pubblicata in: G.U. 02.10.1993 N. 232 Suppl. Ord.
CAPITOLO 7
Armi da fuoco e munizioni
Articolo 77
Le Parti Contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.
Il presente capitolo riguarda l’acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, né l'acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, né la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.
Articolo 78
Nell'ambito del presente capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:
Armi proibite,
Armi soggette ad autorizzazione,
Armi soggette a dichiarazione.
L'otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all'oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.
Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.
Articolo 79
L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:
Armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;
Armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
Armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
Munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.
Munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonché i proiettili per tali munizioni.
Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.
Articolo 80
L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggetti ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:
Armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
Armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
Armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;
Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere più di tre cartucce;
Armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;
Armi da fuoco civili semiautomatiche, dall'apparenza di un'arma da fuoco automatica da guerra.
L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:
Armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purché l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottole sia garantita da mezzi tecnici e purché il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;
Armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere più di tre cartucce senza essere ricaricati, purché il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con utensileria corrente, in armi con serbatoio e camera che possono contenere più di tre cartucce.
Articolo 81
L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono né proibite né soggette ad autorizzazione:
Armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
Armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o più canne rigate;
Armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;
Armi elencate all'articolo 80, paragrafo 2, lettera b).
Articolo 82
Gli elenchi delle armi di cui agli am_articoli 79, 80 e 81 non comprendono:
Le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono – salvo eccezioni – anteriori all'1 gennaio 1870, sempreché esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;
Le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purché esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;
Le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.
Articolo 83
Un'autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di cui all'articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:
L'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;
L'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere un'arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;
L'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico;
Il motivo addotto dall'interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.
Articolo 84
La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.
Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell'articolo 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna parte contraente.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all'identificazione delle persone e delle armi in questione.
Articolo 85
Le Parti Contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.
L'autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione.
Le Parti Contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace.
Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta la identificazione e rechino il marchio del fabbricante.
Le Parti Contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.
Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli am_articoli 79 ed 80, le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinché il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nell'autorizzazione rilasciata al suo detentore.
Articolo 86
Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di un'autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.
Le Parti Contraenti possono autorizzare la consegna temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.
Articolo 87
Le Parti Contraenti introducono nella loro legislazione nazionale disposizioni che consentono la revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non soddisfi più alle condizioni di rilascio previste all'articolo 83.
Le Parti Contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dell'arma da fuoco e la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.
Articolo 88
I titolari di un'autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono esonerati dall'autorizzazione per la acquisizione di munizioni destinate a tale arma.
La acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di un'autorizzazione ad acquisire armi é soggetta al regime applicabile all'arma alla quale le munizioni sono destinate. La autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.
Articolo 89
Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo per tener conto della evoluzione tecnica ed economica nonché della sicurezza dello stato.
Articolo 90
Le Parti Contraenti hanno la facoltà di adottare am_leggi o disposizioni più rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.
Articolo 91
Le Parti Contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul controllo della acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito alla acquisizione di armi da fuoco da parte di persone - semplici privati o armaioli commercianti - abitualmente residenti o stabilite nel territorio di un'altra parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.
Lo scambio di informazioni riguarda:
Tra due Parti Contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell'allegato 1, parte a, n. 1, lettere da a) ad h) della suddetta Convenzione;
Tra due Parti Contraenti delle quali almeno una non ha ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggettate da ciascuna parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.
Le informazioni relative all'acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:
Data della acquisizione e identità dell'acquirente, vale a dire:
se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identità, nonché la data del rilascio e l'indicazione dell'autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no;
se trattasi di persona giuridica: denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonché cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di passaporto o della carta di identità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica;
Modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell'arma da fuoco in questione nonché il numero di matricola.
Ciascuna parte contraente designa un'autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti Contraenti ogni modifica della designazione di tale autorità.
La autorità designata da ciascuna parte contraente può trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente competenti ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti. |
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1992 L. 356 - Contrasto alla criminalità mafiosa
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Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa” (Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1992)
Art. 12 – Disposizioni in materia di armi
1. Nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto di cui all’articolo 55, terzo comma, del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto nel periodo di validità del titolo. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni della Unione italiana tiro a segno immediatamente utilizzate negli stessi poligoni.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, sono determinate le modalità per l’attuazione della disposizione del comma 1.
3. Al quarto comma dell’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole “a carica esplosiva, autopropellenti” sono sostituite dalle seguenti: “a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti”.
4. Dopo il secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 19341, n. 773, è inserito il seguente:
“I commercianti di armi devono, altresì, comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati”.
5. Al secondo comma dell’articolo 35 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 19341, n. 773, è aggiunti il seguente periodo: “e deve essere conservato per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dell’attività”.
6. Al primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 19341, n. 773, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.
7. (soppresso dalla legge di conversione)
8. Il primo periodo del sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: “La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 19341, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo”.
9. e 10. (soppressi dalla legge di conversione)
11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro di grazie e giustizia e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, possono essere stabilite modalità di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica. |
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1992 L. 157 - legge-quadro sulla caccia
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Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
Art. 12 – (Esercizio dell’attività venatoria)
1. L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13.
3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 13 – (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L’attività venatoria è consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato ), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l’uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semi automatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 21 – (Divieti)
1. È vietato a chiunque:
(omissis)
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ad altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
(omissis)
u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; (omissis); fare impiego di balestre;
Art. 22 – (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio)
1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle am_leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. |
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1986 L. 85 - Armi per uso sportivo
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Legge 25 marzo 1986, n. 85, “Norme in materia di armi per uso sportivo”
Art. 1.
1. Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 10, nel sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo».
Art. 2.
1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Ministero dell’interno su conforme parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art. 3.
1. Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento all’idoneità psicofisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione affiliata, al CONI, da cui risulti la partecipazione dell’interessato alla relativa attività sportiva. |
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1975 L 110 - Controllo delle armi, munizioni ed esplosivi
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Legge 18 aprile 1975, n. 110, “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni e degli esplosivi”
Art. 1 – Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
1. Agli effetti delle am_leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
2. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
3. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
Art. 2 – Armi e munizioni comuni da sparo
1. Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
2. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona.
4. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.
5. Le disposizioni del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.
Art. 3 – Alterazione di armi
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065.
Art. 4 – Porto di armi od oggetti atti ad offendere
1. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
2. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
3. Il contravventore è punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda.
4. È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da quattro a diciotto mesi e con l’ammenda da lire 400.000 a lire 800.000. La pena è dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
5. Chiunque, all’infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da due a diciotto mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
6. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n.
895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso.
7. (soppresso)
8. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
9. Sono abrogati l’articolo 19 e il primo e secondo comma dell’articolo 42 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
10. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
Art. 5 – Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi
1. Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.
2. L’articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
3. Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
4. I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. Devono inoltre avere l’estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
5. Nessuna limitazione è posta all’aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all’esportazione.
6. Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
7. Quando l’uso o il porto d’armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.
Art. 6 – Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
1. È istituita, presso il Ministero dell’interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell’Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l’estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l’altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica.
2. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.
3. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l’interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
5. La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l’uso delle armi.
Art. 7 – Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
1. È istituito presso il Ministero dell’interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l’importazione definitiva.
2. La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.
3. (abrogato)
4. L’iscrizione dell’arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
5. Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d’iscrizione;
la descrizione dell’arma e il calibro;
il produttore o l’importatore;
lo Stato in cui l’arma è prodotta o dal quale è importata.
6. Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
7. Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l’interno determina:
1) la data d’inizio delle operazioni di catalogazione;
2) le modalità per l’iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell’iscrizione;
3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.
Art. 8 – Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi
1. La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l’acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell’articolo 35, terzo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell’acquisto o della cessione.
2. La licenza di cui all’articolo 31 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l’esercizio dell’industria di riparazione delle armi.
3. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d’armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente. L’accertamento non occorre per l’autorizzazione alla collezione.
4. Ai fini dell’accertamento della capacità tecnica, l’interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all’articolo 49 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l’accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l’attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell’articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell’autorizzazione di polizia.
6. Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
7. L’accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l’acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.
8. La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
9. Coloro che esercitano l’industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge.
10. L’art. 33 del T.U. delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
Art. 9 – Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi
1. Oltre quanto stabilito dall’art. 11 del T.U. delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell’art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell’art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Art. 10 – Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
2. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell’art. 28 del T.U. delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell’interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.
3. Chiunque trasferisce le armi di cui all’articolo 28 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.
4. È punito con l’ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l’avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
5. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell’ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all’esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
6. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell’articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.
7. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l’interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
8. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
9. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.
10. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Art. 11 – Immatricolazione delle armi comuni da sparo
1. Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell’esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.
2. Oltre ai compiti previsti dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L’operazione deve essere annotata con l’attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.
3. Le armi comuni da sparo prodotte all’estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.
4. Qualora manchino sulle armi prodotte all’estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l’importatore deve curare i necessari adempimenti.
5. In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell' operazione nel registro di cui al secondo comma.
6. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall’estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.
7. Le norme del presente articolo relative all’apposizione sulle armi del numero d’iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1).
8. Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l’apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma, le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell’entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.
9. Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
10. All’onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1980, all' uopo utilizzando parte dell' accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé.
11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 – Importazione definitiva di armi da sparo
1. Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all’articolo 31 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l’interessato ha la propria residenza anagrafica.
2. La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.
3. Il rilascio delle licenze d’importazione è subordinato all’accertamento dell’esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
4. Non può essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente articolo 7.
5. Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000.
Art. 13 – Modalità per l’importazione definitiva di armi comuni da sparo
1. La dogana alla quale vengono presentate per l’importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l’inoltro, a spese dell’importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, ed alle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell’art. 11.
2. È abrogato l’ultimo comma dell’art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.
Art. 14 – Armi inidonee e non catalogate
1. Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco o alle sezioni non superino la prova prescritta dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore o all’importatore.
2. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l’importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all’estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione d’artiglieria che può disporne la rottamazione e la successiva alienazione.
3. Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l’importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all’interessato da parte della dogana medesima.
4. La rispedizione all’estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all’atto dell’importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per i servizi resi.
5. Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l’esibizione da parte del Ministero dell’Interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.
6. Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di un’arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell’interno.
Art. 15 – Importazione temporanea di armi comuni da sparo
1. I cittadini italiani residenti all’estero, o dimoranti all’estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all’importazione temporanea, senza la licenza di cui all’art. 31, testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.
2. Con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l’agricoltura e le foreste, per il commercio con l’estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l’introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all’interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.
3. Ai fini della presente legge si considera temporanea l’importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l’interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.
4. Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al seconda comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire 40.000 a lire 200.000.
Art. 16 – Esportazione di armi
1. Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l’esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
2. Il rilascio della licenza per polizia per l’esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all’accertamento dell’esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
3. L’esportazioni delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l’esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all’autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall’autorità medesima.
4. Il contravventore all’obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell’art. 17 del T.U. delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l’interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all’esportazione, nonché quelle per disciplinare l’esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.
6. Con decreto del Ministro per l’interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.
Art. 17 – Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza
1. Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire 300.000.
Art. 18 – Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi
1. Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli am_articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.
2. Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa al domicilio, sono determinate con decreto del Ministero per l’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e telecomunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze.
3. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall’art. 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito delle armi nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Art. 19 – Trasporto di parti di armi
1. L’obbligo dell’avviso previsto rispettivamente dagli am_articoli 28 e 34 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
2. Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l’arresto non inferiore ad un mese e con l’ammenda da lire 80.000 a lire 320.000 se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 160.000 se trattasi di parti di armi comuni.
Art. 20 – Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
1. La custodia delle armi di cui ai precedenti am_articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 1.000.000.
3. Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
4. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire 1.000.000.
5. Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
6. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
7. Salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire 400.000.
Art. 20 bis – Omessa custodia di armi
1. Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un’arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell’articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni.
2. Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni.
3. Si applica la pena dell’ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria.
4. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell’articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni.
Art. 21 – Distrazione o sottrazione di armi
1. Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli am_articoli 1 e 2 e al fine di sovvertire l’ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli am_articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 22 – Locazione e comodato di armi
1. Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli am_articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
2. È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.
3. La pena è raddoppiata se l’attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
Art. 23 – Armi clandestine
1. Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
2. È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.
3. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
4. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’articolo 11.
5. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
6. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell’interno ai fini dell’iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.
Art. 24 – Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
1. Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell’art. 53 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
2. La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell’interno per l’attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
Art. 25 – Registro delle operazioni giornaliere
1. Chiunque, per l’esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell’art. 55 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l’obbligo di cui al comma precedente.
3. Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato art. 55 che non osservano l’obbligo di tenuta del registro.
4. Sono punite con l’arresto da venti giorni a tre mesi e con l’ammenda fino a lire trecentomila le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibite il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.
Art. 26 – Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
È soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’art. 38 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Art. 27 – Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi
1. Il rilascio delle licenze di cui agli am_articoli 46 e 47 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato all’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Art. 28 – Responsabilità nell’impiego di esplosivi
1. I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli am_articoli 46 e 47 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell’art. 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d’impiego e d’utilizzo degli esplosivi medesimi.
2. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire centomila e lire un milione.
Art. 29 – Distrazione o sottrazione di esplosivi
1. Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l’ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli am_articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 30 – Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi dello Stato
1. Le autorizzazioni previste dal testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli am_articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell’esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.
2. Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l’interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.
Art. 31 – Vigilanza sulle attività di tiro a segno
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell’Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
2. La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all’entrata in vigore della presente legge.
3. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l’elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l’inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all’ultimo comma dell’art. 38 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l’indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l’indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
4. Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
5. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni del primo comma dell’articolo 20 della presente legge.
6. La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall’art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all’autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli am_articoli 42 e 44 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d’armi.
7. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l’arresto da tre mesi a due anni o con l’ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Art. 32 – Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
1. Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, redigere l’inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell’art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell’inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.
3. Per la compilazione dell’inventario e delle variazioni si osservano le formalità di cui all’articolo 31, terzo comma, lettera b).
4. L’inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
5. Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni del primo comma dell’art. 20 della presente legge.
6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l’arresto da tre mesi a due anni o con l’ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
7. Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 28 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
8. Fermo restando il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell’interno non è prescritta per la cessione di cimeli o armi da parte degli stessi musei.
9. Le armi antiche e artistiche comunque versate all’autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
10. Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.
11. Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.
Art. 33 – Aste pubbliche
1. È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli am_articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell’obbligo di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda da lire duecentomila a un milione.
Art. 34 – Sanzioni penali
1. Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
2. In ogni caso l’arresto non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 35 – Giudizio direttissimo
1. Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Art. 36 – Sanatorie
1. I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all’obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell’accertamento del reato.
2. Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni e prima dell’accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all’articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall’art. 9 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, né coloro che entro il detto termine provvedono all’obbligo della denuncia di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
3. Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a norma dell’articolo 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell’entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente art. 7.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 37
1. Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall’art. 7, ne sono ammesse la produzione l’importazione e l’esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle prescritte licenze dell’autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.
2. Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all’art. 7, l’esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell’art. 35 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 38
Le disposizioni di cui all’art. 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 39
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall’art. 28 del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nell’ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all’estero.
Art. 40
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle am_leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
2. Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497. |
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1974 L. 497 - Norme contro la criminalità
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Legge 14 ottobre 1974, n. 497, “Nuove norme contro la criminalità”
(Gazzetta Ufficiale n. 275 del 22 ottobre 1974)
Articolo 1
Il primo capoverso dell’art. 29 del codice di procedura penale è abrogato.
Articolo 2
In deroga a quanto previsto dal primo comma dell’articolo del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopraindicati.
Articolo 3
L’ultimo comma dell’art. 628 del codice penale è sostituito dal seguente:
«La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire».
Articolo 4
L’ultimo comma dell’art. 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
«La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi aventi anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente».
Articolo 5
L’art. 630 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 630. –Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. -Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.
«La pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l’intento».
Articolo 6
All’art. 630 del codice penale è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso di sequestro di persona a scopo di estorsione per conseguire un profitto di natura patrimoniale, se ‘agente o il concorrente si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del versamento del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’art. 605».
Articolo 7 – abrogato
Articolo 8
Il primo comma dell’art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dai seguenti:
«Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno.
«Se l’inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a due anni.
«In ogni caso è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza».
Articolo 9
Il testo dell’art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:
«Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni».
Articolo 10
Il testo dell’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:
«Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila».
Articolo 11
Il testo dell’art. 3 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:
«Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’art. 1 da lui detenuti legittimamente sino al momento dell’emanazione dell’ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila».
Articolo 12
Il testo dell’art. 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:
«Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.
«La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato».
Articolo 13
Il testo dell’art. 6 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:
«Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni».
Articolo 14
Il testo dell’art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:
«Le pene rispettivamente stabilite negli am_articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all’impiego, di cui all’art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
«Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l’arresto non può essere inferiore a tre mesi».
Articolo 15
Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell’ipotesi di reato di porto d’armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d’armi anche per uso di caccia conseguente all’omesso pagamento della tassa di concessione governativa.
Articolo 16
Le norme processuali della presente legge valgono fino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. |
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1967 L 895 - Controllo delle armi
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Legge 2 ottobre 1967, n. 895, “Disposizioni per il controllo delle armi”
Art. 1
Chiunque senza licenza dell' autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all' impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattro milioni.
Art. 3
Chiunque trasgredisce all' ordine, legalmente dato dall' autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell' articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell' ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.
Art. 4
Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell' articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato.
Art. 6
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.
Art. 7
Le pene rispettivamente stabilite negli am_articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all’impiego, di cui all’articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l’arresto non può essere inferiore a tre mesi.
Art. 8
Non è punibile chi, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e prima dell’accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente articolo 1 o nell’articolo 695 del codice penale.
Art. 9
Per i reati previsti dalla presente legge si procede al giudizio direttissimo. |
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1940 RD 635 - Regolamento Tulps
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Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle am_leggi di Pubblica Sicurezza
R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Art. 11.
Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i concessionari possano essere incorsi nell'esercizio concreto della loro attività.
In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre am_leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attività di cui al titolo III della legge in locali diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano l’esercizio dell'attività alla verifica di idoneità, comunque definita, dei locali medesimi.
Art. 12.
Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso nel richiedente dei requisiti personali e l’adempimento delle altre condizioni prescritte si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti.
Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di un’attività autorizzata, la domanda dell’interessato deve contenere il consenso scritto dell’eventuale rappresentante. Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
Art. 12-bis.
Nel caso di morte del titolare, l’erede, ovvero, se si tratta del titolare di un’impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l’attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall’articolo 17-ter della legge.
Art. 14.
La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall’autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all’esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
Art. 33.
Sono “armi da guerra”, ai sensi dell’art. 28 della legge le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l’armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi “tipo guerra” quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.
Sono “munizioni da guerra” le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque, ad impiego bellico (1).
(1) Questa norma è stata modificata dall'art. legge 18 aprile 1975, n. 110.
Art. 34.
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall’art. 28 della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all’ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s’intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta al prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.
Art. 35.
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della difesa, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
Art. 36.
È in facoltà del Ministero per l’interno di determinare la specie e la quantità di materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.
Art. 37.
La domanda per l’autorizzazione a raccogliere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l’interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra (1).
(1) Cfr. art. 8 -terzo comma -legge 18 aprile 1975, n. 110.
Art. 38.
La domanda per l’autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.
Art. 39.
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a, b), c) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.
Art. 40.
Le domande per il transito nello Stato di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli am_articoli 38 e 39 del presente regolamento.
Art. 41.
La licenza per l’esportazione, per l’importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE
Art. 42.
Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all’art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.
Art. 43.
È considerata passeggiata in forma militare con armi l’adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonché l’intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.
DELLE ARMI COMUNI E DEGLI STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE
Art. 44. (sostituito dall’art. 2 della legge n. 110/1975)
Art. 45.
Per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
Art. 46.
Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per fabbricare, introdurre dall’estero, esportare o far transitare nello Stato armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 34, per l’introduzione dall’estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 38; per l’esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell’art. 39; per il transito, quelle di cui all’art. 40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.
Art. 47.
Le domande per l’autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.
La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l’interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l’arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all’art. 38 della legge. Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l’indicazione dell’epoca a cui risalgono le armi.
Art. 48.
La licenza di cui all’art. 31 della legge, per l’introduzione di armi dall'estero o per l’esportazione, è rilasciata dal questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da questo articolo si applica il disposto dell’art. 41 del presente regolamento.
Art. 49.
È vietata l’introduzione nello Stato di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l’introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell’ultimo comma dell’art. 31 della legge.
Art. 50.
L’avviso per il trasporto delle armi nell’interno dello Stato, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell’art. 34 della legge, deve essere presentato al questore dalla provincia donde le armi sono spedite.
Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull’avviso. L’avviso col visto deve accompagnare le armi.
Art. 51.
La dichiarazione (1) di chi esercita l’industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l’esatta ubicazione della officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l’officina è attrezzata.
Oltre all’eventuale trasferimento, deve essere notificato al questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.
(1) Occorre ora la licenza del questore competente, come dispone I'art. 8 della legge n. 110 o dei commissariati di p.s. delegati dal questore.
Art. 52.
I commercianti di armi e coloro che esercitano l’industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi (1).
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.
(1) La tessera è ora rilasciata dal questore o dai commissariati di p.s. delegati dal questore ai sensi dell’art. 18, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 53.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.
È vietato il trasporto di armi da sparo cariche.
Art. 54.
Nel registro di cui all’art. 35 della legge, si prende nota della data dell’operazione; della persona o della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
Art. 55.
La licenza per trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d’armi, a portare armi per uso personale.
Art. 56.
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell’art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle am_leggi finanziarie.
Art. 57.
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all’art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all’introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d’armi sono tenute alla denuncia.
Art. 58.
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra dello Stato, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.
Art. 59.
Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al questore copia del verbale di aggiudicazione, con l’indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicati non appartengono al comune in cui ha luogo l’asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal questore trasmessa all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
Art. 60.
L’ordine del prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all’art. 40 della legge, può essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal prefetto, all’autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare, che rilascia ricevuta.
Art. 61.
La licenza del porto d’armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato:
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall’art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell’arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, è soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell’effettivo bisogno di portare l’arma.
Art. 62.
La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata all’autorità di pubblica sicurezza e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l’autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l’importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché quando occorra, del prezzo della copertina. Il vaglia deve portare l’indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell’interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev’essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 16 del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in L. 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.
Art. 63.
La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d’armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l’avvenuta emancipazione.
Art. 64.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l’attestazione dell’adempimento richiesto dall’art. 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al questore.
Art. 65.
L’autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all’autorità stessa il foglio bollato per la licenza.
Art. 66.
Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell’art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l’incapacità ad ottenere la licenza, l’autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell’interessato, a termini dell’art. 606 dello stesso codice.
Art. 67.
L’interessato, all’atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina o sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al sindaco.
Se si tratta di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.
Art. 68.
La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell’autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
Art. 69.
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d’armi presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziale, almeno che l’autorità competente non ne faccia richiesta.
Non occorre del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziale, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d’armi di diversa specie, non scaduta.
Art. 70.
Ai fini della revoca della licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, ai termini dell’art. 606 del codice di procedura penale.
Art. 71.
Il libretto personale per le licenze di porto d’armi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all’annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all’annesso modello, da rinnovarsi annualmente.
Art. 72.
L’autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell’articolo precedente e il vaglia per l’importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo all’autorità di pubblica sicurezza.
Art. 73.
Il capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all’ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 della legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a’ termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza riconosciuti a norma dell’art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.
Art. 74.
Fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell’interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell’amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge.
L’autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all’art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.
Art. 75.
(Omissis)
Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l’abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.
Art. 76.
I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l’arma da tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento e vidimata dall’autorità locale di p.s., che ha sempre facoltà di ritirarla, per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d’intervento in corpo di una società di tiro a segno a’ termini dell’art. 29 della legge.
Art. 77.
Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l’arme che i municipi somministrano loro come guardia d’onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
Art. 78.
Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430, conv. in L. 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.
Art. 79.
Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d’arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.
Art. 80.
Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’art. 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri non superi i dieci centimetri di lunghezza.
Art. 81.
1. Sono soggetti alle disposizioni degli artt. 46 e 57 della legge tutti i prodotti esplodenti, comunque composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
2. Sono altresì soggetti alle disposizioni degli am_articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83.
Art. 82.
…omissis…
La categoria 5) “munizioni di sicurezza e giocattoli pirici” di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A.
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B.
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C.
1) giocattoli pirici;
Gruppo D.
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E.
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell’allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita”.
Art. 83.
1. I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell’attestato di esame “CE del tipo” e della valutazione di conformità di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli “Organismi notificati” sono indicati nell’allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell’allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell’applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell’attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell’allegato B al presente regolamento.
2. L’allegato B contiene le norme per l’impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l’impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
3. L’allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.
4. L’allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
5. Il Ministero dell’interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od aggiunte agli allegati stessi.
Art. 97.
1. Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all’articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata.
2. Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato b) al presente regolamento.
3. Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli am_articoli 50 e 51 della legge.
4. Agli effetti dell’art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero di cinquanta detonanti.
Art. 98.
1. Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato C al presente regolamento.
2. Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai capitoli Il e IV dell'allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
3. Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al capitolo Il dell’allegato B al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del capitolo III dell’allegato B al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
4. Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell’allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.
Art. 99.
È in facoltà del Ministro per l’interno di accordare, sotto l’osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all’art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l’impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.
Art. 103.
Il titolare delle licenze contemplate dall’art. 52 della legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l’assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.
Art. 104.
1. Gli esplosivi della seconda e terza cat. non possono essere ceduti che alle pubbliche Autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati, o a chi dimostri di averne bisogno nell’esercizio della sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
2. Tali condizioni devono farsi constatare mediante un certificato dell’Autorità locale di Pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle materie vendute o consegnate nell’apposito registro.
Art. 107.
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall’entrata in porto, e i secondi almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle Autorità di Pubblica sicurezza del porto.
Art. 108.
1. Nel registro prescritto dall’art. 55 della legge si prende nota della data dell’operazione, della persona e della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie e quantità dell’esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
2. È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d’arme.
Art. 109.
1. In caso di sottrazione o distrazione di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita, deve essere fatta immediata denuncia all’Autorità di Pubblica sicurezza.
2. Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni penali in cui il titolare possa essere incorso.
Art. 110.
È soggetta alla licenza contemplata dall’articolo 57 della legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall’autorità di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
È obbligatoria l’assistenza della forza pubblica.
Art. 123.
Chi intende promuovere manifestazioni sportive con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso alla autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
L’autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall’articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il questore. |
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1931 RD 773 - Tulps
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Testo Unico delle am_leggi di Pubblica Sicurezza
R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Art. 9.
Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
Art. 13.
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.
Art. 28.
Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro cinquecento ad euro tremila.
Art. 29.
Salvo quanto è stabilito dalle am_leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.
Art. 30.
Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti o accecanti.
Art. 31.
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Art. 32.
Le licenze di cui agli artt.. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire un milione.
Art. 33. (abrogato)
Art. 34.
Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori dal proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.
L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualche motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato.
Art. 35.
1. Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
2. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.
3. I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.
4. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
5. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
6. Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a € 129.
7. L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda sino a € 129.
Art. 36.
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.
Art. 37.
È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del questore.
Art. 38.
Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei Carabinieri.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
Art. 39.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Art. 40.
Il prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli am_articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare.
Art. 41.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedendo immediatamente a perquisizione e sequestro.
Art. 42.
Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Il prefetto e il questore, nelle rispettive competenze, possono subordinare il rilascio, o la rinnovazione, del permesso di porto d’armi alla prestazione del certificato previsto nell’art. 35 (quarto comma).
Art. 43.
Oltre a quanto stabilito dall’art. 11, non può essere conceduta la licenza per portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di tapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Art. 44.
Non può essere conceduta la licenza di porto d’armi al minore emancipato.
Art. 45.
Qualora si verifichino, in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico le licenze di portare armi.
Art. 46.
Senza licenza del Ministro dell’interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell’interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.
Art. 47.
1. Senza licenza del prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
2. È vietato altresì, senza licenza del prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
Art. 49.
1. Una Commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
2. Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza.
Art. 50.
Nel regolamento per l’esecuzione di questo Testo unico saranno determinate le quantità o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell’art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal prefetto.
Art. 51.
1. Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
2. Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
3. È consentita la rappresentanza.
Art. 53.
1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell’interno, sentito il parere di una Commissione tecnica.
2. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell’interno
Art. 54.
1. Salvo il disposto dell’art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell’interno, da rilasciarsi volta per volta.
2. La licenza non può essere conceduta se l’esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.
3. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.
Art. 55.
Art. 55 (art. 54 testo unico 1926).
1. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.
2. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I, II, III, IV, V categoria, gruppo A e gruppo B , a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
3. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
4. Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.
5. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire 300.000.
Art. 56.
L’Autorità di Pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica o per l’ordine pubblico.
Art. 57.
Senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciare razzi, accendersi fuochi d’artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.
Art. 58.
1. È vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
2. Il contravventore è punito con l’arresto fino a 3 mesi e con l’ammenda fino a lire 400.000 se il fatto non costituisce un più grave reato.
3. Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.
Art. 138.
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identità;
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell’interno. Si osservano, altresì, le disposizioni degli am_articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico. |
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1930 RD 1398 - Codice penale
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Codice Penale
Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Art. 52 (Difesa legittima) – (in vigore dal 17 marzo 2006)
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
Art. 55 (Eccesso colposo)
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli am_articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
Art. 614 (Violazione di domicilio)
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Art. 585 – Circostanze aggravanti
1. Nei casi preveduti dagli am_articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
2. Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
3. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.
Art. 678 – Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentottantamila.
Art. 679 – Omessa denuncia di materie esplodenti
1. Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila.
2. Soggiace all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.
3. Nel caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a un milioneduecentomila.
Art. 680 – Circostanze aggravanti
Le pene per le contravvenzioni prevedute dai due am_articoli precedenti sono aumentate se il fatto è commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa è stata negata o revocata.
Art. 695 - Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d’industria, è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a lire due milioni e quattrocentomila.
2. Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.
Art. 696 - Vendita ambulante di armi
1. Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a lire due milioni e quattrocentomila.
Art. 697 - Detenzione abusiva di armi
1. Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a lire settecentoventimila.
2. Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire cinquecentomila.
Art. 698 - Omessa consegna di armi
1. Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a lire duecentoquarantamila.
Art. 699 – Porto abusivo di armi
1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.
2. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.
3. Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato, le pene sono aumentate.
Art. 700 - Circostanze aggravanti
1. Nei casi preveduti dagli am_articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell’articolo 680.
Art. 701 – Misura di sicurezza
1. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli am_articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.
Art. 702 (abrogato)
[Articolo abrogato dall’art. 9 c. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203]
Art. 703 – Accensioni ed esplosioni pericolose
1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a 103 euro.
2. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.
Art. 704 – Armi
1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585;
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
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